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La protesta a Bari: “Meloni guardi in faccia gli italiani e ascolti”. “In corteo anche per il Sud troppo spesso ignorato”

“Meloni ci dice che l’unica persona che può mandarla via sono gli italiani. Io, in quanto cittadina brasiliana, non ancora meritevole della cittadinanza italiana nonostante sia qui da quando avevo sette anni, le direi di guardare in faccia gli italiani e farsi dire che cosa vogliono. Perché lo stanno dicendo a gran voce da giorni”. Júlia ha 23 anni, è studentessa e ha l’accento barese, ma non gli stessi diritti dei suoi amici. È una delle voci del corteo spontaneo che ieri ha attraversato il centro di Bari, da piazza Ferrarese al porto.

Non tutti si riconoscono in un movimento preciso: alcuni dicono di far parte del Movimento 17 ottobre, altri sono semplici cittadini, come lei. “Fino all’ultimo non sapevo che fare, poi abbiamo deciso semplicemente di esserci e di iniziare a camminare”, ha raccontato Júlia, che ha sfilato insieme a centinaia di giovani per le vie del centro storico barese. Attorno a lei, studenti e lavoratori hanno marciato sotto la pioggia, tra tamburelli, musica e slogan. “Vogliamo diritti, ma ci danno polizia”, hanno gridato i manifestanti. Ai lati della strada, alcuni commercianti hanno osservato preoccupati il passaggio del corteo. “Chiudere i negozi, abbassare le serrande, come se fossimo terroristi”, ha detto la studentessa, che ha poi aggiunto: “Bari è una piazza pacifica. Stiamo parlando di problemi concreti, cercando di portare alla luce quelli del Sud, troppo spesso ignorato“. Marco, 20 anni, elettricista di Rutigliano, ha invitato a guardare oltre le immagini degli scontri: “Camminare, parlare, con la musica. Questi sono i veri momenti da ascoltare, non quello che spacca le vetrine, non quello che fa il dito medio alle telecamere”. A tenere insieme le storie è la difficoltà di immaginare un futuro. Júlia ha spiegato di non poter contare sul sostegno della famiglia: “Vivere qui a Bari significa dover fare i conti con monolocali a 800 euro, prezzi irraggiungibili”. Anche studiare diventa difficile, tra strutture inadeguate, trasporti inefficienti e pochi servizi.

Marta, 22 anni, studia scultura all’Accademia di Belle Arti di Bari. “Non c’è nemmeno l’argilla all’università”, ha raccontato con amarezza. Vorrebbe aprire una bottega. E’ il suo sogno, ma i costi la frenano. “Vorrei avere un piccolo laboratorio, ma dovrei spendere, spendere e spendere ancora”. Per molti partire sembra l’unica alternativa. “Se dobbiamo essere così tanto oppressi, io preferisco andarmene, anche se mi dispiacerebbe“, ha concluso Marco. Il corteo si è poi sciolto in serata, ma resta la domanda che attraversa le voci raccolte in strada: quale futuro per una generazione che non si sente ascoltata.

L'articolo La protesta a Bari: “Meloni guardi in faccia gli italiani e ascolti”. “In corteo anche per il Sud troppo spesso ignorato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

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Rettifica del contratto di locazione, come fare la correzione con il Modello RLI

La gestione dei rapporti di affitto richiede una costante attenzione non solo nella fase iniziale di stesura dell’accordo, ma anche e soprattutto durante l’intera durata del rapporto. Molto spesso si rende necessaria una rettifica o una modifica delle condizioni originarie pattuite. L’aggiornamento di un contratto di locazione già registrato rappresenta un passaggio delicato che incide direttamente sia sulla sfera civilistica sia sugli adempimenti fiscali dovuti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Contratto di locazione e rettifica, il quadro normativo

