La Plastic tax e la Sugar tax potrebbero slittare ancora, con un rinvio di sei mesi che sposterebbe la loro entrata in vigore dal 1° gennaio al 1° luglio 2027. L’ipotesi è stata confermata dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante l’assemblea pubblica di Federchimica a Milano, nel quadro delle misure allo studio per la prossima Legge di Bilancio.
Le due imposte, introdotte nel 2020, non sono mai state applicate a causa dei ripetuti rinvii. La nuova proroga, se confermata nel testo definitivo della manovra, rappresenterebbe un ulteriore differimento di sei mesi, mentre resta aperta la possibilità di uno slittamento più lungo.
Che cosa sono la Plastic tax e la Sugar tax
Plastic tax e Sugar tax sono due imposte con finalità ambientali e sanitarie, pensate per orientare le scelte di produzione e consumo verso comportamenti considerati più sostenibili. La Plastic tax è un’imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego, comunemente indicati con la sigla MACSI. Rientrano in questa categoria, secondo le caratteristiche previste dalla normativa, prodotti destinati a contenere, proteggere, manipolare o consegnare merci e alimenti, come determinati imballaggi, contenitori e pellicole. L’obiettivo della tassa è ridurre l’utilizzo della plastica monouso e incentivare il ricorso a materiali alternativi o a soluzioni riutilizzabili e riciclabili. La misura mira quindi a rendere meno conveniente, dal punto di vista economico, l’impiego di determinati prodotti in plastica, favorendo una riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale.
La Sugar tax, invece, riguarda le bevande analcoliche edulcorate, cioè quelle che contengono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla legge. La misura è stata concepita per disincentivare il consumo di bevande con un elevato contenuto di zuccheri e contribuire alla prevenzione di problemi di salute legati a un’alimentazione eccessivamente ricca di zuccheri, tra cui l’obesità.
A quanto potrebbero ammontare
La normativa originaria prevede per la Plastic tax un’aliquota pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti monouso soggetti all’imposta. Per la Sugar tax, l’importo previsto dalla disciplina istitutiva è invece pari a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e a 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Si tratta degli importi previsti in origine, la cui effettiva applicazione resta subordinata alle disposizioni e alle scadenze vigenti, comprese le eventuali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.
Plastic e sugar tax: cosa chiedono le imprese
Le associazioni di categoria non considerano sufficiente un ulteriore rinvio di sei mesi. Assobibe, che rappresenta le imprese produttrici e venditrici di bevande analcoliche, e Unionplast, che rappresenta l’industria italiana della trasformazione delle materie plastiche, hanno chiesto lo stralcio definitivo delle due imposte dalla prossima manovra.
Secondo le organizzazioni, una proroga limitata nel tempo non risolve il problema dell’incertezza normativa. Le aziende devono infatti programmare gli investimenti, organizzare la produzione, definire i prezzi e pianificare le strategie commerciali con un orizzonte temporale sufficientemente stabile. Il rischio, secondo le associazioni, è che l’assenza di certezze freni gli investimenti e renda più difficile la gestione delle attività industriali.
L’autunno è la stagione della scadenza più rilevante sul calendario fiscale dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Entro la fine di novembre, infatti, le partite Iva sono tenute al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.
Il pagamento di questo F24 serve ad anticipare le tasse sul presunto guadagno dell’anno fiscale in corso.
Chi paga il secondo acconto
L’obbligo di versamento riguarda tutti i contribuenti persone fisiche titolari di Partita Iva, le società di persone e assimilati, oltre ai soggetti Ires. Nello specifico, sono tenuti alla scadenza sia i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, compresi i contribuenti in regime forfettario, sia le imprese individuali e societarie.
Sono invece esclusi dall’adempimento:
i contribuenti e le aziende che registrano un’imposta a debito al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge;
chi ha aperto l’attività nel corso dell’anno solare in corso.
Cosa si paga
Il pagamento riguarda sia l’Irpef (o l’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario) sia i contributi previdenziali e l’Irap, qualora dovuta. Per gli esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, l’importo da versare corrisponde di norma alla seconda rata di acconto rispetto al calcolo complessivo elaborato in sede di dichiarazione dei redditi.
