❌

Normal view

Rettifica del contratto di locazione, come fare la correzione con il Modello RLI

25 October 2026 at 06:00

La gestione dei rapporti di affitto richiede una costante attenzione non solo nella fase iniziale di stesura dell’accordo, ma anche e soprattutto durante l’intera durata del rapporto. Molto spesso si rende necessaria una rettifica o una modifica delle condizioni originarie pattuite. L’aggiornamento di un contratto di locazione già registrato rappresenta un passaggio delicato che incide direttamente sia sulla sfera civilistica sia sugli adempimenti fiscali dovuti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Contratto di locazione e rettifica, il quadro normativo

Un principio cardine da comprendere quando si affronta la modifica di un accordo già perfezionato riguarda la distinzione tra eventi che modificano la struttura giuridica del rapporto ed eventi di pura rettifica formale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito formalmente questo aspetto con la Risoluzione n. 60/E/2010. Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa, la semplice correzione o rettifica di un contratto di locazione non rientra nelle casistiche tassativamente individuate dall’articolo 17 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 – TUR), il quale disciplina le ipotesi obbligatorie di cessione, risoluzione e proroga. Analogamente, la correzione formale non ricade nell’articolo 19 del TUR, che impone l’obbligo di registrazione per qualsiasi evento successivo che dia luogo a una nuova liquidazione dell’imposta.

La registrazione di una mera correzione non è un obbligo di legge inderogabile. Ciononostante, procedere volontariamente alla formalizzazione della rettifica del contratto di locazione mediante presentazione all’amministrazione finanziaria risulta una scelta di grande utilità strategica: attribuisce data certa alla modifica e garantisce la piena opponibilità dell’accordo rivisto a terzi ed eventuali organi di controllo.

Le tipologie di modifica contrattuale e la gestione con il Modello RLI

Le ragioni che spingono locatore e conduttore a modificare il testo contrattuale possono essere molteplici. Ciascuna fattispecie richiede uno specifico percorso operativo e amministrativo.

Variazioni e rinegoziazioni del canone

La variazione dell’importo dovuto dal conduttore è la casistica più frequente:

  • riduzione del canone. Spesso concordata in momenti di difficoltà economica dell’inquilino o per mutate condizioni di mercato. La registrazione dell’accordo di riduzione gode di una disciplina di favore: è totalmente esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo;
  • aumento del canone. Se le parti concordano un incremento del corrispettivo (al di fuori del mero aggiornamento Istat), la registrazione della modifica va effettuata entro 30 giorni;
  • efficientamento energetico. Se la revisione al rialzo deriva da importanti interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, l’ordinamento incentiva il miglioramento patrimoniale prevedendo un’aliquota ridotta dello 0,5% qualora l’immobile consegua un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in classe A o B;
  • adeguamento Istat. Il periodico aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo non richiede comunicazioni o correzioni se era già espressamente pattuito nel testo originario.

Cessione del contratto e subentro

Quando varia la persona del conduttore o del locatore, si verifica una successione nel rapporto:

  • cessione del contratto. Richiede un accordo a cui partecipano il cedente, il cessionario e il locatore. L’operazione deve essere registrata entro 30 giorni mediante il Modello RLI. Ai sensi dell’articolo 1408 del Codice Civile, il cedente rimane obbligato in solido con il nuovo conduttore per le obbligazioni sorte in precedenza, salvo diversa ed espressa volontà del locatore;
  • fattispecie di subentro. Nel caso di subentro ex lege o contrattuale, il cambio del soggetto va comunicato all’ufficio finanziario per aggiornare l’intestazione della posizione fiscale.

Sublocazione parziale o totale

La concessione in godimento del bene a terzi da parte dell’inquilino costituisce un negozio giuridico autonomo:

  • deve essere consentita dal contratto base o autorizzata dal proprietario;
  • è autonoma rispetto al contratto principale e va registrata con le aliquote ordinarie:
  • per le sublocazioni parziali a uso abitativo aventi durata inferiore a 30 giorni (locazioni brevi), si applica la disciplina dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che prevede l’applicazione della ritenuta del 21% ad opera degli intermediari o portali telematici.

