Trenitalia, società operativa del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane incaricata del trasporto passeggeri, apre una campagna d’ingaggio per giovani diplomati, anche senza esperienza, per il ruolo di macchinista. La ricerca coinvolge ben 10 Regioni italiane.
I selezionati, al termine di un corso professionalizzante di 3 anni, avranno la responsabilità di condurre i convogli e gestire la strumentazione tecnologica di bordo.
Stipendio e contratto
I candidati idonei sottoscrivono da subito un contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità del comparto denominato Area Attività Ferroviarie. Il pacchetto retributivo è scandito secondo due tappe principali:
per i primi 24 mesi l’inquadramento è fissato al livello C1, con una Retribuzione Annua Lorda pari a 33.611,92 euro;
dal 25° al 36° mese si registra il passaggio al livello B3, con una retribuzione che sale a 34.298,06 euro lordi all’anno.
L’importo corrisponde a uno stipendio stimato tra i 1.850 e i 1.900 euro netti al mese ripartiti su 14 mensilità. L’offerta aziendale include inoltre buoni pasto, assicurazione sanitaria integrativa, iniziative di benessere aziendale e la carta per la libera circolazione sulla rete ferroviaria.
Requisiti di partecipazione alle selezioni
L’accesso alle selezioni richiede il possesso di precisi requisiti anagrafici e di titolo di studio:
età compresa tra i 18 e i 29 anni, ossia non aver compiuto il trentesimo anno d’età prima della sottoscrizione del contratto d’apprendistato;
diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale ad indirizzo tecnico o scientifico;
idoneità fisica specifica alla mansione, che verrà accertata mediante visita medica ufficiale prima della presa in servizio;
residenza anagrafica nella regione d’interesse per i posti in Lazio e Toscana, che costituisce titolo preferenziale per le aree Nord Ovest e Nord Est.
Aree geografiche e sedi d’assegnazione
Le ricerche di personale sono suddivise su quattro direzioni territoriali che accorpano le 10 regioni coinvolte:
Area territoriale
Regioni comprese
Modalità di assegnazione della sede
Nord Ovest
Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta
Assegnazione della sede al momento della conferma secondo necessità aziendali
Nord Est
Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento
Assegnazione della sede al momento della conferma secondo necessità aziendali
Lazio
Lazio
Assegnazione negli impianti e nelle strutture della Regione
Toscana
Toscana
Assegnazione negli impianti e nelle strutture della Regione
Come presentare la candidatura online
Gli aspiranti macchinisti possono sottoporre la propria candidatura accedendo alla pagina delle posizioni aperte sul portale Ferrovie dello Stato. Una volta selezionato l’annuncio corrispondente alla propria area geografica di riferimento, occorrerà completare la registrazione e trasmettere il Curriculum Vitae compilando i campi su votazione e indirizzo di diploma.
Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 26 ottobre 2026. L’iter selettivo comprende test attitudinali online, colloqui valutativi e accertamenti sanitari.
Altri annunci per diplomati nel comparto dei trasporti
Le assunzioni promosse da Trenitalia si affiancano ad altre ricerche di personale nel panorama della gestione delle infrastrutture e dei servizi. Si segnalano in particolare le offerte operative firmate da Fincantieri per addetti alla cantieristica e le selezioni promosse dal Gruppo Mondadori e Mango nel settore del commercio al dettaglio e delle vendite.
Il Governo vorrebbe introdurre in Manovra una misura per favorire l’assunzione dei giovani sotto i 30 anni e aumentarne gli stipendi. L’idea è quella di intervenire sulla tassazione degli stipendi, ma l’Esecutivo non avrebbe ancora deciso tra quattro possibili opzioni.
Al momento i tecnici dei ministeri starebbero eseguendo le simulazioni di spesa. Il problema rimane quello dei fondi. Fuori dalla flessibilità europea, che potrà essere utilizzata solo per energia e difesa, ci sono in tutto 9 miliardi di euro a disposizione. È una delle Manovre più modeste della storia.
Le quattro idee del Governo per gli stipendi dei giovani
Il quotidiano La Repubblica ha riportato che il Governo starebbe valutando quattro diverse opzioni per intervenire sugli stipendi dei giovani. Sono misure una alternativa all’altra: in Manovra ne finirà soltanto una.
L’Irpef agevolato per i redditi bassi
La prima idea è quella di ridurre l’aliquota Irpef più bassa per chi ha meno di 30 anni, quindi quella al 23% fino a 28mila euro di reddito. I pro di questa misura sarebbero:
una platea piuttosto ampia di beneficiari, visto che includerebbe tutti i nuovi assunti under 30;
un riscontro diretto in busta paga per i beneficiari.
Dall’altra parte, però, ci sono anche dei contro:
rischio di incentivare paghe lorde più basse a parità di netto;
costi piuttosto alti per lo Stato.
