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Pensione all’estero ex dipendenti pubblici, perché ci pagano le tasse lo stesso

Per un numero crescente di lavoratori italiani vicini al pensionamento, la prospettiva di trasferirsi oltre confine rappresenta una scelta strategica per garantire un potere d’acquisto maggiore, godere di un clima favorevole o semplicemente iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Quando si affronta il tema della pensione all’estero, tuttavia, emerge una profonda e spesso inaspettata spaccatura tra il destino dei lavoratori che provengono dal comparto privato e quello riservato agli ex dipendenti pubblici.

Se per il settore privato l’espatrio fiscale costituisce una strada relativamente consolidata e ricca di opportunità di pianificazione tributaria, chi ha trascorso la propria carriera nelle fila della Pubblica Amministrazione – dagli insegnanti al personale sanitario, dalle forze dell’ordine ai funzionari ministeriali ed enti locali – si trova ad affrontare una realtà nettamente diversa. Molti ex dipendenti statali scoprono soltanto a cose fatte che il proprio assegno pensionistico continua a subire la scure del fisco italiano, azzerando quasi del tutto i vantaggi fiscali sperati nel Paese di destinazione.

Capire le motivazioni alla base di questa disparità, analizzare il quadro normativo internazionale e individuare le rare eccezioni ancora praticabili è essenziale per chiunque intenda pianificare una pensione all’estero provenendo dal pubblico impiego.

Pensione all’estero, la matrice del problema

La ragione per cui i dipendenti pubblici in pensione vengono trattati in modo differente rispetto al settore privato non risiede in un’arbitraria decisione dell’INPS o in una recente legge di bilancio nazionale. La causa va ricercata nell’impalcatura dei trattati internazionali volti a evitare le doppie imposizioni fiscali, gran parte dei quali ricalca lo schema proposto dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Nelle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con le singole nazioni estere, la ripartizione della potestà tributaria si fonda su due pilastri concettuali nettamente distinti:

  • principio della residenza (articolo 18 del modello OCSE). Questo criterio si applica alla generalità delle pensioni del settore privato, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. In base a tale norma, le somme erogate dagli enti previdenziali sono imponibili in via esclusiva nello Stato in cui il pensionato stabilisce la propria residenza fiscale effettiva. Di conseguenza, l’INPS accredita l’importo al lordo dell’Irpef e le imposte vengono dovute unicamente secondo le aliquote dell’ordinamento ospitante;
  • principio dello Stato erogatore o della fonte (articolo 19 del modello OCSE). Questo principio regola espressamente i trattamenti erogati a fronte di servizi resi allo Stato o a un suo ente locale. La norma stabilisce che le retribuzioni e le pensioni corrisposte da una Pubblica Amministrazione rimangono imponibili esclusivamente nello Stato da cui provengono, indipendentemente da dove il beneficiario scelga di dimorare.

La ratio giuridica dell’articolo 19 è di natura storica e legata al concetto di sovranità statale. Poiché la risorsa economica, erogata sotto forma di pensione pubblica, trae origine dalla fiscalità generale del Paese d’origine per remunerare una funzione svolta al servizio della collettività nazionale, lo Stato erogatore intende mantenere il diritto intangibile di applicare le proprie imposte su quelle stesse somme.

L’impatto pratico sulle scelte di trasferimento

L’effetto immediato di questa architettura normativa è una drastica limitazione della libertà di movimento e di ottimizzazione fiscale per i dipendenti pubblici. Un ex lavoratore del settore privato ha la possibilità di valutare un ventaglio ampissimo di destinazioni europee ed extra-europee che offrono regimi agevolati o aliquote sostitutive molto basse sulla pensione lorda.

Al contrario, gli ex appartenenti alla PA che scelgono di trasferire la propria residenza in mete celebri per la loro attrattività fiscale – come il Portogallo, la Grecia, Cipro, la Spagna o l’Albania – continuano a subire la ritenuta Irpef alla fonte da parte dell’INPS, calcolata con le aliquote progressive e le addizionali regionali e comunali italiane.

Il rischio concreto della doppia imposizione

Uno dei problemi operativi più complessi derivanti da questa situazione riguarda la gestione del prelievo fiscale nei Paesi che adottano il principio della tassazione sul reddito mondiale (worldwide income principle). Se uno Stato estero prevede per legge la tassazione di tutti i redditi percepiti dai propri residenti fiscali, inclusi quelli esteri, la pensione dell’ex dipendente pubblico rischia di essere colpita due volte: una prima volta in Italia tramite ritenuta alla fonte e una seconda volta nel Paese di residenza.