Risoluzione anticipata per gravi motivi

L’interruzione del rapporto prima della scadenza naturale è regolata dall’articolo 27 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978. Il recesso del conduttore presuppone l’invio di una raccomandata con 6 mesi di preavviso e la presenza di gravi motivi. La giurisprudenza di legittimità – come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 15458/2023 – individua nei gravi motivi eventi oggettivi, imprevedibili e sopravvenuti, quali trasferimenti di sede lavorativa, licenziamenti improvvisi o gravi motivi di salute. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni mediante Modello RLI, previo versamento dell’imposta fissa di 67 euro.

Aspetti procedurali e operativi del Modello RLI

Il Modello RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) costituisce lo strumento informatico e cartaceo cardine per gestire qualsiasi aggiornamento.

Per la corretta trasmissione degli adempimenti successivi, occorre utilizzare i codici identificativi specifici all’interno del quadro A:

  • codice 2. Proroga del contratto;
  • codice 3. Cessione del contratto;
  • codice 4. Risoluzione anticipata;
  • codice 5. Subentro.

Nelle ipotesi in cui si verifichi un mero errore formale di digitazione durante la prima trasmissione telematica (es. svista sui dati catastali o sui codici fiscali), la rettifica può essere gestita telematicamente tramite RLI Web mediante la sezione dedicata alla correzione dei dati, oppure presentando un’istanza di riesame in autotutela all’ufficio territoriale competente allegando la documentazione probatoria.

Modifiche sostanziali: quando serve un nuovo contratto

Se l’oggetto della rettifica riguarda elementi strutturali del rapporto – ad esempio una variazione della destinazione d’uso dell’immobile o una modifica consistente della superficie locata – la semplice rettifica del contratto di locazione non è percorribile. In questi contesti occorre procedere con la risoluzione del contratto precedente e la contestuale stesura e registrazione di un nuovo testo negoziale.

Prima di apportare modifiche strutturali o funzionali, occorre verificare la conformità urbanistica e catastale del bene. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 8230/2024) ha confermato che l’irregolarità urbanistica o la difformità di destinazione inficia la validità delle modifiche contrattuali pattuite.

Profili fiscali, regime sanzionatorio e opzioni di convenienza

L’imposta di registro si applica alle modifiche secondo criteri precisi:

  • misura ordinaria. Per la maggioranza delle locazioni ad uso abitativo l’imposta è pari al 2% del canone stabilito, mentre per i contratti ad uso diverso si attesta all’1% o al 2% a seconda della tipologia dell’immobile;
  • importo minimo. Nei casi in cui l’imposta proporzionale sia inferiore, l’importo minimo da versare per gli adempimenti successivi è pari a 67 euro;
  • cedolare secca. Nei contratti con opzione per la cedolare secca (regola ex D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), le comunicazioni di variazione del canone non comportano il versamento dell’imposta di registro né di bollo, fermo restando l’obbligo di comunicazione del modello RLI. L’accesso o la revoca dal regime della cedolare secca possono essere esercitati solo in occasione delle scadenze annuali o della proroga.

Il regime sanzionatorio per tardività

Il rispetto del termine di 30 giorni per la comunicazione di modifiche che comportano il versamento di imposte è fondamentale. In caso di omessa o tardiva registrazione, l’articolo 69 del D.P.R. 131/1986 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un importo minimo non inferiore a 200 euro.

In presenza di modifiche particolarmente complesse o stratificate nel tempo, può rivelarsi conveniente procedere alla risoluzione consensuale dell’accordo pendente per stipulare ex novo un contratto di locazione. Questa opzione consente di ripartire con termini trasparenti, aggiornare la durata e beneficiare eventualmente dei regimi fiscali agevolati a canone concordato, ottimizzando il carico fiscale ed eliminando ogni margine di incertezza interpretativa.

Scadenze fiscali dal 26 ottobre al 31 ottobre 2026, le date: quali pagamenti slittano

25 October 2026 at 07:00

L’ultima settimana di ottobre 2026 concentra diversi appuntamenti fiscali che interessano contribuenti, professionisti, imprese e datori di lavoro.

Alcune delle scadenze previste tra lunedì 26 e sabato 31 ottobre, tuttavia, cadono nel fine settimana. Pertanto, come previsto dalla normativa italiana, slittano al 2 novembre.

