Piccole imprese, come e perché cambia il risarcimento per chi viene licenziato: la sentenza
È stato eliminato un limite che penalizzava i lavoratori assunti prima del Jobs Act e licenziati illegittimamente dalle piccole imprese. Con la sentenza 174/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 8 legge 604/1966 che legava la possibilità di aumentare l’indennità risarcitoria al numero complessivo di dipendenti dell’azienda.
La decisione consente anche ai lavoratori delle piccole imprese di ottenere, ricorrendone i presupposti, un’indennità fino a 10 mensilità per chi ha più di dieci anni di anzianità e fino a 14 per chi supera i vent’anni. Attenzione però, l’aumento non è automatico: spetta al giudice determinare l’importo in base alle circostanze del caso concreto.
Chi riguarda la sentenza della Corte costituzionale
La pronuncia interessa i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. 23/2015, che disciplina il cosiddetto contratto a tutele crescenti. Per questi rapporti, nelle imprese che non raggiungono le soglie dimensionali previste per l’applicazione della tutela ordinaria dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, continua a valere l’art. 8 legge 604/1966.
La disposizione riguarda i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo. In questi casi, il datore può scegliere, in alternativa alla riassunzione del dipendente entro tre giorni, di versargli un’indennità risarcitoria.
Prima della sentenza 174/2026, l’importo poteva essere compreso tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La possibilità di elevare il massimo a 10 o 14 mensilità era riservata ai dipendenti delle aziende con più di 15 lavoratori complessivi, purché ricorressero anche i requisiti di anzianità.
La Corte ha eliminato proprio questa condizione dimensionale: la maggiorazione non dipende più dal fatto che l’impresa occupi complessivamente più di quindici dipendenti.
La pronuncia non cancella, tuttavia, ogni distinzione tra piccole e grandi imprese, né modifica tutte le tutele contro i licenziamenti illegittimi. In particolare, non attribuisce al lavoratore un diritto generalizzato a essere reintegrato al lavoro.
Perché il limite di sei mensilità è stato dichiarato incostituzionale
Il caso concreto riguardava una lavoratrice assunta nel 2003 come assistente in uno studio dentistico, con contratto a tempo indeterminato part-time. Nel luglio 2024, dopo oltre vent’anni di servizio, era stata licenziata per giusta causa, sulla base di presunte irregolarità nelle procedure di sterilizzazione degli strumenti di lavoro.
Il Tribunale di Livorno, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, aveva rilevato gravi vizi nel licenziamento, tra cui la mancata preventiva contestazione degli addebiti e l’insufficienza delle prove a carico della dipendente. Poiché lo studio occupava meno di quindici lavoratori, l’indennità non avrebbe però potuto superare sei mensilità.
Secondo il giudice, un risarcimento così limitato non era però adeguato né a compensare il danno subìto dalla donna né a dissuadere il datore dal commettere violazioni analoghe. La Consulta ha condiviso questo ragionamento, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, la tutela del lavoro e della dignità del lavoratore e l’esigenza di garantire un ristoro effettivo in caso di licenziamento illegittimo.
In particolare, una forbice compresa tra 2,5 e 6 mensilità rischiava di equiparare situazioni diversissime, impedendo al giudice di adeguare sufficientemente l’indennizzo alla gravità dell’illecito e alle conseguenze concrete del licenziamento.
Il collegamento con la sentenza 118/2025 sul Jobs Act
La decisione si inserisce nel solco giurisprudenziale della sentenza 118/2025 della Corte costituzionale, che aveva già eliminato l’analogo tetto di sei mensilità previsto dall’art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 nelle piccole imprese.
Dopo quella pronuncia per i licenziamenti illegittimi soggetti al Jobs Act, l’indennità nelle imprese sotto soglia può variare da 3 a 18 mensilità nei casi previsti dall’art. 3 comma 1, del decreto. Si era così creata una differenza difficilmente giustificabile: un lavoratore assunto dopo il 2015 poteva ottenere una tutela economica superiore a quella riconosciuta a un collega con maggiore anzianità, anche per licenziamenti di gravità analoga.
La Corte ha osservato che una diversa data di assunzione può giustificare discipline differenti soltanto quando la distinzione è ragionevole. Tuttavia, dopo l’eliminazione del tetto per i nuovi assunti la precedente giustificazione — legata all’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro con maggiore flessibilità in uscita — aveva perso gran parte della propria forza. Anche perché i lavoratori più anziani possono incontrare maggiori difficoltà nel trovare una nuova occupazione.
Perché il risarcimento può arrivare a 10 o 14 mensilità
Per eliminare la disparità, la Corte non ha sostituito direttamente il limite di sei mensilità con quello di dodici, come richiesto dal Tribunale di Livorno. Ha scelto un intervento più mirato, cancellando dall’art. 8 legge 604/1966 le parole che subordinavano la maggiorazione al numero di dipendenti occupati dal datore.
Restano quindi applicabili le maggiorazioni già previste dalla legge:
- fino a 10 mensilità per chi ha un’anzianità di servizio superiore a dieci anni;
- fino a 14 mensilità per chi supera i vent’anni di anzianità.
Poiché la disciplina riguarda gli assunti prima del 7 marzo 2015, nel 2026 tutti hanno ormai maturato più di dieci anni di servizio. Chi supera i vent’anni può accedere alla fascia più elevata.
Attenzione: il superamento del tetto delle sei mensilità non comporta il riconoscimento automatico dell’importo massimo e non introduce un regime unico per tutti i licenziamenti illegittimi. Di volta in volta, il giudice dovrà determinare l’indennità risarcitoria considerando anzianità di servizio, dimensioni dell’impresa, tipo di violazione contestata, comportamento e condizioni delle parti. Nella valutazione rilevano anche gli ulteriori fattori indicati dalla legge 183/2010, tra cui le condizioni del lavoratore e la situazione del mercato del lavoro locale.
Che cosa cambia
La sentenza n. 174/2026 della Corte costituzionale elimina una specifica disparità di trattamento, rafforza la tutela economica dei lavoratori e la funzione dissuasiva del risarcimento.
Ora anche per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle imprese sotto soglia, l’indennità per licenziamento illegittimo potrà superare sei mensilità, potendo arrivare fino a 14. L’importo effettivo resta affidato alla valutazione del giudice che deve considerare tutte le circostanze concrete. Le dimensioni ridotte dell’impresa non possono però impedire di valorizzare la maggiore anzianità di servizio.
La pronuncia interessa imprese di diversi settori, dagli studi professionali e ambulatori ai negozi, dalle attività artigiane alle piccole aziende di servizi. Non conta il settore economico ma il regime giuridico applicabile. Il caso tipico riguarda un rapporto a tempo indeterminato instaurato prima del 7 marzo 2015, anche part-time, con un datore che non raggiunge le soglie dimensionali previste per l’applicazione dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. Per gli assunti dal 7 marzo 2015 nelle piccole imprese si applica invece il d.lgs. n. 23/2015, come modificato dalla sentenza n. 118/2025.
La disciplina non si estende automaticamente ai contratti a termine, all’apprendistato o ai rapporti autonomi: di volta in volta, occorre verificare la natura del rapporto e le regole applicabili alla cessazione. Restano inoltre ferme le ipotesi in cui spetta la tutela reintegratoria piena, come nei licenziamenti discriminatori, verbali o nulli per altra causa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.