Per evitare che la somma dei prelievi eroda drammaticamente l’assegno previdenziale, il contribuente deve avvalersi del meccanismo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Questo strumento permette di detrarre dalle imposte dovute nel Paese di residenza l’importo già versato al fisco italiano, ma richiede un contenzioso o una complessa gestione burocratica in sede di dichiarazione dei redditi, senza azzerare l’impatto dell’Irpef originaria.

Le uniche vie d’uscita: Paesi eccezione e cambio di cittadinanza

Sebbene la regola generale segnali un blocco quasi totale dei benefici fiscali, esistono scenari specifici in cui un ex lavoratore statale può effettivamente ottenere la detassazione dell’assegno italiano sulla sua pensione all’estero.

I quattro Paesi in deroga al modello standard

Nel vasto panorama delle convenzioni bilaterali firmate dall’Italia, si registrano rare eccezioni strutturali in cui il testo sottoscritto deroga all’impostazione rigida dell’articolo 19 OCSE. Allo stato attuale, la piena defiscalizzazione in Italia per un ex dipendente pubblico è concessa soltanto qualora ci si trasferisca in uno dei seguenti quattro Paesi:

  • Tunisia. Rappresenta la destinazione più vicina e storicamente più fruibile per i pensionati pubblici italiani. La convenzione bilaterale consente la tassazione nel Paese africano dove, grazie a un regime fiscale locale particolarmente favorevole, la quota imponibile delle pensioni estere viene fortemente ridotta, traducendosi in un prelievo effettivo minimo;
  • Australia. La convenzione bilaterale prevede la possibilità di spostare la tassazione nello Stato di approdo, ma richiede il soddisfacimento di stringenti requisiti di residenza e di status di visto;
  • Cile. Accordo che attribuisce la potestà tributaria allo Stato di residenza, superando il principio della fonte per la componente pubblica;
  • Senegal. Presenta un’impostazione analoga che consente la tassazione esclusiva nel Paese africano previa dimostrazione dell’effettiva residenza fiscale.

Per tutte le altre destinazioni mondiali non incluse in questo ridottissimo elenco, per gli ex dipendenti pubblici si applica inesorabilmente la trattenuta Irpef italiana.

Il fattore cittadinanza

L’altra clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 19 del Modello OCSE per sbloccare la tassazione estera della pensione pubblica è legata al possesso della cittadinanza del Paese ospitante.

La norma stabilisce che, se l’ex dipendente della PA acquisisce la cittadinanza dello Stato in cui ha trasferito la propria residenza fiscale (e in alcuni trattati, se non è più unicamente cittadino italiano), la potestà tributaria passa allo Stato di residenza. Si tratta tuttavia di un percorso lungo, articolato e complesso, che richiede anni di permanenza continuativa all’estero e il rispetto di rigorosi iter burocratici nazionali, rendendo questa opzione impraticabile nel breve periodo per chi si è appena affacciato all’età pensionabile.

Prospettive di riforma e la complessità diplomatica

La profonda disparità di trattamento tra comparto privato e pubblico è da anni al centro delle rivendicazioni delle sigle sindacali e delle associazioni dei pensionati. La richiesta ricorrente è quella di equiparare tutti i lavoratori e garantire pari libertà di scelta nell’espatriare senza subire penalizzazioni fiscali differenziate.

Tuttavia, realizzare questo cambiamento è estremamente complesso. Trattandosi di norme fissate da trattati internazionali bilaterali, l’Italia non può intervenire unilateralmente con una legge nazionale per modificare il regime fiscale dei propri ex dipendenti che risiedono all’estero. Ogni eventuale modifica richiederebbe la riapertura dei canali diplomatici, la rinegoziazione formale di ciascuna convenzione con i singoli Stati esteri e la ratifica da parte dei rispettivi Parlamenti.

Per questa ragione, la materia rimane ancorata agli attuali vincoli internazionali. Chiunque abbia svolto la propria attività lavorativa nel settore pubblico e accarezzi l’idea di fruire della pensione all’estero deve necessariamente valutare con estremo rigore la propria posizione. Prima di effettuare passi definitivi, come l’iscrizione all’AIRE o la disdetta di contratti d’affitto in Italia, risulta indispensabile consultare i testi delle convenzioni bilaterali e rivolgersi a professionisti specializzati in fiscalità internazionale per evitare sgradite e costose sorprese.

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Pensioni, nuova Quota 100: la proposta a 64 anni e 36 di contributi. Il nodo delle risorse

Nella quinta Manovra del governo Meloni potrebbe esserci un nuovo strumento per la pensione anticipata. Sappiamo già che il pacchetto previdenziale costerà oltre 1,2 miliardi. La Lega spinge per una nuova Quota 100, quindi per uscire a 64 anni con 36 di contributi, anche per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996. Solo questo però potrebbe arrivare a costare 1,5 miliardi (o anche il doppio rispetto alla dotazione iniziale di 900 milioni di euro).