26 ottobre 2026: ultimo giorno per il modello 730 integrativo

Entro lunedì 26 ottobre i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi possono consegnare il modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato per correggerla se si accorgono di aver:

  • commesso un errore;
  • omesso informazioni nella denuncia originaria.

La procedura è ammessa sia quando la modifica produce un risultato più favorevole, come un maggiore credito d’imposta o un minor debito, sia quando la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta.

Al contrario, quando un errore nella dichiarazione dei redditi determina un maggior debito (meno imposte versate rispetto al dovuto) o un minor credito (un rimborso o una compensazione ottenuti in misura superiore a quella spettante), non è possibile utilizzare lo strumento semplificato del modello 730 integrativo. La normativa, infatti, stabilisce che la correzione a sfavore del contribuente richiede l’uso del modello Redditi Persone Fisiche (Pf) e il ravvedimento operoso.

26 ottobre 2026: invio degli elenchi Intrastat

Sempre lunedì 26 ottobre scade il termine per la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie. L’adempimento interessa gli operatori economici che effettuano determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

La scadenza di ottobre riguarda in particolare:

  • i soggetti con periodicità mensile, chiamati a comunicare le operazioni effettuate nel mese di settembre 2026;
  • i soggetti con periodicità trimestrale, tenuti a trasmettere gli elenchi relativi al terzo trimestre 2026.

La data ordinaria del 25 ottobre 2026 cade di domenica. Per questo motivo, il termine slitta a lunedì 26 ottobre, primo giorno lavorativo successivo.

31 ottobre 2026: modifica dell’elenco B per il bollo sulle fatture elettroniche

Un altro appuntamento di fine mese riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2026. Entro sabato 31 ottobre, nello specifico, è possibile intervenire sull’elenco B messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Questo elenco contiene le fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma che presentano caratteristiche per le quali l’Agenzia presume che il tributo sia dovuto. Il contribuente può controllare i documenti segnalati, escludere quelli per i quali non sussistono i presupposti e integrare l’elenco con le fatture soggette a bollo eventualmente mancanti. Se non vengono apportate modifiche, l’elenco B proposto dall’Agenzia si considera confermato.

31 ottobre 2026: dichiarazioni Iva Oss e Ioss

La fine del mese interessa anche gli operatori che utilizzano i regimi speciali Os e Ioss per determinate operazioni di commercio elettronico transfrontaliero. Nel dettaglio:

  • il regime Oss (acronimo di one stop shop) permette di dichiarare e versare in modo centralizzato l’Iva dovuta su specifiche operazioni, tra cui le vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcune prestazioni di servizi rese a consumatori finali nell’Unione europea. In questo caso, va inviata la dichiarazione relativa al terzo trimestre 2026, che riguarda le operazioni effettuate tra luglio e settembre;
  • il regime Ioss (ovvero import one stop shop), riguarda invece determinate vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa. Questo segue invece una periodicità mensile. Per questo motivo, gli operatori interessati devono fare riferimento alla dichiarazione pertinente ai 30 giorni precedenti.

Anche se il 31 ottobre cade di sabato, i regimi fiscali che regolano l’Iva per l’e-commerce transfrontaliero sono disciplinati da direttive comunitarie dell’Unione europea, che non prevedono rinvii ma impongono l’adempimento tassativamente nella scadenza fissata (sfruttando i portali telematici che rimangono attivi anche nei giorni festivi e prefestivi).

Quali pagamenti slittano al 2 novembre 2026

Per molte dichiarazioni annuali in scadenza al 31 ottobre, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. E poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre (festivo) di domenica, bisogna procedere entro lunedì 2 novembre 2026 con i seguenti adempimenti:

  • l’invio del modello Redditi 2026, relativo ai redditi del 2025, per persone fisiche, società di persone e società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • la dichiarazione Irap 2026 per i soggetti tenuti a presentarla;
  • la presentazione del modello 770/2026, utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e alle altre informazioni fiscali richieste;
  • la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata,. Si tratta di certificazioni residuali, da distinguere dalle Cu che seguono le scadenze ordinarie della campagna dichiarativa;
  • l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) relativo al biennio 2026-2027, che interessa anche soggetti Isa e contribuenti forfettari, che possono aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione preventiva del reddito rilevante ai fini fiscali;
  • la richiesta tramite modello Iva Tr da parte dei contribuenti che possono ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel terzo trimestre 2026.

❌