Come si calcola quanto si paga
Per determinare la somma esatta da versare tramite F24, i contribuenti e i loro consulenti fiscali possono optare per due differenti criteri di calcolo:
il metodo storico, che si basa sull’imposta totale dovuta per l’anno precedente e prevede il pagamento del 100% dell’importo dividendo la quota tra primo e secondo acconto;
il metodo previsionale, che permette di ricalcolare l’acconto sulla base del reddito effettivo stimato per l’anno in corso, utile nei casi in cui si preveda un calo del fatturato o un aumento delle spese deducibili.
L’uso del metodo previsionale comporta tuttavia un elemento di rischio: qualora il ricalcolo al ribasso dovesse rivelarsi errato e l’imposta versata risultasse inferiore a quella effettivamente dovuta a consuntivo, l’Agenzia delle Entrate applicherà le sanzioni amministrative per omesso o insufficiente versamento.
Non si può rateizzare
A differenza del primo acconto e del saldo, versati nei mesi estivi e rateizzabili fino a novembre, il secondo acconto si caratterizza per specifiche regole operative e vincoli di pagamento:
il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
non è prevista per legge la rateizzazione del secondo acconto per la generalità dei contribuenti ordinari;
restano confermate le eventuali proroghe o rateizzazioni straordinarie riservate esclusivamente alle persone fisiche e ai forfettari che rispettano determinati tetti di ricavi, secondo le misure adottate dal Governo nella recente legislazione fiscale.
Sappiamo tutti che il governo ha in programma l’esenzione del bollo auto per il 2027. Non tutti sono al corrente del fatto, però, che questo sconto sulle tasse può valere anche per alcuni mesi del 2026. L’agevolazione è legata alla data entro cui il pagamento va effettuato secondo le regole ordinarie e non al periodo di validità del bollo.
È stabilito dall’articolo 2 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162, e in merito si è espresso anche l’Automobile Club d’Italia (Aci). Il passaggio decisivo è quello tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Un rinnovo da versare entro il 31 dicembre di quest’anno resta dovuto per intero. Uno che va pagato a gennaio 2027, invece, può rientrare nell’esenzione.
Cosa conta per l’esenzione del bollo auto
Il decreto legge n. 162/2026 stabilisce che l’esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Non conta quali mesi copre il bollo, ma entro quando andrebbe pagato.
Gli errori sono dietro l’angolo e per evitarli bisogna distinguere due date che spesso si confondono. Dire che «il bollo scade a novembre» può infatti significare che a novembre termina il periodo già pagato oppure che novembre è l’ultimo mese utile per il versamento.
In via generale, per i veicoli già in circolazione, il rinnovo va pagato entro il mese successivo a quello in cui termina il periodo precedente. È questa seconda data, quella del pagamento, a decidere se si ha diritto all’esenzione sul bollo auto.
Quando si paga e quando no: gli esempi mese per mese
Applicando la regola generale del rinnovo entro il mese successivo, la situazione cambia così a seconda di quando termina il periodo già pagato.
Fine del periodo già pagato
Mese ordinario del rinnovo
Esenzione 2027
Settembre 2026
Ottobre 2026
No, si paga
Ottobre 2026
Novembre 2026
No, si paga
Novembre 2026
Dicembre 2026
No, si paga per intero
Dicembre 2026
Gennaio 2027
Sì, con i requisiti
Gennaio 2027
Febbraio 2027
Sì, con i requisiti
Marzo 2027
Aprile 2027
Sì, con i requisiti
Giugno 2027
Luglio 2027
Sì, con i requisiti
Settembre 2027
Ottobre 2027
Sì, con i requisiti
Novembre 2027
Dicembre 2027
Sì, con i requisiti
Il caso più delicato è quello di novembre e dicembre. Un automobilista il cui bollo termina a novembre 2026 deve rinnovarlo entro dicembre 2026 e pagarlo per intero, anche se il nuovo periodo coperto comprende diversi mesi del 2027. Chi invece ha un bollo che termina a dicembre 2026 deve rinnovarlo a gennaio 2027 e può quindi beneficiare dell’esenzione, anche se una parte del periodo di riferimento si collega all’anno precedente, a patto che siano rispettati tutti i requisiti.