Il nodo delle coperture fa pensare che l’uscita sarà possibile dalla seconda metà del 2027. Da finanziare ci sono anche l’Ape sociale per disoccupati, caregiver, invalidi e lavori gravosi. Senza provvedimenti scadono a dicembre.

Pensioni: in Manovra ipotesi Quota 100

La Lega rilancia Quota 100 per il 2027. Propone l’uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età con almeno 36 anni di contributi, anche per i lavoratori del sistema misto, cioè quelli che hanno iniziato a versare prima del 1996.

Non si sa se sarà approvata, si tratta di trovare le coperture nella legge di Bilancio. Si tratta di un aspetto rilevante per chi possiede contributi versati prima e dopo il 1° gennaio 1996.

La differenza si nota soprattutto nel confronto con la pensione anticipata contributiva a 64 anni, che è legata interamente al sistema contributivo. La proposta leghista allarga quindi la possibilità anche a chi ha una parte della pensione calcolata con le regole precedenti.

Come funziona Quota 100?

La vecchia Quota 100 permetteva di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Si trattava di una forma sperimentale che permetteva l’uscita a chi maturava i requisiti nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.

Si rivolgeva ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla gestione separata. Non poteva accedere il personale delle forze armate, delle forze di polizia e della polizia penitenziaria.

Nello specifico i requisiti per il conseguimento della pensione Quota 100 erano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38. Il requisito contributivo poteva essere perfezionato cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’assicurazione generale obbligatoria.

Pensioni 2027: da dove arrivano le risorse

Per le pensioni 2027, la legge di Bilancio è alla ricerca di risorse. Secondo Repubblica, la Ragioneria dello Stato e l’Inps starebbero valutando le modifiche al meccanismo di perequazione delle pensioni medio-alte, riducendo in alcuni casi le rivalutazioni all’inflazione proprio per liberare risorse.

Si tratta solo di un’ipotesi, ma potrebbe rendersi necessaria per rinnovare l’Ape sociale, le pensioni minime e l’isopensione che sono in scadenza a dicembre.

Anche la nuova Quota 100 richiederebbe risorse che al momento non sono state specificate, almeno 1,5 miliardi di euro ma che, secondo altre stime, potrebbero arrivare a costare il doppio dei fondi al momento disponibili (900 milioni di euro), quindi circa 1,8 miliardi.

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Titoli di Stato inglesi al 5%: convengono più dei BTP?

Prestare denaro allo Stato britannico oggi può rendere oltre il 5% annuo. È un livello che non si vedeva da quasi vent’anni e che potrebbe attirare l’attenzione anche dei risparmiatori italiani, abituati a confrontare le opportunità offerte dai BTP. Dietro, però, un rendimento apparentemente vantaggioso si nasconde una domanda importante: quanto resta davvero in tasca a chi investe in titoli britannici e vive in Italia?

Il Regno Unito ha collocato 4,5 miliardi di sterline di obbligazioni governative con scadenza marzo 2032, riconoscendo un rendimento medio del 5,036%, il più elevato dal 2008 per questa fascia di scadenza.

L’operazione racconta una doppia realtà: il governo britannico deve sostenere costi crescenti per finanziarsi, mentre gli investitori trovano opportunità di rendimento che meritano attenzione, ma anche prudenza.

Perché i titoli di Stato britannici rendono così tanto

I titoli di Stato del Regno Unito si chiamano Gilts. Funzionano in modo simile ai BTP: chi li acquista presta denaro allo Stato e riceve interessi secondo le condizioni previste dall’obbligazione.

L’aumento dei rendimenti britannici riflette, soprattutto, le preoccupazioni degli investitori per inflazione, tassi d’interesse e sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rialzo dei prezzi energetici e le tensioni geopolitiche hanno complicato il quadro. Se l’inflazione rimane elevata, la Banca d’Inghilterra può essere costretta a mantenere condizioni monetarie restrittive più a lungo.

Nel frattempo, il governo deve continuare a finanziare la spesa pubblica e rifinanziare il debito in scadenza.

Il risultato è che per convincere gli investitori a prestare denaro, il mercato richiede rendimenti più elevati.

Non significa automaticamente che il Regno Unito sia vicino a una crisi finanziaria. Significa, piuttosto, che il costo del suo debito è aumentato.

Il 5% non è la cedola: attenzione alla differenza

Un dettaglio dell’asta merita di essere chiarito.

Il Gilt collocato il 27 ottobre, identificato dal codice ISIN GB00BWGDRG14, prevede una cedola annua del 4,625% sul valore nominale.

Il rendimento medio del 5,036% deriva, invece, dal prezzo al quale il titolo è stato assegnato, inferiore al valore nominale, come risulta dai dati ufficiali del Tesoro britannico.