Un principio cardine da comprendere quando si affronta la modifica di un accordo già perfezionato riguarda la distinzione tra eventi che modificano la struttura giuridica del rapporto ed eventi di pura rettifica formale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito formalmente questo aspetto con la Risoluzione n. 60/E/2010. Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa, la semplice correzione o rettifica di un contratto di locazione non rientra nelle casistiche tassativamente individuate dall’articolo 17 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 – TUR), il quale disciplina le ipotesi obbligatorie di cessione, risoluzione e proroga. Analogamente, la correzione formale non ricade nell’articolo 19 del TUR, che impone l’obbligo di registrazione per qualsiasi evento successivo che dia luogo a una nuova liquidazione dell’imposta.

La registrazione di una mera correzione non è un obbligo di legge inderogabile. Ciononostante, procedere volontariamente alla formalizzazione della rettifica del contratto di locazione mediante presentazione all’amministrazione finanziaria risulta una scelta di grande utilità strategica: attribuisce data certa alla modifica e garantisce la piena opponibilità dell’accordo rivisto a terzi ed eventuali organi di controllo.

Le tipologie di modifica contrattuale e la gestione con il Modello RLI

Le ragioni che spingono locatore e conduttore a modificare il testo contrattuale possono essere molteplici. Ciascuna fattispecie richiede uno specifico percorso operativo e amministrativo.

Variazioni e rinegoziazioni del canone

La variazione dell’importo dovuto dal conduttore è la casistica più frequente:

  • riduzione del canone. Spesso concordata in momenti di difficoltà economica dell’inquilino o per mutate condizioni di mercato. La registrazione dell’accordo di riduzione gode di una disciplina di favore: è totalmente esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo;
  • aumento del canone. Se le parti concordano un incremento del corrispettivo (al di fuori del mero aggiornamento Istat), la registrazione della modifica va effettuata entro 30 giorni;
  • efficientamento energetico. Se la revisione al rialzo deriva da importanti interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, l’ordinamento incentiva il miglioramento patrimoniale prevedendo un’aliquota ridotta dello 0,5% qualora l’immobile consegua un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in classe A o B;
  • adeguamento Istat. Il periodico aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo non richiede comunicazioni o correzioni se era già espressamente pattuito nel testo originario.

Cessione del contratto e subentro

Quando varia la persona del conduttore o del locatore, si verifica una successione nel rapporto:

  • cessione del contratto. Richiede un accordo a cui partecipano il cedente, il cessionario e il locatore. L’operazione deve essere registrata entro 30 giorni mediante il Modello RLI. Ai sensi dell’articolo 1408 del Codice Civile, il cedente rimane obbligato in solido con il nuovo conduttore per le obbligazioni sorte in precedenza, salvo diversa ed espressa volontà del locatore;
  • fattispecie di subentro. Nel caso di subentro ex lege o contrattuale, il cambio del soggetto va comunicato all’ufficio finanziario per aggiornare l’intestazione della posizione fiscale.

Sublocazione parziale o totale

La concessione in godimento del bene a terzi da parte dell’inquilino costituisce un negozio giuridico autonomo:

  • deve essere consentita dal contratto base o autorizzata dal proprietario;
  • è autonoma rispetto al contratto principale e va registrata con le aliquote ordinarie:
  • per le sublocazioni parziali a uso abitativo aventi durata inferiore a 30 giorni (locazioni brevi), si applica la disciplina dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che prevede l’applicazione della ritenuta del 21% ad opera degli intermediari o portali telematici.

Risoluzione anticipata per gravi motivi

L’interruzione del rapporto prima della scadenza naturale è regolata dall’articolo 27 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978. Il recesso del conduttore presuppone l’invio di una raccomandata con 6 mesi di preavviso e la presenza di gravi motivi. La giurisprudenza di legittimità – come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 15458/2023 – individua nei gravi motivi eventi oggettivi, imprevedibili e sopravvenuti, quali trasferimenti di sede lavorativa, licenziamenti improvvisi o gravi motivi di salute. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni mediante Modello RLI, previo versamento dell’imposta fissa di 67 euro.