Lo sconto fiscale in busta paga
Un’altra opzione è uno sconto fiscale diretto applicato dal datore di lavoro direttamente in busta paga. Questo non sarebbe però legato alla fascia più bassa di reddito e quindi potrebbe avere una platea più ridotta. Interverrebbe però sul cuneo fiscale, avvantaggiando quindi i giovani nel mercato del lavoro.
La quattordicesima a dicembre
Una terza idea interverrebbe invece in maniera diretta con un bonus. Il Governo vorrebbe introdurre una sorta di “quattordicesima a dicembre“, che verrebbe però elargita dallo Stato ai nuovi assunti sotto i 30 anni, in base a quante tasse hanno pagato durante l’anno.
Una sorta di rimborso delle tasse per i giovani, che avrebbe sicuramente un impatto psicologico più alto delle altre misure. Anche in questo caso, però, il problema principale è quello dei costi.
La rimodulazione delle agevolazioni sugli aumenti
Infine, l’intervento più indiretto, che però avrebbe più possibilità di diventare strutturale, sarebbe una ulteriore agevolazione per gli aumenti di stipendi dei giovani. Il Governo ha introdotto, nella scorsa Manovra, una tassa sostitutiva al 5% sugli importi degli aumenti contrattuali sugli stipendi fino a 33mila euro lordi annui.
Per i giovani, questa tassa potrebbe essere ulteriormente abbassata, permettendo loro quindi di ricevere aumenti contrattuali più alti. Il lato negativo sarebbe quello di percezione, visto che i benefici si vedrebbero soltanto nel tempo, con i vari rinnovi dei contratti collettivi nazionali.
Ci sono pochissimi fondi in Manovra per i giovani
Il principale problema del Governo, che determinerà probabilmente quale di queste quattro misure finirà in Manovra, sono i soldi. Se si escludono i fondi che l’Unione europea ha concesso all’Italia di sfruttare facendo deficit, la legge di bilancio per il 2027 sposterà soltanto 9 miliardi di euro. In questa cifra andranno inclusi interventi:
per la sanità;
per riformare il fisco;
per gli enti territoriali.
Le risorse per i giovani sono quindi poche, come dimostra il fatto che la proposta avanzata da Antonio Tajani di una no tax area per gli under 35 di nuova assunzione sarebbe stata già accantonata.
Avere la partita Iva, essere iscritti all’albo e fatturare compensi non basta a dimostrare che un rapporto lavorativo sia autonomo. Anzi se il professionista è inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, si assume responsabilità e risponde ai vertici societari, la collaborazione può essere qualificata come lavoro dipendente, anche con inquadramento dirigenziale.
In questo modo la Cassazione con la sentenza 24668/2026 tutela tutti quei professionisti “esterni” che, in concreto, svolgono attività secondo i canoni della subordinazione. Questi stessi professionisti hanno bisogno delle tutele tipiche di chi è alle dipendenze.
Il caso, più di nove anni di consulenza con funzioni direttive
La controversia nasce dal ricorso presentato da un commercialista che aveva collaborato con una società, dopo aver firmato un contratto di consulenza.
Il professionista avrebbe però collaborato per quasi dieci anni con modalità ben diverse da quelle di una consulenza esterna. Egli infatti sosteneva di avere diretto l’area amministrativa e finanziaria, coordinato gli uffici e il personale, assunto responsabilità gestionali e mantenuto un rapporto costante con l’amministratore unico della società.
Di conseguenza chiedeva al giudice di accertare il vincolo di subordinazione nel rapporto, con riconoscimento della qualifica dirigenziale, delle differenze retributive, del Tfr, dell’indennità sostitutiva del preavviso e di ulteriori somme, compreso il risarcimento connesso all’illegittimità del recesso.
La società si opponeva indicando alcune “spie” di un rapporto autonomo: tipologia di contratto, iscrizione del professionista all’albo, partita Iva, fatturazione dei compensi e assenza di vincoli gerarchici. Contestava inoltre che le mansioni svolte giustificassero un inquadramento dirigenziale.
Nel percorso giudiziario la Cassazione chiede di verificare la natura effettiva del rapporto
Il Tribunale di Roma riconosceva la natura subordinata e dirigenziale del rapporto, condannando la società al pagamento del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma respingendo le altre domande. Stesso esito presso la Corte d’Appello capitolina.
Insoddisfatta dell’esito del giudizio, la società ricorreva in Cassazione e, con sentenza 35687/2021, quest’ultima annullava la pronuncia d’appello per motivazione insufficiente sulla rilevanza e il ruolo del contratto di consulenza, predisposto dallo stesso professionista. Senza escludere la subordinazione, la Corte chiedeva cioè di verificare con maggior attenzione la corrispondenza tra accordo scritto e modalità concrete del rapporto.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello capitolina ribadiva la natura dipendente e dirigenziale della collaborazione. La società proponeva quindi un nuovo ricorso in Cassazione.
