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Bonus casa, quanto costa rimandare i lavori al 2027 (se non ci sarà una proroga)

26 October 2026 at 09:34

Per chi deve cambiare gli infissi o affrontare una ristrutturazione, la manovra del Governo Meloni entra anche nel preventivo dei lavori e come sempre nelle nostre tasche. Pagare entro dicembre oppure aspettare il 2027 può modificare la quota di spesa recuperabile tramite la dichiarazione dei redditi.

Il calendario indicato dall’Agenzia delle Entrate prevede, infatti, una riduzione delle aliquote nel 2027. Una proroga potrebbe mantenere le condizioni attuali. Così, abbiamo svolto Le simulazioni su 10.000, 30.000 e 50.000 euro di spesa.

Quali bonus scendono nel 2027 senza una proroga

Per l’Ecobonus, sulle spese sostenute nel 2026 la detrazione è del 50% per l’abitazione principale, con i requisiti previsti, e del 36% negli altri casi. Per le spese del 2027 le percentuali scendono rispettivamente al 36% e al 30%. Il recupero avviene in dieci rate annuali di pari importo.

Lo stesso passaggio di aliquote riguarda il bonus ristrutturazioni, per il quale il limite di spesa agevolabile resta di 96.000 euro per unità immobiliare. L’Ecobonus segue invece massimali specifici in base all’intervento, quindi, avere un preventivo da 50mila euro non significa automaticamente poter agevolare l’intero importo.

Per ottenere l’aliquota maggiorata, inoltre, non basta chiamare l’immobile “prima casa”. La spesa deve essere sostenuta dal proprietario. Un inquilino o un familiare che paga i lavori può avere diritto alla detrazione ordinaria, quando ricorrono le condizioni, senza accedere necessariamente alla percentuale più alta.

Il nostro confronto considera due scenari, cioè il pagamento nel 2026 e quello nel 2027 senza una proroga delle aliquote. Se venissero confermate integralmente le percentuali attuali, a parità delle altre condizioni la differenza fiscale mostrata nelle tabelle si azzererebbe.

Quanto si recupera su 10mila, 30mila e 50mila euro

Per l’abitazione principale il passaggio dal 50% al 36% riduce la detrazione di 14 euro ogni 100 euro di spesa ammessa.

Spesa 2026 al 50% Quota annua per 10 anni 2027 al 36% Quota annua per 10 anni Detrazione in meno
10.000 € 5.000 € 500 € 3.600 € 360 € 1.400 €
30.000 € 15.000 € 1.500 € 10.800 € 1.080 € 4.200 €
50.000 € 25.000 € 2.500 € 18.000 € 1.800 € 7.000 €

Su lavori da 30.000 euro, dunque, pagare nel 2027 senza proroga comporterebbe 4.200 euro di recupero fiscale in meno, equivalenti a 420 euro per ciascuno dei dieci anni.

Il costo nominale dopo il recupero integrale della detrazione passerebbe da 15.000 a 19.200 euro. L’esborso iniziale resterebbe però di 30.000 euro in entrambi i casi.

Negli altri casi agevolabili, compresi gli immobili diversi dall’abitazione principale, la riduzione sarebbe di sei punti, dal 36% al 30%.

Spesa 2026 al 36% Quota annua per 10 anni 2027 al 30% Quota annua per 10 anni Detrazione in meno
10.000 € 3.600 € 360 € 3.000 € 300 € 600 €
30.000 € 10.800 € 1.080 € 9.000 € 900 € 1.800 €
50.000 € 18.000 € 1.800 € 15.000 € 1.500 € 3.000 €

Conta il pagamento, anche con acconto e saldo in anni diversi

Per le persone fisiche che sostengono la spesa fuori dall’attività d’impresa vale generalmente il criterio di cassa, cioè conta l’anno del pagamento. Firmare il preventivo o ricevere la fattura entro dicembre non equivale a sostenere la spesa. Per i pagamenti soggetti a questo obbligo occorre utilizzare il bonifico parlante, con i dati richiesti.