Aspetti procedurali e operativi del Modello RLI

Il Modello RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) costituisce lo strumento informatico e cartaceo cardine per gestire qualsiasi aggiornamento.

Per la corretta trasmissione degli adempimenti successivi, occorre utilizzare i codici identificativi specifici all’interno del quadro A:

  • codice 2. Proroga del contratto;
  • codice 3. Cessione del contratto;
  • codice 4. Risoluzione anticipata;
  • codice 5. Subentro.

Nelle ipotesi in cui si verifichi un mero errore formale di digitazione durante la prima trasmissione telematica (es. svista sui dati catastali o sui codici fiscali), la rettifica può essere gestita telematicamente tramite RLI Web mediante la sezione dedicata alla correzione dei dati, oppure presentando un’istanza di riesame in autotutela all’ufficio territoriale competente allegando la documentazione probatoria.

Modifiche sostanziali: quando serve un nuovo contratto

Se l’oggetto della rettifica riguarda elementi strutturali del rapporto – ad esempio una variazione della destinazione d’uso dell’immobile o una modifica consistente della superficie locata – la semplice rettifica del contratto di locazione non è percorribile. In questi contesti occorre procedere con la risoluzione del contratto precedente e la contestuale stesura e registrazione di un nuovo testo negoziale.

Prima di apportare modifiche strutturali o funzionali, occorre verificare la conformità urbanistica e catastale del bene. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 8230/2024) ha confermato che l’irregolarità urbanistica o la difformità di destinazione inficia la validità delle modifiche contrattuali pattuite.

Profili fiscali, regime sanzionatorio e opzioni di convenienza

L’imposta di registro si applica alle modifiche secondo criteri precisi:

  • misura ordinaria. Per la maggioranza delle locazioni ad uso abitativo l’imposta è pari al 2% del canone stabilito, mentre per i contratti ad uso diverso si attesta all’1% o al 2% a seconda della tipologia dell’immobile;
  • importo minimo. Nei casi in cui l’imposta proporzionale sia inferiore, l’importo minimo da versare per gli adempimenti successivi è pari a 67 euro;
  • cedolare secca. Nei contratti con opzione per la cedolare secca (regola ex D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), le comunicazioni di variazione del canone non comportano il versamento dell’imposta di registro né di bollo, fermo restando l’obbligo di comunicazione del modello RLI. L’accesso o la revoca dal regime della cedolare secca possono essere esercitati solo in occasione delle scadenze annuali o della proroga.

Il regime sanzionatorio per tardività

Il rispetto del termine di 30 giorni per la comunicazione di modifiche che comportano il versamento di imposte è fondamentale. In caso di omessa o tardiva registrazione, l’articolo 69 del D.P.R. 131/1986 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un importo minimo non inferiore a 200 euro.

In presenza di modifiche particolarmente complesse o stratificate nel tempo, può rivelarsi conveniente procedere alla risoluzione consensuale dell’accordo pendente per stipulare ex novo un contratto di locazione. Questa opzione consente di ripartire con termini trasparenti, aggiornare la durata e beneficiare eventualmente dei regimi fiscali agevolati a canone concordato, ottimizzando il carico fiscale ed eliminando ogni margine di incertezza interpretativa.

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Mutui in rialzo, vendite in calo e affitti più alti: le città più care

L’aumento dei tassi di interesse sta impattando sul mercato immobiliare, cioè sulla possibilità delle persone di accedere a un mutuo e acquistare una casa. Lo scenario per la fine del 2026 e l’inizio del 2027, secondo gli esperti, è che difficilmente si potrà registrare un’inversione di tendenza. Questo si traduce in un impatto maggiore su vendite, mutui e affitti.

Idealista ha analizzato i dati di compravendite e affitti città per città e ha disegnato un quadro di previsione per il mercato immobiliare complesso.