Sono due grandezze differenti:

  • Cedola: l’interesse periodico previsto dal titolo, calcolato sul valore nominale.
  • Rendimento a scadenza: tiene conto delle cedole, del prezzo pagato e del rimborso finale.

Per chi acquista successivamente sul mercato, il rendimento può essere diverso da quello registrato all’asta, perché il prezzo dell’obbligazione cambia.

È la stessa distinzione che conta quando si valutano i BTP oltre il 4% e il loro rendimento effettivo.

Un italiano può comprare titoli di Stato inglesi?

Sì, anche un cittadino residente in Italia può investire in Gilts.

Non è necessario trasferirsi nel Regno Unito o possedere la cittadinanza britannica.

L’acquisto può avvenire attraverso una banca o un intermediario finanziario che permetta di negoziare queste obbligazioni.

La procedura prevede alcuni passaggi:

  1. Verificare che il proprio conto titoli consenta l’accesso ai Gilts
  2. Individuare l’obbligazione attraverso il codice ISIN
  3. Controllare prezzo, rendimento effettivo, scadenza e liquidità
  4. Verificare commissioni, costi valutari e trattamento fiscale

Il servizio di acquisto diretto offerto dal Tesoro britannico è, invece, riservato ai residenti nel Regno Unito.

Per comprendere come avvengono gli acquisti successivi all’emissione è utile conoscere il funzionamento del mercato secondario, dove vengono scambiati i titoli già emessi.

Gilts o BTP: quali differenze per il risparmiatore italiano

Il confronto non può fermarsi alla percentuale di rendimento.

Cosa confrontare Gilts britannici BTP italiani
Valuta Sterlina Euro
Rischio di cambio Presente Assente per chi spende in euro
Tassazione italiana ordinaria Generalmente 12,5% 12,5%
Cedole Di norma semestrali Di norma semestrali
Rendimento Dipende da prezzo e scadenza Dipende da prezzo e scadenza
Acquisto dall’Italia Tramite intermediari abilitati Ampiamente accessibile

Per entrambe le tipologie occorre considerare il rischio legato all’emittente e le possibili oscillazioni di prezzo.

La differenza più importante per una famiglia italiana è, però, la valuta: i BTP restituiscono euro, i Gilts restituiscono sterline.

Tassazione e costi: cosa verificare prima dell’acquisto

Per un residente fiscale italiano, i redditi dei titoli di Stato britannici possono beneficiare, alle condizioni previste dalla normativa, dell’aliquota agevolata del 12,5%, come i BTP.

Per approfondire le differenze tra le imposte applicate ai vari strumenti finanziari è disponibile la guida di QuiFinanza alla tassazione degli investimenti finanziari nel 2026.

Vanno, però, considerati anche l’imposta di bollo applicabile al dossier titoli, le commissioni dell’intermediario e i costi di conversione valutaria.

Chi opera attraverso un intermediario estero deve, inoltre, verificare gli eventuali obblighi fiscali dichiarativi.

Prima di investire è, quindi, opportuno chiedere un prospetto completo dei costi e del trattamento fiscale.

Cosa cambia per i BTP e perché seguire Londra

I rendimenti britannici non determinano automaticamente quelli italiani. Tuttavia, quando gli investitori chiedono interessi maggiori per finanziare uno Stato, possono rivalutare il prezzo del rischio anche negli altri mercati obbligazionari.

Questo rende importante seguire le decisioni britanniche, soprattutto in occasione della presentazione del bilancio pubblico di oggi.

Per chi possiede già BTP, un eventuale rialzo generalizzato dei rendimenti può tradursi in una diminuzione delle quotazioni, particolarmente significativa per i titoli con scadenze più lontane.

Chi intende acquistare nuove obbligazioni potrebbe, invece, trovare condizioni differenti. Per valutare il mercato italiano è possibile consultare le quotazioni e i rendimenti dei BTP e BOT disponibili su QuiFinanza.

La vera domanda, dunque, non è soltanto se il 5% britannico sia più interessante di un BTP, ma quanto rischio aggiuntivo sia necessario assumere per ottenerlo.

Per un risparmiatore italiano, il rendimento migliore è quello valutato al netto di costi, imposte e rischio di cambio, tenendo conto dei propri obiettivi e dell’orizzonte temporale.

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L’analisi del Nobel Card: necessario tassare le rendite patrimoniali per aiutare giovani e clima

L’impatto dell’intelligenza artificiale, la crescente concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi e le disuguaglianze che penalizzano le giovani generazioni: questi sono stati alcuni dei temi al centro dell’intervento di David Card, Premio Nobel per l’Economia 2021.