Anche un acconto può quindi incidere sul confronto. Prendiamo un intervento agevolabile da 30.000 euro sull’abitazione principale, pagato dal proprietario con tutti i requisiti necessari.

Con 10.000 euro versati nel 2026 e 20.000 nel 2027, senza proroga, il recupero teorico sarebbe di 5.000 euro sull’acconto e di 7.200 euro sul saldo. In totale, 12.200 euro, contro i 10.800 euro ottenibili pagando tutto nel 2027 e i 15.000 euro pagando tutto nel 2026.

Le due quote inizierebbero a essere utilizzate nelle dichiarazioni relative ai rispettivi anni di pagamento.

Prima di anticipare la spesa, controllare quante tasse si possono ridurre

La percentuale del bonus indica un beneficio potenziale. Per recuperarlo integralmente serve capienza fiscale, cioè un’imposta sufficiente ad assorbire la rata annuale, tenendo conto anche delle altre detrazioni.

Se la quota del bonus è di 1.500 euro e l’Irpef disponibile per assorbirla è di 1.000 euro, si possono utilizzare soltanto quei mille euro. La parte eccedente della rata non viene ordinariamente rimborsata né trasferita all’anno successivo. La verifica va quindi fatta anche considerando eventuali cambiamenti di reddito durante i dieci anni di recupero.

Per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro entrano inoltre in gioco i limiti alle spese detraibili, collegati anche alla composizione familiare. Un reddito elevato, quindi, non garantisce da solo il recupero integrale degli importi in tabella.

La decisione va presa confrontando il vantaggio fiscale effettivamente utilizzabile con il costo dell’anticipo. Su 30.000 euro per l’abitazione principale la differenza teorica è di 4.200 euro in dieci anni. Se pagare prima richiede un finanziamento o comporta un preventivo più caro, interessi e maggiorazioni possono assorbirne una parte. Il conto utile per la famiglia parte da qui: spesa ammessa, detrazione recuperabile e liquidità necessaria per affrontare i lavori.

Aprire una società in Estonia, i costi reali e le trappole fiscali per chi vive in Italia

26 October 2026 at 04:00

Il mito dell’Estonia come paradiso fiscale digitale continua ad attrarre migliaia di liberi professionisti, consulenti e piccoli imprenditori italiani. La promessa di un Paese interamente digitalizzato, dove è possibile fondare un’azienda in pochi minuti direttamente dal proprio computer e beneficiare di un’imposta sulle società allo 0%, rappresenta una sirena molto potente.

Tuttavia, prima di fare il salto e aprire una società in Estonia, è fondamentale distinguere tra la realtà tecnologica della famosa e-Residency estone e la cruda realtà della normativa tributaria italiana. La registrazione di un’impresa all’estero non costituisce un mantello dell’invisibilità di fronte all’Agenzia delle Entrate. Se la vita, la residenza e le decisioni strategiche di chi gestisce l’azienda rimangono radicate in Italia, i vantaggi teorici del modello estone rischiano di trasformarsi in pesanti contenziosi fiscali per esterovestizione e omessa dichiarazione.

Aprire una società in Estonia: cos’è la e-Residency

Per comprendere l’architettura societaria estone occorre chiarire la distinzione tra la e-Residency e la società vera e propria. La e-Residency non è un permesso di soggiorno, non conferisce la cittadinanza estone e, soprattutto, non trasferisce la residenza fiscale personale dell’imprenditore. Si tratta semplicemente di un’identità digitale rilasciata dal governo di Tallinn a cittadini stranieri per consentire l’accesso sicuro ai propri servizi pubblici online.

Utilizzando questo strumento è possibile richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese estone di una Osaühing (abbreviata in OÜ), l’equivalente di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) di diritto italiano. La OÜ è un soggetto giuridico autonomo dotato di un proprio management board (l’organo amministrativo composto da persone fisiche) e può essere costituita anche da un unico socio.

