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Per le partite Iva flat tax fino a 100mila euro (con pasticcio sull’Iva): risparmi fino a 10mila euro. Nuova picconata del governo all’equità fiscale

La Commissione europea sta esaminando l’allargamento della flat tax per le partite Iva da 85mila a 100mila euro di ricavi e compensi, inserito dal governo Meloni nella manovra per il 2027. Qualche indicazione in più potrebbe arrivare il 24 novembre, quando Bruxelles presenterà il pacchetto d’autunno del semestre europeo. Non è un caso: nelle raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2025 è stato messo nero su bianco che la proliferazione dei regimi a imposta sostitutiva erode ulteriormente la già svuotata base imponibile Irpef, affossa l’equità del sistema tributario – contribuenti con lo stesso reddito sono sottoposti ad aliquote molto diverse – e riduce la redistribuzione. Oltre a scoraggiare la crescita delle imprese, eufemismo dietro cui si nasconde il chiaro incentivo a nascondere redditi per rimanere sotto la soglia.

Poco importa per la Lega, che ha chiesto e ottenuto di ampliare ulteriormente il regime forfettario già applicato da più del 50% degli autonomi a favore di una piccola platea di partite Iva con redditi alti e nonostante il limite europeo per l’esenzione Iva fissato proprio a 85mila euro. Per i ricavi che superano quella cifra scatteranno quindi gli obblighi Iva (applicazione in fattura, versamento allo Stato, gestione della contabilità), complicando ulteriormente il quadro. Il tutto al costo di 260 milioni di euro l’anno, che si aggiungono ai 3,49 miliardi di minori entrate annue determinate dalla flat tax secondo l’ultimo Rapporto annuale sulle spese fiscali del ministero dell’Economia, che considera sia gli effetti sulle imposte dirette sia sull’Iva.

“Un professionista risparmierà 10mila euro di tasse. Per un dipendente che guadagna la metà imposta doppia“

La tassa piatta, dicono tutti gli osservatori, è un grave danno per l’equità orizzontale. In base alla Costituzione, cittadini con la stessa capacità contributiva dovrebbero essere sottoposti a un prelievo comparabile, mentre il forfettario riserva un trattamento di favore solo perché la fonte di reddito è il lavoro autonomo. L’Ufficio parlamentare di bilancio a fine 2022, quando la soglia è stata portata a 85mila euro, ha calcolato che i nuovi aderenti avrebbero ottenuto un risparmio di imposta medio di circa 7.700 euro l’anno rispetto a un lavoratore dipendente con lo stesso reddito e un quarto dei professionisti avrebbe beneficiato di uno sconto superiore a 13.264 euro. Con le novità previste per il 2027, attacca Maria Cecilia Guerra, capogruppo del Pd in commissione Bilancio alla Camera, “chi resta in Irpef può ottenere un taglio fiscale da zero a 500 euro, mentre un professionista che passa alla flat tax può beneficiare di uno sconto da 7.237 a 9.890 euro, oltre a non pagare più le addizionali Irpef, che possono superare i 2.000 euro”. Il che rappresenta anche un problema non da poco per le casse degli enti locali.

Il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari calcola che un professionista benestante con compensi lordi da 100.000 euro pagherà, nel 2027, “8.658 euro. Un lavoratore dipendente con un reddito da 51.000 euro lordi ne pagherà invece 14.030: pur percependo la metà, avrà un’imposta quasi doppia. Il primo risparmierà circa 10.000 euro all’anno, il secondo 100 euro all’anno” con l’aumento a 55mila del limite dello scaglione a cui si applica l’aliquota del 33%. “Inoltre, l’autonomo sarà completamente esentato dal pagare le addizionali locali, il dipendente continuerà a pagare in media 1.428 euro per finanziare i servizi pubblici regionali e comunali”. Va ricordato che i 100mila euro di compensi lordi non coincidono però con il guadagno effettivo, che viene stimato applicando ai ricavi coefficienti di redditività stabiliti per legge, differenti a seconda dell’attività, e sottraendo i contributi previdenziali obbligatori. Nel caso delle attività professionali, a fronte di 100mila euro di ricavi il reddito forfettario è di 78.000 euro.

Perché non fa emergere il nero

Il regime forfettario era nato nel 2015 con soglie di ricavi differenziate per attività, con un massimo di 40mila euro. Nel 2019 il governo Conte I, su spinta del Carroccio, ha introdotto il tetto unico di 65mila euro. Nel 2023 il governo Meloni ha portato la soglia a 85mila euro, con uscita immediata dal regime nell’anno per chi supera i 100mila. La giustificazione politica per ogni nuovo innalzamento è che sottoporre i redditi ad aliquote più basse dovrebbe incentivare i contribuenti a dichiarare tutti i ricavi, facendo emergere il nero e consentendo di recuperare almeno in parte il gettito perso. Promessa che non ha riscontri, anzi. Nel 2022 la Commissione di esperti indipendenti incaricata dal Mef di stimare l’evasione fiscale aveva segnalato il rischio di un “effetto di autoselezione“. Se superare una certa quota di introiti comporta la perdita di un trattamento fiscale vantaggioso come la tassa piatta, il contribuente è indotto a non oltrepassarla dichiarando meno di quanto incassa. Far salire il tetto a 100mila euro ma con la tagliola dell’Iva che scatta sopra gli 85mila peggiorerà la situazione.

