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Assegno unico di novembre, quando arriva il pagamento: le date del calendario Inps

27 October 2026 at 07:02

L’Assegno unico di novembre 2026 arriva giovedì 19 e venerdì 20 per le famiglie che ricevono già il contributo e non hanno variazioni nella propria posizione di fronte all’Inps.

Per chi aspetta il primo accredito, un conguaglio o la conclusione di una verifica dell’Isee, invece, le tempistiche possono essere diverse: l’assegno per loro arriva qualche giorno dopo. E anche la somma da incassare può cambiare in base alla situazione economica del nucleo familiare, al numero dei figli, alla loro età e alle eventuali maggiorazioni.

Quando arriva l’Assegno unico di novembre 2026

Il calendario dei pagamenti dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è stato comunicato dall’Inps con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025.

Una precisazione che riguarda le famiglie interessate dai controlli sull’Isee: la rata può essere temporaneamente abbassata all’importo minimo previsto in assenza di un indicatore valido.

Le date di pagamento ordinario dell’Assegno unico universale sono, come detto, giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2026. Non significa, però, che tutte le famiglie riceveranno il denaro nello stesso giorno: la data effettiva dipende dalla lavorazione della singola pratica. Può capitare, così, che qualcuno riceva i soldi nella mattinata di giovedì e qualcun altro il giorno dopo o quello dopo ancora.

Ed ecco anche quando pagano l’Assegno unico a dicembre: i soldi arrivano il 16 e 17 dicembre 2026, cioè prima delle festività natalizie.

Chi riceve l’Assegno unico a fine novembre

Per alcune famiglie, come anticipato, il pagamento arriverà nell’ultima settimana del mese. Le principali casistiche sono:

  • nuova domanda per le richieste presentate a ottobre, dove il primo pagamento è previsto di norma nell’ultima settimana di novembre;
  • conguagli con importi da integrare o recuperare che possono essere liquidati nella parte finale del mese;
  • variazioni familiari per la nascita di un figlio, il riconoscimento della disabilità, il raggiungimento della maggiore età o altri cambiamenti possono richiedere un aggiornamento della pratica;
  • modifica dell’Iban;
  • ripartizione tra i genitori con la quota destinata al secondo beneficiario che decorre dal mese successivo alla comunicazione all’Inps.

Come controllare la data e l’importo dell’accredito Inps

Le famiglie possono verificare data del pagamento e dettaglio dell’accredito attraverso i servizi online dell’Inps. Per accedere occorre utilizzare Spid, Cie o Cns. Le info del caso sono disponibili nel servizio dedicato all’Assegno unico, nel Fascicolo previdenziale del cittadino oppure attraverso l’app “Inps Mobile”.

In caso di anomalie, è possibile chiedere assistenza a un Caf, a un patronato, al proprio consulente di fiducia oppure al Contact center dell’Inps, ai numeri:

  • 803164 (gratuito da telefono fisso);
  • 06164164 da cellulare (può essere a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore).

Se la riduzione è collegata a una verifica dell’Isee, occorre controllare la comunicazione ricevuta e fornire i documenti necessari a chiarire la propria posizione.

A chi spetta l’Assegno unico

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui e che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea oppure che svolga un tirocinio o un’attività lavorativa oppure che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure, infine, che svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

22 October 2026 at 06:00

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

Non è mai troppo tardi per la previdenza complementare

7 September 2026 at 08:42

Aderire alla previdenza complementare conviene anche se si è a fine carriera. Le prime coorti di iscritti al Fondo Espero hanno maturato risorse superiori rispetto a chi non ha aderito, pur con un orizzonte di accumulazione limitato. Lo dicono i dati Inps.

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