Nel corso delle conferenze tenutesi durante la giornata di sabato 24 ottobre al Festival Internazionale dell’Economia di Torino, l’economista canadese ha tracciato una diagnosi severa sullo stato dell’economia globale, mettendo in guardia dai facili entusiasmi legati alle nuove tecnologie e denunciando le distorsioni di un sistema fiscale che grava quasi esclusivamente sui redditi da lavoro.

La crescita dei patrimoni e il ritardo della tassazione

Uno dei temi al centro dell’intervento di Card è l’analisi della disuguaglianza, che non deriva da una semplice differenza tra stipendi, ma dall’accumulo patrimoniale di pochi. Se la disparità salariale è rimasta sostanzialmente stabile dagli anni Novanta, l’aumento generale della ricchezza a livello globale si spiega solo con profitti d’impresa e rendite di capitale cresciuti a ritmi vertiginosi, lasciati indietro da una tassazione proporzionata. Il fenomeno è guidato dai colossi tecnologici e dalle grandi piattaforme digitali americane, come Meta, Amazon e Alphabet, che monopolizzano i mercati globali e ne estraggono valore.

Le piattaforme Usa e il ritardo europeo

L’Europa continua a produrre talenti di primo livello grazie a un sistema educativo pubblico di qualità, ma soffre di una cronica scarsità di offerta e di infrastrutture industriali in grado di gareggiare sul campo dove si gioca la vera partita. Il Vecchio Continente si ritrova così nel ruolo di puro consumatore di tecnologie statunitensi, incapace di trattenere il valore generato e di far fruttare i propri cervelli all’interno di player autoctoni.

Patrimoniali, reddito universale e sostenibilità dei bilanci

Dopo l’analisi, il Nobel canadese prova a tirare le somme per indicare possibili soluzioni. Il reddito universale viene considerato una vera e propria utopia assistenziale, finanziariamente insostenibile per le casse pubbliche di qualsiasi Paese: garantire un assegno, anche modesto, a un’ampia fascia della popolazione porterebbe i bilanci statali al collasso.

Il nodo fiscale resta tuttavia aperto. Un prelievo sulle grandi ricchezza e sui dividendi patrimoniali oggi non tassati adeguatamente rappresenterebbe la risorsa chiave per finanziare le grandi transizioni del nostro tempo:

  • investimenti per l’ambiente e per la transizione energetica;
  • rafforzamento dell’istruzione pubblica.

Oggi la pressione fiscale pesa in modo punitivo sui lavoratori dipendenti e sui giovani, costretti a versare un terzo del proprio stipendio per sostenere il sistema pensionistico e la spesa sociale a favore della popolazione anziana.

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale

Card ha ridimensionato anche la narrazione trionfalistica sull’Intelligenza Artificiale generativa. Non si tratta di una tecnologia a somma zero o priva di perdenti, perché i modelli linguistici stanno già mettendo in crisi la domanda di professioni che prima sembravano inattaccabili.

Ne è un esempio il settore del software: dopo un decennio di crescita esponenziale delle assunzioni tra il 2010 e il 2023, la richiesta di programmatori e ingegneri informatici tradizionali registra una fase di stasi. L’integrazione dell’AI nei processi industriali spinge i colossi tech ad arruolare meno personale di primo livello e a ridurre la progressione di carriera per i lavoratori intermedi. In questo modo, nei prossimi anni si rischia di penalizzare i neo-laureati e di aumentare la precarietà di chi si trova a pochi anni dalla pensione.

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Bonus edicole 2026, domande dal 24 novembre: quali spese si possono rimborsare

Conto alla rovescia per il  Bonus edicole 2026, che mette a disposizione 10 milioni di euro per sostenere le attività che vendono quotidiani e periodici.

Il contributo punta ad alleggerire i costi di gestione delle rivendite, favorire gli investimenti per l’ammodernamento dei punti vendita e sostenere la distribuzione della stampa. I contributi sono previsti dall’articolo 1 del Dpcm 30 luglio 2026. Una boccata d’ossigeno in un periodo storico in cui la carta stampata viene letta sempre meno.

Bonus edicole 2026, a chi spetta il contributo

La domanda si presenta esclusivamente online dalle 10:00 del 24 novembre alle 17:00 del 22 dicembre 2026.

Sono previsti due distinti interventi. Il primo intervento, con una dotazione di 9 milioni di euro, riconosce un contributo fino all’80% delle spese sostenute nel 2025 (fra quelle ammissibili) e fino a un massimo di 4.500 euro.

Tra le spese che possono essere rimborsate ci sono:

  • Imu;
  • Tasi;
  • Tari;
  • Cup;
  • canoni di locazione;
  • forniture di energia elettrica;
  • servizi telefonici e web;
  • acquisto o noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
  • acquisto o noleggio di Pos;
  • spese per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico;
  • oneri per contratti assicurativi relativi all’esercizio dell’impresa;
  • spese per servizi di assistenza contabile e fiscale.

