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Bonus edicole 2026, domande dal 24 novembre: quali spese si possono rimborsare

25 October 2026 at 14:00

Conto alla rovescia per il  Bonus edicole 2026, che mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere le attività che vendono quotidiani e periodici.

Il contributo punta ad alleggerire i costi di gestione delle rivendite, favorire gli investimenti per l’ammodernamento dei punti vendita e sostenere la distribuzione della stampa. I contributi sono previsti dall’articolo 1 del Dpcm 30 luglio 2026. Una boccata d’ossigeno in un periodo storico in cui la carta stampata viene letta sempre meno.

Bonus edicole 2026, a chi spetta il contributo

La domanda si presenta esclusivamente online dalle 10:00 del 24 novembre alle 17:00 del 22 dicembre 2026.

Sono previsti due distinti interventi. Il primo intervento, con una dotazione di 9 milioni di euro, riconosce un contributo fino all’80% delle spese sostenute nel 2025 (fra quelle ammissibili) e fino a un massimo di 4.500 euro.

Tra le spese che possono essere rimborsate ci sono:

  • Imu;
  • Tasi;
  • Tari;
  • Cup;
  • canoni di locazione;
  • forniture di energia elettrica;
  • servizi telefonici e web;
  • acquisto o noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
  • acquisto o noleggio di Pos;
  • spese per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico;
  • oneri per contratti assicurativi relativi all’esercizio dell’impresa;
  • spese per servizi di assistenza contabile e fiscale.

Gli importi sono calcolati al netto dell’Iva e il massimale di 4.500 euro è pari al limite massimo riconoscibile per ciascuna impresa nell’ambito di ciascun intervento, anche quando sono previste maggiorazioni (del 10% o del 20%).

La maggiorazione del 10% è per gli edicolanti che nel 2025 hanno garantito l’apertura domenicale per almeno il 50% delle domeniche comprese nel periodo di attività.

La maggiorazione del 20% per i titolari che hanno aperto un nuovo punto vendita esclusivo oppure rilevato un’attività di rivendita già esistente.

Contributo fino a 500 euro per le consegne a domicilio

C’è poi il secondo intervento, destinato alle rivendite che hanno effettuato consegne a domicilio di quotidiani e periodici nel corso del 2025. Per accedere all’aiuto è necessario che le consegne effettuate siano documentabili. I 500 euro di bonus vengono erogati entro il limite di spesa di 1 milione di euro.

Come presentare la domanda

Le domande andranno presentate online tramite il portale impresainungiorno.gov.it. L’accesso è garantito ai possessori di Spid, Cns o Cie. Le istruzioni del caso verranno rese note tramite un manuale operativo.

Rivendite di giornali non in via prevalente

Sempre il Dpcm del 30 luglio 2026 prevede un’ulteriore misura a sostegno degli esercizi commerciali che vengono giornali e riviste in via non prevalente. Si attende ancora il provvedimento attuativo, per cui modalità e tempistiche non sono ancora stati resi noti.

Il commento

Esprime soddisfazione il Presidente Snag-Confcommercio, Renato Russo:

Le misure introdotte rappresentano un passaggio significativo e vanno nella direzione delle istanze e delle proposte che Snag ha avanzato in questi mesi a tutela della categoria. Abbiamo sostenuto con forza la necessità di interventi concreti per aiutare le edicole a sostenere i costi di gestione e favorire gli investimenti in innovazione e ammodernamento tecnologico. Particolarmente importante è anche la previsione di una maggiorazione del contributo per le nuove aperture e per chi rileva un’edicola esistente, una novità che riconosce il valore del ricambio generazionale.

Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

22 October 2026 at 06:00

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

BTP Valore o Insieme, quanto si incassa tra cedole e tasse: le simulazioni da 1.000 euro in su

22 October 2026 at 04:00

Su 10.000 euro investiti, il nuovo BTP Valore distribuisce almeno 1.776,25 euro netti di interessi in cinque anni. Il BTP Valore Insieme ne riconosce 1.946,88 tutti alla scadenza. La differenza è di circa 171 euro, ma per confrontare le due offerte bisogna considerare anche quando il denaro entra sul conto e come viene utilizzato.

Cosa sapere

Il doppio collocamento di ottobre mette davanti ai risparmiatori due modalità di investimento. Il BTP Valore paga ogni tre mesi, con cedole crescenti; il Btp Valore Insieme concentra gli interessi in un unico pagamento finale ed entrambi durano cinque anni. I calcoli si basano sui tassi minimi garantiti annunciati dal Tesoro, che alla chiusura dell’offerta potranno essere confermati o aumentati. Il collocamento è previsto dal 19 al 23 ottobre, salvo chiusura anticipata: il conto complessivo per lo Stato dipenderà dagli importi sottoscritti nei due titoli.

Quanto arriva sul conto con le cedole trimestrali

Il BTP Valore offre un tasso annuo lordo del 3,70% nei primi due anni, del 4,10% nel terzo e quarto e del 4,70% nell’ultimo. Su un investimento di 10.000 euro, ogni cedola trimestrale vale quindi 92,50 euro lordi nel primo biennio, 102,50 nel secondo e 117,50 nell’ultimo anno.

