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Nuovo codice della strada, stretta all’evasione: limite di 20 vetture, poi controllo Isee

27 October 2026 at 14:53

Questa nuova fattispecie normativa che verrà introdotta nel nuovo Codice della Strada non riguarda la generalità degli automobilisti. Si tratta, infatti, di una misura pensata per contrastare l’evasione fiscale e l’utilizzo illecito dei veicoli a motore.

Per arginare la proliferazione delle cosiddette auto fantasma e il fenomeno dei prestanome professionali, il Governo ha introdotto una misura di controllo preventivo che scatta prima dell’acquisto del ventunesimo veicolo. Ma andiamo con ordine.

Chi sono i prestanome professionali

I prestanome professionali sono soggetti che risultano indigenti per il fisco, o comunque a reddito zero, cui vengono fittiziamente intestate decine o persino centinaia di autovetture. Le cronache riportano casi limite in cui un singolo individuo è arrivato a risultare proprietario di oltre 900 veicoli. Le auto fantasma sono uno degli strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per compiere reati sul territorio, rendendo di fatto impossibile l’identificazione dei reali responsabili da parte delle forze dell’ordine.

Per provare a interrompere questo processo sul nascere, il legislatore sta introducendo una presunzione di intestazione simulata, ovvero un limite numerico oltre il quale scatta l’obbligo di dimostrare la propria reale capacità finanziaria prima di poter registrare un altro mezzo.

Contrastare l’evasione con l’Isee

La nuova regola si riferisce in particolare ai veicoli di categoria M1 per uso proprio, quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente.

Con il decreto attuativo, se una persona fisica risultasse proprietaria di almeno 20 autovetture del tipo summenzionato e volesse immatricolare un ulteriore mezzo della medesima categoria, dovrebbe dimostrare la propria capacità reddituale.

Nello specifico, la norma prevede che:

  • il richiedente deve dimostrare il possesso di un valore Isee superiore a 50.000 euro, a testimonianza di una capacità finanziaria idonea a sostenere la gestione di un parco auto così numeroso;
  • in alternativa, occorre dimostrare che i veicoli sono strumentali allo svolgimento di un’attività economica o ad attività di volontariato svolte per conto di un ente iscritto al Runts.

Controlli automatizzati e banche dati

Come chiarito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, la verifica del rispetto delle nuove regole avverrà in totale continuità con gli strumenti digitali già in uso alla Pubblica Amministrazione. Non verranno istituite nuove unità ispettive né create banche dati aggiuntive. Le procedure amministrative sfrutteranno semplicemente il dialogo informatico tra i sistemi dell’Anagrafe tributaria, dell’Inps e della Motorizzazione Civile.

In concreto, il processo di controllo si articolerà attraverso passaggi lineari:

  • il conteggio delle vetture già intestate al cittadino avverrà in tempo reale tramite interrogazione automatica dell’Archivio nazionale dei veicoli al momento della richiesta di immatricolazione;
  • il riscontro del valore Isee, dell’eventuale partita Iva attiva o dell’iscrizione al Runts sarà effettuato direttamente dagli uffici incrociando le informazioni informatiche già presenti nelle banche dati statali, senza la necessità di svolgere autonome indagini;
  • l’onere di superare la presunzione di intestazione simulata spetterà interamente all’interessato, che dovrà produrre le dichiarazioni e la documentazione necessarie qualora l’incrocio automatizzato non confermasse i requisiti richiesti.

Evasione fiscale, la Cassazione apre al sequestro dei conti correnti anche per soldi guadagnati legalmente

22 October 2026 at 15:23

In caso di evasione fiscale, il sequestro può riguardare anche somme di denaro presenti sui conti correnti e provenienti da attività economiche lecite. La possibilità emerge dagli orientamenti della Corte di Cassazione sulla confisca del profitto dei reati tributari, con particolare riferimento alle sentenze n. 6287 del 2026 e n. 21685 del 2023. Le pronunce affrontano due questioni che possono avere conseguenze economiche per imprese e contribuenti: la possibilità di sequestrare il patrimonio di uno dei soggetti coinvolti in una frode fiscale e il trattamento delle somme depositate sui conti bancari dopo la commissione dell’illecito. La Cassazione ha chiarito che il sequestro deve rispettare il valore del profitto contestato e i presupposti previsti dalla legge, ma la provenienza lecita di successivi versamenti non basta necessariamente a escludere la confisca.

Evasione fiscale, quando possono essere sequestrati i conti correnti

Il sequestro preventivo è uno strumento che consente all’autorità giudiziaria di vincolare determinati beni durante un procedimento penale, anche in vista di una successiva confisca. Nei reati tributari, il profitto illecito può consistere nel risparmio ottenuto attraverso il mancato versamento delle imposte. Un’impresa che non paga determinate somme al Fisco conserva infatti una disponibilità economica che avrebbe dovuto destinare all’Erario.

Il problema si presenta quando il denaro viene utilizzato o mescolato con gli incassi derivanti dalla normale attività aziendale. Secondo l’orientamento richiamato nella sentenza n. 21685 del 2023, la natura fungibile del denaro può consentire di sottoporre a sequestro somme presenti sul conto corrente anche se provenienti da operazioni successive e lecite. La fungibilità significa che il denaro è intercambiabile: non è sempre necessario individuare materialmente le stesse banconote corrispondenti al profitto originario. Resta comunque necessario verificare i presupposti della confisca diretta e il collegamento giuridicamente rilevante con il profitto del reato.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia esaminata dalla Cassazione con la sentenza n. 21685/2023 riguardava una società di trasporti coinvolta in un procedimento per una presunta omissione fiscale. Il vantaggio economico contestato era stato quantificato in 166.240 euro. L’autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo di una somma corrispondente, individuata nelle disponibilità bancarie dell’impresa.

La società aveva contestato il provvedimento sostenendo che il denaro presente sui conti derivasse dall’attività commerciale regolarmente svolta dopo la violazione tributaria. La questione riguardava quindi la possibilità di distinguere le risorse prodotte lecitamente da quelle riconducibili al mancato pagamento delle imposte.

Secondo il principio richiamato nella pronuncia, il successivo svolgimento di attività economiche regolari non rende automaticamente insequestrabili le disponibilità bancarie. Per un’impresa, il blocco dei conti può incidere direttamente sulla gestione quotidiana, limitando la possibilità di pagare dipendenti, fornitori e altre spese operative.

Le differenze tra confisca diretta e per equivalente

Per comprendere le decisioni della Cassazione occorre distinguere due strumenti previsti dall’ordinamento. La confisca diretta riguarda il profitto derivante dal reato, compreso il risparmio fiscale ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte. La confisca per equivalente permette invece, nei casi previsti dalla legge, di colpire beni diversi dal profitto originario, per un valore corrispondente. La distinzione assume particolare importanza quando il vantaggio economico non è più direttamente individuabile.

Nel valutare la natura della misura, è necessario considerare anche la possibilità di dimostrare il collegamento tra il denaro sequestrato e il reato contestato. La confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria e deve rispettare i limiti stabiliti dalla normativa, tra cui quelli previsti dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

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