Partita Iva e contratto non bastano: i cinque indici della subordinazione
Il principio centrale evidenziato dalla Cassazione è che la qualificazione formale del rapporto non è decisiva quando le modalità effettive di lavoro indicano una situazione diversa.
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non dipende soltanto dal “nome” attribuito al contratto, ma dal modo in cui la prestazione viene concretamente organizzata e svolta.
Ecco perché la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione degli elementi raccolti nel corso del processo, tra cui:
continuità e presenza in azienda — il professionista frequentava quotidianamente la società da circa nove anni, utilizzandone locali, strutture e strumenti;
inserimento nell’organizzazione – dirigeva il settore amministrativo, contabile e finanziario, coordinando il personale e impartendo istruzioni ai dipendenti;
rapporto con i vertici — faceva riferimento direttamente all’amministratore unico, dal quale riceveva indicazioni e al quale riferiva regolarmente l’attività svolta. Partecipava inoltre alle riunioni;
responsabilità gestionali e rappresentative — gestiva rapporti con banche e finanziarie, disponeva di procure e deleghe e poteva impegnare la società nei confronti di soggetti esterni;
assenza di rischio d’impresa — non emergeva una reale assunzione del rischio economico tipica di un’attività professionale autonoma.
Non solo. Le testimonianze, le e-mail e gli atti societari raccolti confermavano il ruolo del professionista come direttore amministrativo e finanziario.
Parallelamente, la presenza di una partita Iva, l’iscrizione all’Albo, la titolarità di uno studio professionale e l’entità elevata dei compensi non sono stati considerati elementi sufficienti a escludere la subordinazione. Queste circostanze erano qui “secondarie” e, anzi, potevano ben coesistere con il lavoro dipendente. Era stata esclusa anche la collaborazione a progetto.
Subordinazione attenuata e differenze tra dirigente e quadro
Nel lavoro dirigenziale, la subordinazione può manifestarsi in forma attenuata perché il dirigente gode di ampia autonomia e non necessita di ordini continui o controlli puntuali. Come chiarito dalla sentenza 3640/2020 della Cassazione, occorre piuttosto verificare se la prestazione sia funzionalmente coordinata con gli obiettivi aziendali e soggetta alle direttive generali del datore di lavoro.
Nello specifico caso in oggetto, la subordinazione era emersa dagli indici già descritti mentre la qualifica dirigenziale è stata giustificata dalle responsabilità quotidianamente esercitate.
Le citate procure e le deleghe gli consentivano inoltre di rappresentare e impegnare la società nei confronti di terzi, distinguendo la sua posizione da quella del quadro. La Cassazione ha così confermato la correttezza della valutazione tecnico-giuridica fatta dalla Corte d’Appello.
Tfr e preavviso non sono compensabili con i compensi professionali
La società contestava anche il riconoscimento del Tfr (tema delicato come conferma un recente contributo giurisprudenziale) e dell’indennità sostitutiva del preavviso sostenendo che i compensi già elargiti al professionista, eventualmente superiori a quelli previsti dal contratto collettivo, dovessero essere considerati ai fini dell’assorbimento delle somme dovute.
La Cassazione ha però bocciato questo ragionamento ribadendo che — quando viene accertato un rapporto subordinato formalmente qualificato come autonomo — il principio dell’assorbimento non si applica né alle spettanze del Tfr né all’indennità sostitutiva del preavviso. La società è stata altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Che cosa cambia
Il principio giurisprudenziale che emerge dalla sentenza 24668/2026 dei giudici di piazza Cavour interessa i professionisti: partita Iva e contratto di consulenza non garantiscono, da soli, l’autonomia. Lo stesso principio potrebbe riguardare, per esempio, un avvocato che coordina stabilmente l’ufficio legale di un’azienda o un ingegnere che dirige un reparto tecnico, rispondendo direttamente ai vertici.
Inoltre le conseguenze della riqualificazione di un rapporto non riguardano soltanto le tutele del lavoratore, ma anche gli obblighi contributivi dell’impresa, come chiarito dalla Cassazione in un’altra vicenda relativa a collaborazioni trasformate in rapporti subordinati.
Per le imprese, la qualificazione contrattuale deve sempre trovare riscontro nell’organizzazione concreta del lavoro. Per i professionisti, invece, fatture, iscrizione all’albo, la presenza di fatture e uno studio proprio non impediscono di chiedere il riconoscimento della subordinazione – e delle relative tutele (contributi, ferie, permessi ecc.) – se ne ricorrono i presupposti concreti. Saperlo in anticipo potrà evitare lunghi e onerosi strascichi giudiziari.
In definitiva, la valutazione del rapporto resta legata alle circostanze del singolo caso: nessun singolo indizio è necessariamente decisivo. È l’insieme degli elementi — letto alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali — a consentire di distinguere una vera consulenza autonoma da un rapporto di lavoro subordinato, anche dirigenziale.