Capitale Anni 1 e 2 Anni 3 e 4 Anno 5
1.000 € 8,09 € 8,97 € 10,28 €
5.000 € 40,47 € 44,84 € 51,41 €
10.000 € 80,94 € 89,69 € 102,81 €
20.000 € 161,88 € 179,38 € 205,63 €
30.000 € 242,81 € 269,06 € 308,44 €
50.000 € 404,69 € 448,44 € 514,06 €
100.000 € 809,38 € 896,88 € 1.028,13 €

Applicando l’imposta del 12,5%, gli accrediti scendono rispettivamente a circa 80,94, 89,69 e 102,81 euro ogni tre mesi. Nell’intero quinquennio gli interessi ammontano a 2.030 euro lordi, dei quali 253,75 vengono assorbiti dalla tassazione. Al sottoscrittore restano 1.776,25 euro, oltre alla restituzione dei 10.000 euro di capitale alla scadenza.

Capitale Interessi lordi totali Imposte sugli interessi Interessi netti totali
1.000 € 203,00 € 25,38 € 177,63 €
5.000 € 1.015,00 € 126,88 € 888,13 €
10.000 € 2.030,00 € 253,75 € 1.776,25 €
20.000 € 4.060,00 € 507,50 € 3.552,50 €
30.000 € 6.090,00 € 761,25 € 5.328,75 €
50.000 € 10.150,00 € 1.268,75 € 8.881,25 €
100.000 € 20.300,00 € 2.537,50 € 17.762,50 €

Tutti gli importi netti qui riportati considerano la sola imposta sui rendimenti, senza sottrarre bollo ed eventuali costi del deposito titoli. L’aliquota agevolata del 12,5% si applica a entrambi gli strumenti.

 

Tradotto in una media mensile, il flusso netto equivale a circa 26,98 euro nei primi due anni, 29,90 nei due successivi e 34,27 nell’ultimo. Attenzione. Gli accrediti effettivi restano trimestrali e la media proposta serve a misurare quanto l’investimento può integrare il bilancio familiare.

Quanto paga la maxicedola di BTP Valore Insieme

Per BTP Valore Insieme il tasso minimo della cedola finale è del 22,25% complessivo sui cinque anni. Su 10.000 euro significa 2.225 euro lordi di interessi. Sottratti 278,13 euro circa di imposte, la remunerazione netta è di 1.946,88 euro e il pagamento finale, capitale compreso, arriva a circa 11.946,88 euro.

Capitale Maxicedola lorda Imposte sulla maxicedola Maxicedola netta Incasso finale netto, capitale compreso
1.000 € 222,50 € 27,81 € 194,69 € 1.194,69 €
5.000 € 1.112,50 € 139,06 € 973,44 € 5.973,44 €
10.000 € 2.225,00 € 278,13 € 1.946,88 € 11.946,88 €
20.000 € 4.450,00 € 556,25 € 3.893,75 € 23.893,75 €
30.000 € 6.675,00 € 834,38 € 5.840,63 € 35.840,63 €
50.000 € 11.125,00 € 1.390,63 € 9.734,38 € 59.734,38 €
100.000 € 22.250,00 € 2.781,25 € 19.468,75 € 119.468,75 €

Il 22,25% non è un rendimento annuo. Il rendimento composto equivalente è di circa il 4,10% lordo all’anno; dopo la sola imposta sugli interessi, quello calcolato sul pagamento finale è di circa il 3,62% annuo.

I circa 171 euro netti in più rispetto alla somma delle cedole del BTP Valore remunerano anche l’attesa. Chi sceglie il titolo trimestrale dispone prima degli interessi e può spenderli oppure reinvestirli. Se li lascia sul conto senza remunerazione, alla fine avrà incassato meno rispetto a Insieme; se li reinveste, il risultato dipenderà dai rendimenti ottenuti. Il Tesoro ha costruito le due offerte per assicurare lo stesso rendimento finanziario lordo a scadenza, pur con pagamenti differenti.

Capitale BTP Valore BTP Valore Insieme Maggior incasso nominale con Insieme
1.000 € 177,63 € 194,69 € 17,06 €
5.000 € 888,13 € 973,44 € 85,31 €
10.000 € 1.776,25 € 1.946,88 € 170,63 €
20.000 € 3.552,50 € 3.893,75 € 341,25 €
30.000 € 5.328,75 € 5.840,63 € 511,88 €
50.000 € 8.881,25 € 9.734,38 € 853,13 €
100.000 € 17.762,50 € 19.468,75 € 1.706,25 €

Per questa emissione non è previsto un premio fedeltà aggiuntivo. La maxicedola di Insieme rappresenta l’intera remunerazione finale prevista dal titolo.