Mercato dei mutui: tasso fisso

In questo momento i mutui più a rischio di aumento sono quelli a tasso fisso. L’Eurirs a vent’anni infatti è arrivato il 1° ottobre al 3,75%. È logico, si legge ancora nell’analisi, aspettarsi che i mutui fissi arrivino con un tasso effettivo ad almeno il 4%. Non un valore insostenibile, ma in un contesto di riduzione del potere d’acquisto appare come un ostacolo al mutuo.

Oggi a parità di rata e di reddito si ottiene un finanziamento minore. L’esempio citato nell’analisi del Corriere della Sera è il seguente:

con 1.000 euro al mese per trent’anni al 3% si finanziano 273.000 euro, mentre al 4% si scende a 210.000 euro.

Mercato dei mutui: tasso variabile

A regolare i mutui a tasso variabile è invece l’indicatore Euribor, che è leggermente sceso. Questo tipo di mutuo in Italia è meno usato rispetto al tasso fisso, perché è considerato più rischioso.

Comunque nelle prossime riunioni della BCE potrebbe tornare ad aumentare, vista l’inflazione che viaggia a un ritmo doppio rispetto al target del 2%.

L’impatto sul mercato immobiliare

L’aumento dei tassi e del costo del mutuo porta incertezza sul mercato immobiliare. Le persone chiedono meno alle banche per ottenere un mutuo, non soltanto per l’incertezza generale, ma anche perché viene concesso loro meno.

Ci saranno quindi meno mutui e, secondo quanto riportato nell’analisi, al calo delle erogazioni fa seguito dopo pochi mesi un calo analogo di vendite di prime case. Così meno acquisti significano meno vendite o più fatica a vendere. In una prima fase si chiederà di più per compensare l’inflazione, ma a un certo punto si riconosceranno le difficoltà di chi cerca di acquistare e si arriverà a scontare (o “svendere”) le proprie abitazioni.

Trend degli affitti

In assenza della possibilità di acquistare una prima casa, sono moltissimi quelli che restano in affitto. Il mercato però è saturo di richieste oltre il sostenibile, come a Milano.

Come per gli acquisti di case, nell’analisi si ipotizza che caleranno anche gli affitti.

Prezzi di compravendite e canoni di locazione: dove aumentano

Idealista ha pubblicato il consuntivo sui prezzi di compravendita e sui canoni di locazione in Italia, fotografando e mappando province e capoluoghi dove i prezzi sono saliti e scesi. Per quanto riguarda i prezzi delle vendite, il dato generale sull’intero Paese è di -1,1%, ma su base annua il dato rimane positivo.

Per quanto riguarda invece i comuni capoluogo, le variazioni sono principalmente positive rispetto al trimestre precedente, con rialzi più consistenti a:

  • Mantova con +5,4%;
  • Ragusa con +5,1%;
  • Imperia con +5%.

Incrementi inferiori nei grandi centri come Padova e Torino, ma soprattutto Roma, Napoli, Firenze e Milano. Quest’ultima resta in testa alla classifica delle città più care con 5.659 euro al metro quadro, seguita da Venezia, Bolzano e Firenze. In un confronto con Roma, il prezzo al metro quadro è pari a 3.810 euro.

Per quanto riguarda invece i canoni di locazione, sulla media nazionale l’aumento è pari a +0,5%, ma nel mercato delle principali città l’aumento maggiore è stato registrato a:

  • Genova con +7,3%;
  • Torino con +5,6%;
  • Bologna con +2,1%;
  • Roma con +1,9%;
  • Palermo con +1,3%;
  • Firenze con +1,1%.

Anche in questo caso, Milano resta la città più cara con 22,4 euro al metro quadro al mese: tradotto, sarebbero 1.800 euro al mese per 80 metri quadri. Anche in questo caso si può fare un confronto con Roma, che invece si ferma a 19,2 euro al metro quadro al mese.

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