Gli importi sono calcolati al netto dell’Iva e il massimale di 4.500 euro è pari al limite massimo riconoscibile per ciascuna impresa nell’ambito di ciascun intervento, anche quando sono previste maggiorazioni (del 10% o del 20%).

La maggiorazione del 10% è per gli edicolanti che nel 2025 hanno garantito l’apertura domenicale per almeno il 50% delle domeniche comprese nel periodo di attività.

La maggiorazione del 20% per i titolari che hanno aperto un nuovo punto vendita esclusivo oppure rilevato un’attività di rivendita già esistente.

Contributo fino a 500 euro per le consegne a domicilio

C’è poi il secondo intervento, destinato alle rivendite che hanno effettuato consegne a domicilio di quotidiani e periodici nel corso del 2025. Per accedere all’aiuto è necessario che le consegne effettuate siano documentabili. I 500 euro di bonus vengono erogati entro il limite di spesa di 1 milione di euro.

Come presentare la domanda

Le domande andranno presentate online tramite il portale impresainungiorno.gov.it. L’accesso è garantito ai possessori di Spid, Cns o Cie. Le istruzioni del caso verranno rese note tramite un manuale operativo.

Rivendite di giornali non in via prevalente

Sempre il Dpcm del 30 luglio 2026 prevede un’ulteriore misura a sostegno degli esercizi commerciali che vengono giornali e riviste in via non prevalente. Si attende ancora il provvedimento attuativo, per cui modalità e tempistiche non sono ancora stati resi noti.

Il commento

Esprime soddisfazione il Presidente Snag-Confcommercio, Renato Russo:

Le misure introdotte rappresentano un passaggio significativo e vanno nella direzione delle istanze e delle proposte che Snag ha avanzato in questi mesi a tutela della categoria. Abbiamo sostenuto con forza la necessità di interventi concreti per aiutare le edicole a sostenere i costi di gestione e favorire gli investimenti in innovazione e ammodernamento tecnologico. Particolarmente importante è anche la previsione di una maggiorazione del contributo per le nuove aperture e per chi rileva un’edicola esistente, una novità che riconosce il valore del ricambio generazionale.

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Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

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BTP Valore o Insieme, quanto si incassa tra cedole e tasse: le simulazioni da 1.000 euro in su

Su 10.000 euro investiti, il nuovo BTP Valore distribuisce almeno 1.776,25 euro netti di interessi in cinque anni. Il BTP Valore Insieme ne riconosce 1.946,88 tutti alla scadenza. La differenza è di circa 171 euro, ma per confrontare le due offerte bisogna considerare anche quando il denaro entra sul conto e come viene utilizzato.

Cosa sapere

Il doppio collocamento di ottobre mette davanti ai risparmiatori due modalità di investimento. Il BTP Valore paga ogni tre mesi, con cedole crescenti; il Btp Valore Insieme concentra gli interessi in un unico pagamento finale ed entrambi durano cinque anni. I calcoli si basano sui tassi minimi garantiti annunciati dal Tesoro, che alla chiusura dell’offerta potranno essere confermati o aumentati. Il collocamento è previsto dal 19 al 23 ottobre, salvo chiusura anticipata: il conto complessivo per lo Stato dipenderà dagli importi sottoscritti nei due titoli.

Quanto arriva sul conto con le cedole trimestrali

Il BTP Valore offre un tasso annuo lordo del 3,70% nei primi due anni, del 4,10% nel terzo e quarto e del 4,70% nell’ultimo. Su un investimento di 10.000 euro, ogni cedola trimestrale vale quindi 92,50 euro lordi nel primo biennio, 102,50 nel secondo e 117,50 nell’ultimo anno.

Capitale Anni 1 e 2 Anni 3 e 4 Anno 5
1.000 € 8,09 € 8,97 € 10,28 €
5.000 € 40,47 € 44,84 € 51,41 €
10.000 € 80,94 € 89,69 € 102,81 €
20.000 € 161,88 € 179,38 € 205,63 €
30.000 € 242,81 € 269,06 € 308,44 €
50.000 € 404,69 € 448,44 € 514,06 €
100.000 € 809,38 € 896,88 € 1.028,13 €

Applicando l’imposta del 12,5%, gli accrediti scendono rispettivamente a circa 80,94, 89,69 e 102,81 euro ogni tre mesi. Nell’intero quinquennio gli interessi ammontano a 2.030 euro lordi, dei quali 253,75 vengono assorbiti dalla tassazione. Al sottoscrittore restano 1.776,25 euro, oltre alla restituzione dei 10.000 euro di capitale alla scadenza.