Quanto paga lo Stato e quanto recupera con il fisco

Per ogni miliardo di euro sottoscritto nel BTP Valore, ai tassi minimi attuali, il Tesoro deve corrispondere 203 milioni di interessi lordi in cinque anni. Ipotizzando che tutti i pagamenti siano soggetti all’imposta del 12,5%, il gettito teorico è di 25,375 milioni e agli investitori arrivano 177,625 milioni netti.

Nel primo biennio ogni stacco trimestrale comporta 9,25 milioni di interessi lordi per miliardo collocato; nel secondo sale a 10,25 milioni e nell’ultimo anno a 11,75 milioni.

Per ogni miliardo sottoscritto in BTP Valore Insieme, invece, gli interessi finali sono 222,5 milioni lordi. Nella stessa ipotesi fiscale, 27,8125 milioni tornano allo Stato attraverso l’imposta e 194,6875 milioni restano ai risparmiatori. A questi si aggiunge il miliardo di capitale da rimborsare.

Sono elaborazioni sui tassi minimi annunciati, non il consuntivo del collocamento. Anche il gettito è teorico, perché quello effettivo dipenderà dal trattamento fiscale dei possessori al momento dei pagamenti.

Per l’investitore, la scelta passa soprattutto dal bisogno di liquidità. Le cedole trimestrali rendono disponibile una parte del rendimento durante i cinque anni; Insieme rinvia tutto alla scadenza. Se occorre vendere prima, entrambi sono esposti alle oscillazioni del mercato e il prezzo può essere inferiore a quello di acquisto. La concentrazione dei pagamenti alla fine rende inoltre Insieme più sensibile alle variazioni dei rendimenti di mercato, a parità delle altre condizioni.

Rimborso dei contributi Inps, via alla domanda unica: chi può chiederlo e come

21 October 2026 at 08:47

L’Inps semplifica la richiesta per ottenere indietro i contributi versati in eccesso. Con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre l’Istituto ha attivato il servizio Domanda Rimborso Unico, un punto di accesso unico per tutte le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerge da un accertamento. Per ora il servizio è attivo solo per la Gestione separata, ma sarà esteso progressivamente a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per committenti, professionisti e collaboratori il passaggio è obbligato, dato che i vecchi canali di trasmissione sono stati chiusi.

Chi può chiedere il rimborso Inps

Possono usare il servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) che rientrano in uno di questi casi:

  • professionisti (lavoratori autonomi con redditi di lavoro autonomo);
  • committenti oltre il massimale (per la quota a loro carico, pari a 2/3 del contributo versato, quando il collaboratore ha superato il massimale annuo);
  • committenti per altri motivi (versamenti duplicati, somme versate in più per una variazione dell’aliquota denunciata, errori di versamento e casi analoghi);
  • lavoratori parasubordinati (per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo versato, sempre in caso di superamento del massimale).

Le tipologie di rimborso

Sono 4 le tipologie di rimborso previste dall’Inps:

  • versamento errato, per le somme pagate per sbaglio o in eccesso;
  • credito da dichiarazione, cioè il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • superamento del massimale, cioè i contributi versati oltre il tetto annuo;
  • altra Cassa, se la contribuzione era dovuta a un’altra Cassa professionale.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online. Può farlo il contribuente in prima persona oppure un intermediario di fiducia, come un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Dove si trova il servizio

Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, poi si seleziona il percorso:

Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico.

La pagina iniziale mostra le domande più recenti con il relativo stato, il collegamento per inserirne una nuova, gli aggiornamenti amministrativi su rimborsi ed eccedenze e i contatti per segnalare anomalie o malfunzionamenti. Il manuale utente resta sempre consultabile dalla scheda in alto a destra.

Dallo stesso servizio si possono consultare dunque anche le domande già trasmesse, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione e informazioni che i vecchi canali separati non sempre rendevano disponibili.

Quale causale scegliere

In questa prima fase le macro-causali sono 3:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

L’ultima copre le richieste che non dipendono dal massimale. Per esempio il committente che deve recuperare somme versate con un’aliquota non corretta o il professionista che chiede il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura riconosce il tipo di utente e imposta la domanda di conseguenza.

Se si accede come parasubordinato senza contributi in Gestione separata o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza.

Committente e collaboratore: chi ottiene il rimborso

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il tetto oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Per il 2026 è fissato a 122.295 euro, come spiegato dalla circolare Inps n. 6 del 30 gennaio. Lo supera soprattutto chi lavora per più committenti, perché ciascuno versa sui propri compensi senza conoscere quelli pagati dagli altri.

Da maggio 2025 l’Inps ha iniziato a inviare tramite MyInps una comunicazione ai collaboratori che hanno superato il tetto. L’anno seguente, concluse le verifiche (compresa quella sull’aliquota applicata), un avviso analogo arriva a ciascun committente per la quota di sua competenza. Ognuno deve procedere in autonomia:

  • il committente chiede, per ogni collaboratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente;
  • il collaboratore chiede con un’unica domanda il rimborso complessivo della quota a suo carico, versata da tutti i committenti oltre il tetto.

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