Pur garantendo la separazione della responsabilità tra socio e impresa, la costituzione formale della società secondo le leggi di Tallinn non determina automaticamente che la società sia tassabile unicamente in Estonia. Il luogo in cui il soggetto giuridico nasce e il luogo in cui deve effettivamente pagare le imposte rispondono infatti a parametri legali distinti.

Quanto costa davvero aprire e mantenere la società: la stima delle spese

Quando si analizza la convenienza economica di un’operazione d’oltre confine, occorre effettuare un calcolo preciso di tutti i costi necessari, distinguendo nettamente le spese pubbliche una tantum dai costi di gestione e di consulenza che si ripetono ogni anno.

I costi di avvio una tantum

I costi amministrativi di partenza fissati dalla legge estone per avviare la struttura sono relativamente contenuti:

  • domanda di e-Residency, che ha un costo di 150 euro, necessario per ottenere la smart card e il lettore da collegare al computer per firmare i documenti;
  • registrazione della OÜ, la quale richiede il versamento di una tassa statale (state fee) pari a 265 euro per l’inoltro della pratica nel portale e-Business Register;
  • capitale sociale minimo, per il quale la normativa estone stabilisce una soglia minima legale da 0,01 euro per socio. Naturalmente questo valore simbolico non deve essere confuso con la liquidità reale necessaria all’azienda per operare e pagare i fornitori.

I costi di gestione e i servizi obbligatori

A queste voci iniziali vanno affiancate le spese ricorsive indispensabili per mantenere la società in regola:

  • servizio di contact person e virtual office (sede legale). Ai sensi del Commercial Register Act estone, se l’indirizzo di gestione della società si trova all’estero, la OÜ ha l’obbligo legale di nominare una persona di contatto o un servizio di recapito sul territorio estone. Questo servizio comporta una spesa compresa mediamente tra 200 e 400 euro all’anno;
  • contabilità e bilancio annuale. La normativa richiede la tenuta della contabilità locale e la presentazione dell’annual report. Per un’attività con volumi contenuti e gestione Iva il costo di un commercialista o service provider estone oscilla tra 60 e 150 euro al mese, salendo oltre i 300 euro mensili al crescere del volume delle transazioni;
  • consulenza fiscale e dichiarativa in Italia. La voce fondamentale che molti dimenticano è il supporto di un commercialista italiano esperto in fiscalità internazionale. La presenza di una società all’estero impone adempimenti complessi per il residente italiano (dichiarazione del Quadro RW, monitoraggio fiscale e gestione della doppia imposizione), con oneri professionali annui che variano mediamente tra 1.500 e 3.000 euro.

In sintesi, la spesa reale per il primo anno parte da una base minima di circa 1.200 – 1.500 euro per la sola infrastruttura estone, a cui aggiungere i costi di gestione contabile e fiscale sul territorio italiano.

La tassazione estone e l’illusione dello 0%

Il punto di forza con cui Tallinn promuove il proprio ecosistema è il particolare regime di tassazione dei redditi societari. In Estonia, la società beneficia dello 0% d’imposta sui profitti reinvestiti o trattenuti in azienda. Fintanto che i ricavi accumulati rimangono nei conti della OÜ per coprire investimenti aziendali, acquistare beni, o sviluppare software, l’erario estone non richiede alcun versamento.

L’imposta scatta esclusivamente al momento della distribuzione degli utili: quando la società versa i dividendi ai soci, si applica un’aliquota pari al 22/78 sul netto distribuito, che corrisponde sostanzialmente a un’imposta del 22% sull’importo lordo.

Le tre trappole fiscali per chi risiede in Italia

Se la normativa estone appare lineare, le insidie principali emergono dal confronto con l’ordinamento tributario italiano. Chi sceglie di aprire una società in Estonia continuando a risiedere, vivere e lavorare da una scrivania in Italia si scontra direttamente con le norme dell’Agenzia delle Entrate poste a tutela dell’imponibile nazionale.

La trappola dell’esterovestizione

L’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che un’impresa è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della propria attività.