Capitale Interessi lordi totali Imposte sugli interessi Interessi netti totali
1.000 € 203,00 € 25,38 € 177,63 €
5.000 € 1.015,00 € 126,88 € 888,13 €
10.000 € 2.030,00 € 253,75 € 1.776,25 €
20.000 € 4.060,00 € 507,50 € 3.552,50 €
30.000 € 6.090,00 € 761,25 € 5.328,75 €
50.000 € 10.150,00 € 1.268,75 € 8.881,25 €
100.000 € 20.300,00 € 2.537,50 € 17.762,50 €

Tutti gli importi netti qui riportati considerano la sola imposta sui rendimenti, senza sottrarre bollo ed eventuali costi del deposito titoli. L’aliquota agevolata del 12,5% si applica a entrambi gli strumenti.

 

Tradotto in una media mensile, il flusso netto equivale a circa 26,98 euro nei primi due anni, 29,90 nei due successivi e 34,27 nell’ultimo. Attenzione. Gli accrediti effettivi restano trimestrali e la media proposta serve a misurare quanto l’investimento può integrare il bilancio familiare.

Quanto paga la maxicedola di BTP Valore Insieme

Per BTP Valore Insieme il tasso minimo della cedola finale è del 22,25% complessivo sui cinque anni. Su 10.000 euro significa 2.225 euro lordi di interessi. Sottratti 278,13 euro circa di imposte, la remunerazione netta è di 1.946,88 euro e il pagamento finale, capitale compreso, arriva a circa 11.946,88 euro.

Capitale Maxicedola lorda Imposte sulla maxicedola Maxicedola netta Incasso finale netto, capitale compreso
1.000 € 222,50 € 27,81 € 194,69 € 1.194,69 €
5.000 € 1.112,50 € 139,06 € 973,44 € 5.973,44 €
10.000 € 2.225,00 € 278,13 € 1.946,88 € 11.946,88 €
20.000 € 4.450,00 € 556,25 € 3.893,75 € 23.893,75 €
30.000 € 6.675,00 € 834,38 € 5.840,63 € 35.840,63 €
50.000 € 11.125,00 € 1.390,63 € 9.734,38 € 59.734,38 €
100.000 € 22.250,00 € 2.781,25 € 19.468,75 € 119.468,75 €

Il 22,25% non è un rendimento annuo. Il rendimento composto equivalente è di circa il 4,10% lordo all’anno; dopo la sola imposta sugli interessi, quello calcolato sul pagamento finale è di circa il 3,62% annuo.

I circa 171 euro netti in più rispetto alla somma delle cedole del BTP Valore remunerano anche l’attesa. Chi sceglie il titolo trimestrale dispone prima degli interessi e può spenderli oppure reinvestirli. Se li lascia sul conto senza remunerazione, alla fine avrà incassato meno rispetto a Insieme; se li reinveste, il risultato dipenderà dai rendimenti ottenuti. Il Tesoro ha costruito le due offerte per assicurare lo stesso rendimento finanziario lordo a scadenza, pur con pagamenti differenti.

Capitale BTP Valore BTP Valore Insieme Maggior incasso nominale con Insieme
1.000 € 177,63 € 194,69 € 17,06 €
5.000 € 888,13 € 973,44 € 85,31 €
10.000 € 1.776,25 € 1.946,88 € 170,63 €
20.000 € 3.552,50 € 3.893,75 € 341,25 €
30.000 € 5.328,75 € 5.840,63 € 511,88 €
50.000 € 8.881,25 € 9.734,38 € 853,13 €
100.000 € 17.762,50 € 19.468,75 € 1.706,25 €

Per questa emissione non è previsto un premio fedeltà aggiuntivo. La maxicedola di Insieme rappresenta l’intera remunerazione finale prevista dal titolo.

Quanto paga lo Stato e quanto recupera con il fisco

Per ogni miliardo di euro sottoscritto nel BTP Valore, ai tassi minimi attuali, il Tesoro deve corrispondere 203 milioni di interessi lordi in cinque anni. Ipotizzando che tutti i pagamenti siano soggetti all’imposta del 12,5%, il gettito teorico è di 25,375 milioni e agli investitori arrivano 177,625 milioni netti.

Nel primo biennio ogni stacco trimestrale comporta 9,25 milioni di interessi lordi per miliardo collocato; nel secondo sale a 10,25 milioni e nell’ultimo anno a 11,75 milioni.

Per ogni miliardo sottoscritto in BTP Valore Insieme, invece, gli interessi finali sono 222,5 milioni lordi. Nella stessa ipotesi fiscale, 27,8125 milioni tornano allo Stato attraverso l’imposta e 194,6875 milioni restano ai risparmiatori. A questi si aggiunge il miliardo di capitale da rimborsare.