Come verificare la scadenza del bollo auto
Prima di procedere al pagamento, è consigliabile recuperare la ricevuta dell’ultimo rinnovo e controllare fino a quando è valido il bollo. Da quel dato si ricava il mese ordinario del versamento successivo. Per essere sicuri, però, occorre verificare la scadenza effettiva tramite i servizi online dell’Aci o quelli messi a disposizione dalla propria Regione.
Va ricordato, poi, che il decreto legge n. 162/2026 è in vigore ma deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento. Le disposizioni, quindi, potrebbero cambiare nel corso dell’iter.
Il Governo valuta una nuova stretta sull’utilizzo dei crediti d’imposta per i contribuenti con cartelle esattoriali non pagate. Tra le ipotesi allo studio per la Legge di Bilancio 2027 figura l’abbassamento da 50mila a 30mila euro della soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione fiscale. La proposta potrebbe interessare imprese, professionisti e contribuenti che hanno debiti con il Fisco e utilizzano crediti tributari per pagare altre imposte attraverso il modello F24. La riduzione a 30mila euro non è ancora stata approvata. Il provvedimento dovrà essere valutato nell’ambito della Manovra, mentre dal 1° gennaio 2026 è già in vigore una soglia di 50mila euro, introdotta dalla precedente Legge di Bilancio.
Compensazioni fiscali, cosa cambia con la soglia a 30mila euro
La misura allo studio prevede di ridurre ulteriormente il limite dei debiti fiscali scaduti oltre il quale non è consentito utilizzare i crediti d’imposta in compensazione. Fino al 2025, il blocco previsto dalla disciplina generale più restrittiva scattava in presenza di debiti erariali superiori a 100mila euro. Dal 1° gennaio 2026 la soglia è stata dimezzata, passando a 50mila euro.
Con la proposta per il 2027, il limite potrebbe scendere a 30mila euro, ampliando il numero dei contribuenti interessati. Il divieto riguarderebbe la compensazione orizzontale, cioè il meccanismo che consente di utilizzare un credito fiscale per versare imposte di natura diversa.
Chi rischia il blocco dei crediti d’imposta nel 2027
L’eventuale modifica interesserebbe i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, oltre ai carichi affidati all’agente della riscossione derivanti da atti dell’Agenzia delle Entrate.
Per l’applicazione del divieto devono essere considerate le condizioni previste dalla normativa, tra cui la scadenza dei termini di pagamento e l’assenza di provvedimenti di sospensione.
La disciplina attuale esclude dal blocco generalizzato le somme comprese in piani di rateazione regolarmente rispettati. Restano inoltre previste specifiche eccezioni per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi, secondo quanto stabilito dalla legge.
Il superamento della soglia non comporta la perdita del credito fiscale, ma limita la possibilità di utilizzarlo in compensazione fino al venir meno delle condizioni che determinano il divieto. Rimangono applicabili anche le altre restrizioni già previste dalla normativa tributaria, compresa quella relativa a determinati debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro.
Come evitare il blocco della compensazione fiscale
Secondo l’ipotesi in discussione, un contribuente con debiti fiscali superiori a 30mila euro potrebbe rimuovere la causa del blocco riducendo l’importo complessivo sotto la soglia prevista. Il pagamento di una parte del debito consentirebbe quindi, in presenza degli altri requisiti di legge, di recuperare la possibilità di utilizzare i crediti fiscali in compensazione.
Le modalità definitive dipenderanno dal testo della norma, qualora venga inserita nella Legge di Bilancio 2027.
La stretta contro le partite Iva apri e chiudi
Con una proposta del genere si punta a contrastare il fenomeno delle cosiddette imprese apri e chiudi, attività avviate e successivamente cessate lasciando debiti tributari o previdenziali. Nell’arco di quattro anni sono state circa 20.300 le imprese considerate irregolari e chiuse d’ufficio.
L’utilizzo dei crediti d’imposta da parte di contribuenti con debiti fiscali rilevanti è, inoltre, uno degli aspetti sui quali si concentrano le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
La riduzione della soglia potrebbe quindi rendere più restrittive le condizioni per l’utilizzo dei crediti in compensazione, coinvolgendo anche contribuenti con esposizioni fiscali inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa attuale.