Se un professionista gestisce la propria OÜ estone dal suo appartamento di Milano o Roma, approva i bilanci, risponde alle e-mail dei clienti e firma i contratti dall’Italia, per il Fisco italiano la sede reale dell’amministrazione è in Italia. In caso di verifica, scatta l’accertamento per esterovestizione: la società estone viene considerata fittiziamente localizzata all’estero, con conseguente ricalcolo e recupero di Ires e Irap sull’intero fatturato globale, oltre all’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.

La stabile organizzazione

Anche laddove la società estone superasse il vaglio di un’effettiva costituzione d’oltre confine, la presenza fisica continuativa del fondatore in Italia integra la fattispecie della stabile organizzazione personale o materiale. L’utilizzo abituale di una postazione di lavoro, di un computer o di strumenti sul suolo italiano per svolgere l’attività d’impresa attribuisce all’Italia il diritto di tassare tutti i redditi prodotti o riconducibili a tale operatività locale.

La doppia imposizione su dividendi e compensi

Un ulteriore elemento critico riguarda le modalità con cui l’imprenditore preleva il denaro dalla società per le proprie esigenze personali:

  • compenso amministratore, se erogato ad un residente italiano, va dichiarato in Italia come reddito assimilato a lavoro dipendente, scontando l’Irpef a scaglioni progressivi (fino al 43%) e la contribuzione previdenziale Inps;
  • dividendi, quando la OÜ distribuisce utili, paga prima il 22% di imposta societaria in Estonia. L’importo netto ricevuto dal socio residente in Italia è poi soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dal Fisco italiano. Il carico fiscale complessivo che ne deriva azzera gran parte del presunto risparmio.

Quando la società estone è una scelta valida?

Alla luce di questa analisi, aprire una società in Estonia risulta un’operazione pienamente legittima ed economicamente efficiente soltanto in presenza di precise condizioni operative:

  • effettiva delocalizzazione o mobilità. L’imprenditore o il digital nomad ha trasferito realmente la propria residenza fiscale all’estero o si sposta costantemente senza mantenere la dimora abituale in Italia;
  • sostanza economica in Estonia. La società possiede uffici fisici, personale dipendente o un board amministrativo composto da residenti estoni che assumono in loco le decisioni di business;
  • modello di business a lungo termine (Startup/SaaS). L’impresa opera nei settori tecnologici o digitali con la necessità di reinvestire il 100% dei profitti per anni senza distribuire dividendi o stipendi personali nel breve periodo.

Per chi invece svolge un’attività professionale da casa in Italia con fatturati contenuti (sotto gli 85.000 euro all’anno), la soluzione più semplice, economica e priva di rischi di contenzioso rimane il regime forfettario italiano, che garantisce un’imposta sostitutiva ridotta (al 5% o al 15%) in piena conformità con le leggi nazionali.

Rettifica del contratto di locazione, come fare la correzione con il Modello RLI

25 October 2026 at 06:00

La gestione dei rapporti di affitto richiede una costante attenzione non solo nella fase iniziale di stesura dell’accordo, ma anche e soprattutto durante l’intera durata del rapporto. Molto spesso si rende necessaria una rettifica o una modifica delle condizioni originarie pattuite. L’aggiornamento di un contratto di locazione già registrato rappresenta un passaggio delicato che incide direttamente sia sulla sfera civilistica sia sugli adempimenti fiscali dovuti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Contratto di locazione e rettifica, il quadro normativo

Un principio cardine da comprendere quando si affronta la modifica di un accordo già perfezionato riguarda la distinzione tra eventi che modificano la struttura giuridica del rapporto ed eventi di pura rettifica formale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito formalmente questo aspetto con la Risoluzione n. 60/E/2010. Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa, la semplice correzione o rettifica di un contratto di locazione non rientra nelle casistiche tassativamente individuate dall’articolo 17 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 – TUR), il quale disciplina le ipotesi obbligatorie di cessione, risoluzione e proroga. Analogamente, la correzione formale non ricade nell’articolo 19 del TUR, che impone l’obbligo di registrazione per qualsiasi evento successivo che dia luogo a una nuova liquidazione dell’imposta.

