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Bollo auto, il Governo studia lo stop per tutti: l’ipotesi senza limiti di potenza

L’esenzione del bollo auto potrebbe estendersi a una platea maggiore. Si potrebbe arrivare a togliere il bollo a tutte le prime auto di proprietà, senza distinzioni di potenza. È stata questa una delle ipotesi sul tavolo del vertice di maggioranza. L’obiettivo sarebbe quello di agevolare indistintamente tutti i possessori di un’auto, anche coloro che possiedono mezzi più potenti.

Il decreto-legge approvato a settembre infatti esenta dal bollo per il solo 2027 le persone con un veicolo a benzina, gasolio o ibrido con potenza fino a 80 kW (circa 109 cavalli). La platea iniziale è di 24,6 milioni di proprietari, ma l’intenzione della manovra è di rendere strutturale la misura o di allargarne la platea. Il nodo è sempre lo stesso: trovare le risorse per compensare le Regioni del mancato gettito.

Esenzione bollo per tutti: l’ipotesi

L’ipotesi di un’esenzione del bollo auto per tutti i proprietari di un veicolo è sul tavolo del vertice di maggioranza. Se ne è parlato lunedì 26 ottobre e potrebbe essere inserita nel testo della legge di bilancio mercoledì 28 ottobre.

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di non escludere nessuno dall’esenzione, così da permettere a tutte le famiglie di ottenere uno sconto sulle tasse da pagare in un anno. La platea iniziale era di 24,6 milioni di proprietari di veicoli esclusi dal pagamento per il 2027 del bollo, ma l’ipotesi di un’esenzione per tutti allarga di molto tale platea.

Chi rientra nell’esenzione allargata

Il decreto-legge approvato a settembre esenta dal bollo le persone fisiche con un unico veicolo con potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli.

Che sia per un’auto a benzina, gasolio o ibrida, la platea è di 24,6 milioni di proprietari. Secondo quanto stabilito però per il 2027 restano fuori tutti coloro che possiedono un’auto sopra la soglia degli 80 kW.

L’intenzione sarebbe invece quella di togliere il limite di potenza per i veicoli. Il decreto è alla Camera, in esame alla Commissione Finanze dove diversi emendamenti puntano ad ampliare la platea o a prolungare il periodo dell’esenzione oltre al solo 2027.

Proposta bonus fino a 490,20 euro

Tra gli emendamenti ce n’è anche uno a firma del presidente della Commissione Marco Osnato, di Fratelli d’Italia. Questo prevede di riconoscere per il 2027 un contributo pari al bollo pagato per le famiglie che hanno più di tre figli, di cui almeno uno minorenne.

Si tratterebbe di un bonus fino a 490,20 euro che vale per i veicoli fino a 160 kW omologati da sei a nove posti. Si andrebbero così ad aiutare le famiglie numerose che possiedono un mezzo di trasporto dalla capacità ampia.

Esenzione bollo strutturale

L’intenzione dell’esecutivo però potrebbe essere un’altra ancora. Con lo strumento della Manovra, il governo potrebbe andare verso la resa strutturale dell’esenzione del bollo.

Al momento infatti il decreto indica l’esenzione per la sola scadenza del 2027, ma già a settembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva parlato dell’intenzione di andare oltre:

Ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l’eliminazione del bollo auto.

Anche nel Consiglio dei Ministri del 13 settembre la premier Giorgia Meloni aveva parlato di un’abolizione “in modo strutturale”. La norma, se dovesse passare, lo farà nella legge di Bilancio. Per farlo però bisogna capire in che modo compensare le Regioni per il mancato gettito del bollo auto.

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Concordato preventivo biennale, arriva il ravvedimento speciale: le regole per il 2027

Imprese e professionisti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e rinnovano l’intesa per il 2026-2027 potranno accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole attuative e il calendario per aderire: la finestra per esercitare l’opzione sarà aperta dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Ravvedimento speciale 2027

Il ravvedimento permette di regolarizzare una o più annualità attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Si può pagare anche a rate fino a dieci mensilità.

La misura è stata introdotta dall’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026 e le disposizioni attuative sono contenute in un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone.