Sono elaborazioni sui tassi minimi annunciati, non il consuntivo del collocamento. Anche il gettito è teorico, perché quello effettivo dipenderà dal trattamento fiscale dei possessori al momento dei pagamenti.

Per l’investitore, la scelta passa soprattutto dal bisogno di liquidità. Le cedole trimestrali rendono disponibile una parte del rendimento durante i cinque anni; Insieme rinvia tutto alla scadenza. Se occorre vendere prima, entrambi sono esposti alle oscillazioni del mercato e il prezzo può essere inferiore a quello di acquisto. La concentrazione dei pagamenti alla fine rende inoltre Insieme più sensibile alle variazioni dei rendimenti di mercato, a parità delle altre condizioni.

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Rimborso dei contributi Inps, via alla domanda unica: chi può chiederlo e come

L’Inps semplifica la richiesta per ottenere indietro i contributi versati in eccesso. Con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre l’Istituto ha attivato il servizio Domanda Rimborso Unico, un punto di accesso unico per tutte le richieste di rimborso delle somme indebitamente versate, anche quando l’indebito emerge da un accertamento. Per ora il servizio è attivo solo per la Gestione separata, ma sarà esteso progressivamente a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto. Per committenti, professionisti e collaboratori il passaggio è obbligato, dato che i vecchi canali di trasmissione sono stati chiusi.

Chi può chiedere il rimborso Inps

Possono usare il servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995) che rientrano in uno di questi casi:

  • professionisti (lavoratori autonomi con redditi di lavoro autonomo);
  • committenti oltre il massimale (per la quota a loro carico, pari a 2/3 del contributo versato, quando il collaboratore ha superato il massimale annuo);
  • committenti per altri motivi (versamenti duplicati, somme versate in più per una variazione dell’aliquota denunciata, errori di versamento e casi analoghi);
  • lavoratori parasubordinati (per la quota a loro carico, pari a 1/3 del contributo versato, sempre in caso di superamento del massimale).

Le tipologie di rimborso

Sono 4 le tipologie di rimborso previste dall’Inps:

  • versamento errato, per le somme pagate per sbaglio o in eccesso;
  • credito da dichiarazione, cioè il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • superamento del massimale, cioè i contributi versati oltre il tetto annuo;
  • altra Cassa, se la contribuzione era dovuta a un’altra Cassa professionale.

Come presentare la domanda

La domanda si presenta solo online. Può farlo il contribuente in prima persona oppure un intermediario di fiducia, come un consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Dove si trova il servizio

Si entra nel Cassetto previdenziale del contribuente con Spid almeno di livello 2, Cie di livello 3, Cns o eIdas, poi si seleziona il percorso:

Altri Servizi > Domanda Rimborso Unico.

La pagina iniziale mostra le domande più recenti con il relativo stato, il collegamento per inserirne una nuova, gli aggiornamenti amministrativi su rimborsi ed eccedenze e i contatti per segnalare anomalie o malfunzionamenti. Il manuale utente resta sempre consultabile dalla scheda in alto a destra.

Dallo stesso servizio si possono consultare dunque anche le domande già trasmesse, riprendere la compilazione di quelle salvate in bozza e verificare lo stato di lavorazione e informazioni che i vecchi canali separati non sempre rendevano disponibili.

Quale causale scegliere

In questa prima fase le macro-causali sono 3:

  • Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale;
  • Gestione Separata – Parasubordinati;
  • Altro.

L’ultima copre le richieste che non dipendono dal massimale. Per esempio il committente che deve recuperare somme versate con un’aliquota non corretta o il professionista che chiede il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La procedura riconosce il tipo di utente e imposta la domanda di conseguenza.

Se si accede come parasubordinato senza contributi in Gestione separata o come committente per superamento del massimale senza somme disponibili, il sistema segnala l’incongruenza.

Committente e collaboratore: chi ottiene il rimborso

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è il tetto oltre il quale i contributi non sono più dovuti. Per il 2026 è fissato a 122.295 euro, come spiegato dalla circolare Inps n. 6 del 30 gennaio. Lo supera soprattutto chi lavora per più committenti, perché ciascuno versa sui propri compensi senza conoscere quelli pagati dagli altri.

Da maggio 2025 l’Inps ha iniziato a inviare tramite MyInps una comunicazione ai collaboratori che hanno superato il tetto. L’anno seguente, concluse le verifiche (compresa quella sull’aliquota applicata), un avviso analogo arriva a ciascun committente per la quota di sua competenza. Ognuno deve procedere in autonomia:

  • il committente chiede, per ogni collaboratore interessato, la restituzione della propria quota eccedente;
  • il collaboratore chiede con un’unica domanda il rimborso complessivo della quota a suo carico, versata da tutti i committenti oltre il tetto.

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