Il mito dell’Estonia come paradiso fiscale digitale continua ad attrarre migliaia di liberi professionisti, consulenti e piccoli imprenditori italiani. La promessa di un Paese interamente digitalizzato, dove è possibile fondare un’azienda in pochi minuti direttamente dal proprio computer e beneficiare di un’imposta sulle società allo 0%, rappresenta una sirena molto potente.
Tuttavia, prima di fare il salto e aprire una società in Estonia, è fondamentale distinguere tra la realtà tecnologica della famosa e-Residency estone e la cruda realtà della normativa tributaria italiana. La registrazione di un’impresa all’estero non costituisce un mantello dell’invisibilità di fronte all’Agenzia delle Entrate. Se la vita, la residenza e le decisioni strategiche di chi gestisce l’azienda rimangono radicate in Italia, i vantaggi teorici del modello estone rischiano di trasformarsi in pesanti contenziosi fiscali per esterovestizione e omessa dichiarazione.
Aprire una società in Estonia: cos’è la e-Residency
Per comprendere l’architettura societaria estone occorre chiarire la distinzione tra la e-Residency e la società vera e propria. La e-Residency non è un permesso di soggiorno, non conferisce la cittadinanza estone e, soprattutto, non trasferisce la residenza fiscale personale dell’imprenditore. Si tratta semplicemente di un’identità digitale rilasciata dal governo di Tallinn a cittadini stranieri per consentire l’accesso sicuro ai propri servizi pubblici online.
Utilizzando questo strumento è possibile richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese estone di una Osaühing (abbreviata in OÜ), l’equivalente di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) di diritto italiano. La OÜ è un soggetto giuridico autonomo dotato di un proprio management board (l’organo amministrativo composto da persone fisiche) e può essere costituita anche da un unico socio.
Pur garantendo la separazione della responsabilità tra socio e impresa, la costituzione formale della società secondo le leggi di Tallinn non determina automaticamente che la società sia tassabile unicamente in Estonia. Il luogo in cui il soggetto giuridico nasce e il luogo in cui deve effettivamente pagare le imposte rispondono infatti a parametri legali distinti.
Quanto costa davvero aprire e mantenere la società: la stima delle spese
Quando si analizza la convenienza economica di un’operazione d’oltre confine, occorre effettuare un calcolo preciso di tutti i costi necessari, distinguendo nettamente le spese pubbliche una tantum dai costi di gestione e di consulenza che si ripetono ogni anno.
I costi di avvio una tantum
I costi amministrativi di partenza fissati dalla legge estone per avviare la struttura sono relativamente contenuti:
domanda di e-Residency, che ha un costo di 150 euro, necessario per ottenere la smart card e il lettore da collegare al computer per firmare i documenti;
registrazione della OÜ, la quale richiede il versamento di una tassa statale (state fee) pari a 265 euro per l’inoltro della pratica nel portale e-Business Register;
capitale sociale minimo, per il quale la normativa estone stabilisce una soglia minima legale da 0,01 euro per socio. Naturalmente questo valore simbolico non deve essere confuso con la liquidità reale necessaria all’azienda per operare e pagare i fornitori.
I costi di gestione e i servizi obbligatori
A queste voci iniziali vanno affiancate le spese ricorsive indispensabili per mantenere la società in regola:
servizio di contact person e virtual office (sede legale). Ai sensi del Commercial Register Act estone, se l’indirizzo di gestione della società si trova all’estero, la OÜ ha l’obbligo legale di nominare una persona di contatto o un servizio di recapito sul territorio estone. Questo servizio comporta una spesa compresa mediamente tra 200 e 400 euro all’anno;
contabilità e bilancio annuale. La normativa richiede la tenuta della contabilità locale e la presentazione dell’annual report. Per un’attività con volumi contenuti e gestione Iva il costo di un commercialista o service provider estone oscilla tra 60 e 150 euro al mese, salendo oltre i 300 euro mensili al crescere del volume delle transazioni;
consulenza fiscale e dichiarativa in Italia. La voce fondamentale che molti dimenticano è il supporto di un commercialista italiano esperto in fiscalità internazionale. La presenza di una società all’estero impone adempimenti complessi per il residente italiano (dichiarazione del Quadro RW, monitoraggio fiscale e gestione della doppia imposizione), con oneri professionali annui che variano mediamente tra 1.500 e 3.000 euro.
