Autunno caldo, istruzioni per l’uso

Cortei, treni cancellati, scuole chiuse: l’autunno caldo è arrivato anche in Italia. Un’ottima occasione per rinfrescare le idee sul diritto di sciopero nel nostro ordinamento. L’articolo 40 della Costituzione stabilisce che «il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano». Nel settore privato, però, queste leggi non sono state mai approvate e sono stati i Giudici a definire i confini. Come direbbe Max Pezzali, stessa storia, stesso posto, stesso bar.
Il risultato è un diritto molto ampio che appartiene a ciascun lavoratore ma deve essere esercitato collettivamente. La proclamazione di uno sciopero non deve provenire sempre da un’organizzazione sindacale e, fuori dai servizi essenziali, non richiede nemmeno un preavviso specifico. È legittimo scioperare anche per solidarietà con altri lavoratori o per ragioni politiche, purché lo scopo non sia sovvertire l’ordine costituzionale. Mi sembra il minimo.
Lo sciopero può fermare le attività aziendali (spoiler: è proprio questo il suo senso), ma non può danneggiare in modo permanente l’azienda e non può mettere a rischio la sicurezza delle persone o l’integrità degli impianti. D’altra parte, chi lavora a rilento per recare un pregiudizio all’impresa non sta scioperando ma sta eseguendo male le proprie mansioni. Questa condotta può essere soggetta a procedimento disciplinare.
Durante lo sciopero il rapporto di lavoro resta sospeso. Il dipendente non lavora e non riceve la remunerazione. In ogni caso, l’impresa non può punire o discriminare chi esercita il diritto di sciopero. Non può nemmeno premiare chi non aderisce. Le attività possono essere riorganizzate soltanto con il personale presente in azienda perché non è possibile assumere lavoratori a termine per sostituire gli scioperanti.
Quando entrano in gioco salute, trasporti, istruzione o energia, il diritto di sciopero deve convivere con quello dei cittadini a ricevere i servizi indispensabili. La legge 146 del 1990 prevede, tra le altre cose, che lo sciopero in questi settori va annunciato con almeno 10 giorni di anticipo, indicandone la durata, e vanno comunque garantiti i livelli minimi dei servizi, come le fasce orarie protette nei trasporti. In concreto, se vuoi andare a lavoro a Milano, bisogna prendere la metro entro le 08:45; un discreto sbatti.
Insomma scioperare è un diritto e non un’assenza ingiustificata. In ogni caso, se domani mattina il vostro regionale delle 7:30 parte comunque, non è una magia, è la legge 146/1990. Trenord permettendo.
*La newsletter “Labour Weekly. Una pillola di lavoro una volta alla settimana” è prodotta dallo studio legale Laward e curata dall’avvocato Alessio Amorelli. Linkiesta ne pubblica i contenuti ogni settimana. Qui per iscriversi
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