L’economista Alessandro Santoro, già presidente della Commissione, nel libro Evasione fiscale – Ridurla (molto) si deve e si può ha confrontato i redditi medi dichiarati dai forfettari e dai contribuenti Irpef prima e dopo l’innalzamento della soglia per verificare se si sia materializzato un effetto emersione. Dopo che nei primi anni di applicazione, tra il 2016 e il 2018, la media di chi aveva la flat tax era cresciuta più di quella dei contribuenti Irpef, dopo che (nel 2019) il tetto è arrivato a 65mila euro la dinamica si è invertita. Considerando i redditi dichiarati nel 2023 e nel 2024, il reddito medio dei forfettari risulta aumentato del 23,7% rispetto al 2019, a 17.190 euro mentre per gli autonomi e gli imprenditori individuali rimasti nell’Irpef l’incremento è stato del 21,1%, fino a 40.900 euro. Una differenza troppo contenuta per dimostrare che l’allargamento del regime abbia ridotto il nero.

Il pasticcio dell’Iva tra 85mila e 100mila euro

Ciliegina sulla torta, c’è il nodo operativo. La soglia di 85mila euro è anche il limite massimo previsto dalla normativa europea per la franchigia Iva delle piccole imprese. Portarla a 100mila euro ai fini delle imposte sui redditi non significa automaticamente estendere anche l’esenzione dall’Iva. Il governo intende separare i due trattamenti: mantenere la flat tax al 15%, o al 5% per chi ne ha diritto, anche per chi fattura tra 85mila e 100mila euro, facendo però scattare gli obblighi Iva oltre la vecchia soglia. Chi vende servizi direttamente ai consumatori dovrà quindi aumentarne il prezzo finale, a meno di non voler comprimere il proprio margine. L’imposta pagata sugli acquisti potrà essere poi detratta da quella da versare allo Stato. Ma il tutto comporta una serie di nuovi adempimenti amministrativi che potrebbero rendere dubbia la convenienza.

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Nuovo codice della strada, stretta all’evasione: limite di 20 vetture, poi controllo Isee

Questa nuova fattispecie normativa che verrà introdotta nel nuovo Codice della Strada non riguarda la generalità degli automobilisti. Si tratta, infatti, di una misura pensata per contrastare l’evasione fiscale e l’utilizzo illecito dei veicoli a motore.

Per arginare la proliferazione delle cosiddette auto fantasma e il fenomeno dei prestanome professionali, il Governo ha introdotto una misura di controllo preventivo che scatta prima dell’acquisto del ventunesimo veicolo. Ma andiamo con ordine.

Chi sono i prestanome professionali

I prestanome professionali sono soggetti che risultano indigenti per il fisco, o comunque a reddito zero, cui vengono fittiziamente intestate decine o persino centinaia di autovetture. Le cronache riportano casi limite in cui un singolo individuo è arrivato a risultare proprietario di oltre 900 veicoli. Le auto fantasma sono uno degli strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali per compiere reati sul territorio, rendendo di fatto impossibile l’identificazione dei reali responsabili da parte delle forze dell’ordine.

Per provare a interrompere questo processo sul nascere, il legislatore sta introducendo una presunzione di intestazione simulata, ovvero un limite numerico oltre il quale scatta l’obbligo di dimostrare la propria reale capacità finanziaria prima di poter registrare un altro mezzo.

Contrastare l’evasione con l’Isee

La nuova regola si riferisce in particolare ai veicoli di categoria M1 per uso proprio, quelli destinati al trasporto di persone con un massimo di otto posti oltre al conducente.

Con il decreto attuativo, se una persona fisica risultasse proprietaria di almeno 20 autovetture del tipo summenzionato e volesse immatricolare un ulteriore mezzo della medesima categoria, dovrebbe dimostrare la propria capacità reddituale.

Nello specifico, la norma prevede che:

  • il richiedente deve dimostrare il possesso di un valore Isee superiore a 50.000 euro, a testimonianza di una capacità finanziaria idonea a sostenere la gestione di un parco auto così numeroso;
  • in alternativa, occorre dimostrare che i veicoli sono strumentali allo svolgimento di un’attività economica o ad attività di volontariato svolte per conto di un ente iscritto al Runts.

Controlli automatizzati e banche dati

Come chiarito dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, la verifica del rispetto delle nuove regole avverrà in totale continuità con gli strumenti digitali già in uso alla Pubblica Amministrazione. Non verranno istituite nuove unità ispettive né create banche dati aggiuntive. Le procedure amministrative sfrutteranno semplicemente il dialogo informatico tra i sistemi dell’Anagrafe tributaria, dell’Inps e della Motorizzazione Civile.