In sintesi, la spesa reale per il primo anno parte da una base minima di circa 1.200 – 1.500 euro per la sola infrastruttura estone, a cui aggiungere i costi di gestione contabile e fiscale sul territorio italiano.
La tassazione estone e l’illusione dello 0%
Il punto di forza con cui Tallinn promuove il proprio ecosistema è il particolare regime di tassazione dei redditi societari. In Estonia, la società beneficia dello 0% d’imposta sui profitti reinvestiti o trattenuti in azienda. Fintanto che i ricavi accumulati rimangono nei conti della OÜ per coprire investimenti aziendali, acquistare beni, o sviluppare software, l’erario estone non richiede alcun versamento.
L’imposta scatta esclusivamente al momento della distribuzione degli utili: quando la società versa i dividendi ai soci, si applica un’aliquota pari al 22/78 sul netto distribuito, che corrisponde sostanzialmente a un’imposta del 22% sull’importo lordo.
Le tre trappole fiscali per chi risiede in Italia
Se la normativa estone appare lineare, le insidie principali emergono dal confronto con l’ordinamento tributario italiano. Chi sceglie di aprire una società in Estonia continuando a risiedere, vivere e lavorare da una scrivania in Italia si scontra direttamente con le norme dell’Agenzia delle Entrate poste a tutela dell’imponibile nazionale.
La trappola dell’esterovestizione
L’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che un’impresa è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della propria attività.
Se un professionista gestisce la propria OÜ estone dal suo appartamento di Milano o Roma, approva i bilanci, risponde alle e-mail dei clienti e firma i contratti dall’Italia, per il Fisco italiano la sede reale dell’amministrazione è in Italia. In caso di verifica, scatta l’accertamento per esterovestizione: la società estone viene considerata fittiziamente localizzata all’estero, con conseguente ricalcolo e recupero di Ires e Irap sull’intero fatturato globale, oltre all’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.
La stabile organizzazione
Anche laddove la società estone superasse il vaglio di un’effettiva costituzione d’oltre confine, la presenza fisica continuativa del fondatore in Italia integra la fattispecie della stabile organizzazione personale o materiale. L’utilizzo abituale di una postazione di lavoro, di un computer o di strumenti sul suolo italiano per svolgere l’attività d’impresa attribuisce all’Italia il diritto di tassare tutti i redditi prodotti o riconducibili a tale operatività locale.
La doppia imposizione su dividendi e compensi
Un ulteriore elemento critico riguarda le modalità con cui l’imprenditore preleva il denaro dalla società per le proprie esigenze personali:
compenso amministratore, se erogato ad un residente italiano, va dichiarato in Italia come reddito assimilato a lavoro dipendente, scontando l’Irpef a scaglioni progressivi (fino al 43%) e la contribuzione previdenziale Inps;
dividendi, quando la OÜ distribuisce utili, paga prima il 22% di imposta societaria in Estonia. L’importo netto ricevuto dal socio residente in Italia è poi soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dal Fisco italiano. Il carico fiscale complessivo che ne deriva azzera gran parte del presunto risparmio.
Quando la società estone è una scelta valida?
Alla luce di questa analisi, aprire una società in Estonia risulta un’operazione pienamente legittima ed economicamente efficiente soltanto in presenza di precise condizioni operative:
effettiva delocalizzazione o mobilità. L’imprenditore o il digital nomad ha trasferito realmente la propria residenza fiscale all’estero o si sposta costantemente senza mantenere la dimora abituale in Italia;
sostanza economica in Estonia. La società possiede uffici fisici, personale dipendente o un board amministrativo composto da residenti estoni che assumono in loco le decisioni di business;
modello di business a lungo termine (Startup/SaaS). L’impresa opera nei settori tecnologici o digitali con la necessità di reinvestire il 100% dei profitti per anni senza distribuire dividendi o stipendi personali nel breve periodo.
Per chi invece svolge un’attività professionale da casa in Italia con fatturati contenuti (sotto gli 85.000 euro all’anno), la soluzione più semplice, economica e priva di rischi di contenzioso rimane il regime forfettario italiano, che garantisce un’imposta sostitutiva ridotta (al 5% o al 15%) in piena conformità con le leggi nazionali.