La registrazione di una mera correzione non è un obbligo di legge inderogabile. Ciononostante, procedere volontariamente alla formalizzazione della rettifica del contratto di locazione mediante presentazione all’amministrazione finanziaria risulta una scelta di grande utilità strategica: attribuisce data certa alla modifica e garantisce la piena opponibilità dell’accordo rivisto a terzi ed eventuali organi di controllo.

Le tipologie di modifica contrattuale e la gestione con il Modello RLI

Le ragioni che spingono locatore e conduttore a modificare il testo contrattuale possono essere molteplici. Ciascuna fattispecie richiede uno specifico percorso operativo e amministrativo.

Variazioni e rinegoziazioni del canone

La variazione dell’importo dovuto dal conduttore è la casistica più frequente:

  • riduzione del canone. Spesso concordata in momenti di difficoltà economica dell’inquilino o per mutate condizioni di mercato. La registrazione dell’accordo di riduzione gode di una disciplina di favore: è totalmente esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo;
  • aumento del canone. Se le parti concordano un incremento del corrispettivo (al di fuori del mero aggiornamento Istat), la registrazione della modifica va effettuata entro 30 giorni;
  • efficientamento energetico. Se la revisione al rialzo deriva da importanti interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, l’ordinamento incentiva il miglioramento patrimoniale prevedendo un’aliquota ridotta dello 0,5% qualora l’immobile consegua un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in classe A o B;
  • adeguamento Istat. Il periodico aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo non richiede comunicazioni o correzioni se era già espressamente pattuito nel testo originario.

Cessione del contratto e subentro

Quando varia la persona del conduttore o del locatore, si verifica una successione nel rapporto:

  • cessione del contratto. Richiede un accordo a cui partecipano il cedente, il cessionario e il locatore. L’operazione deve essere registrata entro 30 giorni mediante il Modello RLI. Ai sensi dell’articolo 1408 del Codice Civile, il cedente rimane obbligato in solido con il nuovo conduttore per le obbligazioni sorte in precedenza, salvo diversa ed espressa volontà del locatore;
  • fattispecie di subentro. Nel caso di subentro ex lege o contrattuale, il cambio del soggetto va comunicato all’ufficio finanziario per aggiornare l’intestazione della posizione fiscale.

Sublocazione parziale o totale

La concessione in godimento del bene a terzi da parte dell’inquilino costituisce un negozio giuridico autonomo:

  • deve essere consentita dal contratto base o autorizzata dal proprietario;
  • è autonoma rispetto al contratto principale e va registrata con le aliquote ordinarie:
  • per le sublocazioni parziali a uso abitativo aventi durata inferiore a 30 giorni (locazioni brevi), si applica la disciplina dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che prevede l’applicazione della ritenuta del 21% ad opera degli intermediari o portali telematici.

Risoluzione anticipata per gravi motivi

L’interruzione del rapporto prima della scadenza naturale è regolata dall’articolo 27 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978. Il recesso del conduttore presuppone l’invio di una raccomandata con 6 mesi di preavviso e la presenza di gravi motivi. La giurisprudenza di legittimità – come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 15458/2023 – individua nei gravi motivi eventi oggettivi, imprevedibili e sopravvenuti, quali trasferimenti di sede lavorativa, licenziamenti improvvisi o gravi motivi di salute. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni mediante Modello RLI, previo versamento dell’imposta fissa di 67 euro.

Aspetti procedurali e operativi del Modello RLI

Il Modello RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) costituisce lo strumento informatico e cartaceo cardine per gestire qualsiasi aggiornamento.

Per la corretta trasmissione degli adempimenti successivi, occorre utilizzare i codici identificativi specifici all’interno del quadro A:

  • codice 2. Proroga del contratto;
  • codice 3. Cessione del contratto;
  • codice 4. Risoluzione anticipata;
  • codice 5. Subentro.