In concreto, il processo di controllo si articolerà attraverso passaggi lineari:

  • il conteggio delle vetture già intestate al cittadino avverrà in tempo reale tramite interrogazione automatica dell’Archivio nazionale dei veicoli al momento della richiesta di immatricolazione;
  • il riscontro del valore Isee, dell’eventuale partita Iva attiva o dell’iscrizione al Runts sarà effettuato direttamente dagli uffici incrociando le informazioni informatiche già presenti nelle banche dati statali, senza la necessità di svolgere autonome indagini;
  • l’onere di superare la presunzione di intestazione simulata spetterà interamente all’interessato, che dovrà produrre le dichiarazioni e la documentazione necessarie qualora l’incrocio automatizzato non confermasse i requisiti richiesti.

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Evasione fiscale, la Cassazione apre al sequestro dei conti correnti anche per soldi guadagnati legalmente

In caso di evasione fiscale, il sequestro può riguardare anche somme di denaro presenti sui conti correnti e provenienti da attività economiche lecite. La possibilità emerge dagli orientamenti della Corte di Cassazione sulla confisca del profitto dei reati tributari, con particolare riferimento alle sentenze n. 6287 del 2026 e n. 21685 del 2023. Le pronunce affrontano due questioni che possono avere conseguenze economiche per imprese e contribuenti: la possibilità di sequestrare il patrimonio di uno dei soggetti coinvolti in una frode fiscale e il trattamento delle somme depositate sui conti bancari dopo la commissione dell’illecito. La Cassazione ha chiarito che il sequestro deve rispettare il valore del profitto contestato e i presupposti previsti dalla legge, ma la provenienza lecita di successivi versamenti non basta necessariamente a escludere la confisca.

Evasione fiscale, quando possono essere sequestrati i conti correnti

Il sequestro preventivo è uno strumento che consente all’autorità giudiziaria di vincolare determinati beni durante un procedimento penale, anche in vista di una successiva confisca. Nei reati tributari, il profitto illecito può consistere nel risparmio ottenuto attraverso il mancato versamento delle imposte. Un’impresa che non paga determinate somme al Fisco conserva infatti una disponibilità economica che avrebbe dovuto destinare all’Erario.

Il problema si presenta quando il denaro viene utilizzato o mescolato con gli incassi derivanti dalla normale attività aziendale. Secondo l’orientamento richiamato nella sentenza n. 21685 del 2023, la natura fungibile del denaro può consentire di sottoporre a sequestro somme presenti sul conto corrente anche se provenienti da operazioni successive e lecite. La fungibilità significa che il denaro è intercambiabile: non è sempre necessario individuare materialmente le stesse banconote corrispondenti al profitto originario. Resta comunque necessario verificare i presupposti della confisca diretta e il collegamento giuridicamente rilevante con il profitto del reato.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia esaminata dalla Cassazione con la sentenza n. 21685/2023 riguardava una società di trasporti coinvolta in un procedimento per una presunta omissione fiscale. Il vantaggio economico contestato era stato quantificato in 166.240 euro. L’autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo di una somma corrispondente, individuata nelle disponibilità bancarie dell’impresa.

La società aveva contestato il provvedimento sostenendo che il denaro presente sui conti derivasse dall’attività commerciale regolarmente svolta dopo la violazione tributaria. La questione riguardava quindi la possibilità di distinguere le risorse prodotte lecitamente da quelle riconducibili al mancato pagamento delle imposte.

Secondo il principio richiamato nella pronuncia, il successivo svolgimento di attività economiche regolari non rende automaticamente insequestrabili le disponibilità bancarie. Per un’impresa, il blocco dei conti può incidere direttamente sulla gestione quotidiana, limitando la possibilità di pagare dipendenti, fornitori e altre spese operative.

Le differenze tra confisca diretta e per equivalente

Per comprendere le decisioni della Cassazione occorre distinguere due strumenti previsti dall’ordinamento. La confisca diretta riguarda il profitto derivante dal reato, compreso il risparmio fiscale ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte. La confisca per equivalente permette invece, nei casi previsti dalla legge, di colpire beni diversi dal profitto originario, per un valore corrispondente. La distinzione assume particolare importanza quando il vantaggio economico non è più direttamente individuabile.

Nel valutare la natura della misura, è necessario considerare anche la possibilità di dimostrare il collegamento tra il denaro sequestrato e il reato contestato. La confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria e deve rispettare i limiti stabiliti dalla normativa, tra cui quelli previsti dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

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Perché l’Italia non riesce a tassare bene gli immobili

Mentre si discute di patrimoniale, i dati rivelano un paradosso sull’Imu. La casa è il bene immobile per eccellenza, ma l’imposta non sempre viene riscossa. Anzi, è più evasa dell’Iva. Un semplice cambiamento potrebbe spingere i contribuenti a pagarla.

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