Nelle ipotesi in cui si verifichi un mero errore formale di digitazione durante la prima trasmissione telematica (es. svista sui dati catastali o sui codici fiscali), la rettifica può essere gestita telematicamente tramite RLI Web mediante la sezione dedicata alla correzione dei dati, oppure presentando un’istanza di riesame in autotutela all’ufficio territoriale competente allegando la documentazione probatoria.

Modifiche sostanziali: quando serve un nuovo contratto

Se l’oggetto della rettifica riguarda elementi strutturali del rapporto – ad esempio una variazione della destinazione d’uso dell’immobile o una modifica consistente della superficie locata – la semplice rettifica del contratto di locazione non è percorribile. In questi contesti occorre procedere con la risoluzione del contratto precedente e la contestuale stesura e registrazione di un nuovo testo negoziale.

Prima di apportare modifiche strutturali o funzionali, occorre verificare la conformità urbanistica e catastale del bene. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 8230/2024) ha confermato che l’irregolarità urbanistica o la difformità di destinazione inficia la validità delle modifiche contrattuali pattuite.

Profili fiscali, regime sanzionatorio e opzioni di convenienza

L’imposta di registro si applica alle modifiche secondo criteri precisi:

  • misura ordinaria. Per la maggioranza delle locazioni ad uso abitativo l’imposta è pari al 2% del canone stabilito, mentre per i contratti ad uso diverso si attesta all’1% o al 2% a seconda della tipologia dell’immobile;
  • importo minimo. Nei casi in cui l’imposta proporzionale sia inferiore, l’importo minimo da versare per gli adempimenti successivi è pari a 67 euro;
  • cedolare secca. Nei contratti con opzione per la cedolare secca (regola ex D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), le comunicazioni di variazione del canone non comportano il versamento dell’imposta di registro né di bollo, fermo restando l’obbligo di comunicazione del modello RLI. L’accesso o la revoca dal regime della cedolare secca possono essere esercitati solo in occasione delle scadenze annuali o della proroga.

Il regime sanzionatorio per tardività

Il rispetto del termine di 30 giorni per la comunicazione di modifiche che comportano il versamento di imposte è fondamentale. In caso di omessa o tardiva registrazione, l’articolo 69 del D.P.R. 131/1986 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un importo minimo non inferiore a 200 euro.

In presenza di modifiche particolarmente complesse o stratificate nel tempo, può rivelarsi conveniente procedere alla risoluzione consensuale dell’accordo pendente per stipulare ex novo un contratto di locazione. Questa opzione consente di ripartire con termini trasparenti, aggiornare la durata e beneficiare eventualmente dei regimi fiscali agevolati a canone concordato, ottimizzando il carico fiscale ed eliminando ogni margine di incertezza interpretativa.

Concordato preventivo biennale 2026-2027: proposta da accettare entro il 2 novembre

22 October 2026 at 13:29

Il 2 novembre 2026 è una data da segnare sul calendario per le partite IVA che intendono aderire al concordato preventivo biennale. Entro questa scadenza, infatti, i contribuenti interessati possono accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate per definire in anticipo il reddito fiscale relativo agli anni 2026 e 2027. Si tratta di un accordo che può offrire maggiore prevedibilità nella pianificazione delle imposte, ma che richiede un’attenta valutazione della propria situazione economica.

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di raccogliere e aggiornare le indicazioni sull’istituto, chiarendo le regole di accesso, le modalità di adesione, i motivi di esclusione e i benefici riconosciuti ai contribuenti. Ecco come funziona il concordato preventivo biennale, chi può utilizzarlo e quali aspetti considerare prima di accettare la proposta del Fisco.

Che cos’è il concordato preventivo biennale e come funziona

Il concordato preventivo biennale, conosciuto anche con la sigla CPB, è stato introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il suo obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, permettendo a determinate categorie di contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito da dichiarare ai fini delle imposte sui redditi per due anni.

In pratica, l’Amministrazione finanziaria elabora una proposta sulla base delle informazioni disponibili, tra cui i dati delle dichiarazioni fiscali, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e gli elementi presenti nelle proprie banche dati. Il contribuente può esaminare gli importi proposti e decidere se accettarli.

Per il biennio 2026-2027, il concordato riguarda il reddito derivante dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP, nei casi in cui l’imposta sia dovuta. L’elemento centrale è che le imposte interessate vengono calcolate sulla base concordata, anziché sul reddito effettivamente prodotto nel corso del biennio, secondo le regole previste dalla normativa. Se l’attività genera guadagni superiori a quelli preventivati, il maggior reddito ordinario non comporta automaticamente un aumento della base imponibile concordata. Se, invece, il reddito effettivo è inferiore, il contribuente potrebbe comunque dover pagare le imposte sulla base stabilita nell’accordo, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.

Il concordato non elimina, tuttavia, tutti gli obblighi fiscali: restano gli adempimenti dichiarativi e contabili previsti per la propria attività e l’IVA continua a essere determinata secondo le regole ordinarie.

Chi può aderire al concordato preventivo biennale

Il CPB 2026-2027 è destinato principalmente ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano gli ISA, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Si tratta degli indicatori utilizzati dal Fisco per valutare il grado di affidabilità fiscale delle attività economiche.

Non è quindi sufficiente avere una partita IVA aperta: occorre verificare che la propria attività rientri tra quelle interessate dagli ISA e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina.

In linea generale, non possono aderire:

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • i soggetti per i quali non sono previsti gli ISA applicabili al concordato;
  • i contribuenti che hanno già un concordato in corso per il biennio 2025-2026 e non possono quindi aderire contemporaneamente a un nuovo biennio sovrapposto;
  • i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, secondo i limiti previsti dalla disciplina.

Sono inoltre previste condizioni specifiche relative alla posizione fiscale del contribuente. Per questo motivo, prima di accettare la proposta è opportuno controllare non soltanto il reddito indicato dall’Agenzia, ma anche l’effettiva sussistenza dei requisiti di accesso.

Debiti fiscali, dichiarazioni e altre cause di esclusione

Tra gli aspetti da verificare rientrano i debiti tributari e contributivi. Per il biennio 2026-2027, la disciplina prevede una soglia di 5.000 euro per i debiti definitivi relativi a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per i contributi previdenziali, da valutare complessivamente secondo le regole vigenti. La verifica riguarda la situazione al 31 dicembre 2025. Dal conteggio sono esclusi, alle condizioni stabilite dalla legge, i debiti sospesi o regolarmente rateizzati. Se l’importo residuo supera la soglia, il contribuente può rimuovere la causa ostativa pagando la parte eccedente prima di accettare la proposta.

La normativa contempla anche ulteriori impedimenti, tra cui determinate omissioni dichiarative nei periodi d’imposta precedenti e specifiche condanne per reati tributari o economici. Per il 2026-2027 è inoltre rilevante la presenza, nel 2025, di redditi esenti o non imponibili superiori al 40% del reddito derivante dall’attività d’impresa o professionale.

Scadenza 2 novembre 2026: come accettare la proposta

Per il biennio 2026-2027, il termine ordinario è stato differito al 31 ottobre 2026. Poiché la data cade di sabato, la scadenza effettiva per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è lunedì 2 novembre 2026. La stessa scadenza riguarda sia chi aderisce per la prima volta sia chi rinnova il concordato già applicato nel biennio 2024-2025. Per i contribuenti con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare si applica, invece, il termine specifico previsto in relazione alla chiusura dell’esercizio.

Per valutare la proposta, il contribuente deve utilizzare il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La procedura consente di inserire le informazioni necessarie, elaborare la proposta e visualizzare gli importi relativi al biennio.

L’accettazione può essere comunicata attraverso due modalità:

  • insieme alla dichiarazione dei redditi: la comunicazione viene trasmessa con il modello ISA collegato al modello Redditi 2026;
  • con invio autonomo: il modello CPB viene trasmesso telematicamente insieme al solo frontespizio di Redditi 2026, compilando l’apposita sezione relativa alla comunicazione.

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