Per aderire occorre presentare il Modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute. Il pagamento costituisce l’elemento attraverso cui si esercita l’opzione per ciascuna annualità scelta. Non è quindi necessario regolarizzare obbligatoriamente tutti e quattro gli anni: il contribuente può scegliere di regolarizzarne, per esempio, solo uno o anche di più.

Chi può aderire al ravvedimento speciale

Possono accedere alla misura imprese e professionisti che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che soddisfano le condizioni previste per il concordato preventivo biennale. In particolare, è necessario aver aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e rinnovare l’adesione per il periodo 2026-2027. Per le annualità dal 2020 al 2023, possono beneficiare del ravvedimento i contribuenti che hanno applicato gli Isa oppure hanno dichiarato specifiche cause di esclusione o la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.

C’è una regola per chi ha conseguito sia redditi d’impresa sia redditi da lavoro autonomo: in questa situazione, l’opzione deve essere esercitata per entrambe le categorie reddituali.

Esclusioni

Non possono accedere al ravvedimento speciale i contribuenti che aderiscono per la prima volta al concordato preventivo biennale nel periodo 2026-2027. La ratio è evidente: il legislatore non vuole che l’adesione al concordato biennale sia finalizzata unicamente alla messa in regola della posizione pregressa.

Come si paga il ravvedimento speciale

Facciamo ora un rapido riassunto per avere chiaro come si paga. Il ravvedimento speciale prevede il versamento di un’imposta sostitutiva. L’opzione per ciascuna annualità selezionata si esercita presentando il Modello F24 relativo al pagamento della prima rata oppure dell’intero importo in un’unica soluzione. Le somme dovute comprendono le imposte sostitutive relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, oltre all’Irap.

Chi non intende pagare tutto subito può scegliere di pagare a rate. Il versamento può essere suddiviso in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con l’applicazione degli interessi legali a partire dal 16 marzo 2027. Occorre rispettare tutte le scadenze previste dalla rateazione per mantenere il beneficio. Se una rata diversa dalla prima viene pagata in ritardo, ma entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, non si decade dal beneficio della rateizzazione.

I dati fiscali già disponibili nel Cassetto fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibili nel Cassetto fiscale gli elementi e i dati utili per calcolare le imposte dovute per ciascuna annualità dal 2020 al 2023.

Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026 e sono consultabili anche dagli intermediari delegati.

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Rientro in Italia, da quando scatta davvero la residenza fiscale: cosa conta più dell’anagrafe

Pianificare il rientro in Italia dopo aver vissuto, lavorato o studiato all’estero è un passaggio entusiasmante, ma al contempo costellato di adempimenti complessi. Nel momento in cui un contribuente decide di fare ritorno nel territorio dello Stato, una delle incognite più insidiose riguarda l’individuazione del momento esatto in cui comincia a produrre effetti la nuova residenza fiscale.

Spesso si tende a credere, errando, che la sovranità fiscale di un Paese si attivi o si disattivi in virtù di un semplice timbro, di una data di cancellazione dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o del protocollo emesso dagli uffici comunali al momento della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica. La realtà tributaria è ben diversa: il legislatore e la prassi dell’amministrazione finanziaria attribuiscono priorità alla sostanza dei fatti rispetto alla forma amministrativa.

Residenza fiscale: le novità del D.Lgs. n. 209/2023

La disciplina della soggettività passiva per le persone fisiche ha subito una revisione profonda a opera della riforma della fiscalità internazionale, attuata tramite il D.Lgs. n. 209/2023 (entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024). Tale provvedimento ha modificato in modo sostanziale l’art. 2, comma 2 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986), aggiornando e rimodulando i criteri in base ai quali un individuo viene considerato fiscalmente vincolato all’Italia.

In base alla riformulata formulazione dell’art. 2, comma 2 del Tuir, un soggetto si considera residente ai fini delle imposte sui redditi se, per la maggior parte del periodo d’imposta (vale a dire per almeno 183 giorni all’anno, ovvero 184 negli anni bisestili), si verifica anche una sola delle seguenti condizioni alternative:

  • residenza civilistica, definita ex art. 43 c.c. (secondo comma) come il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale;
  • domicilio fiscale, ridefinito espressamente dall’art. 2, comma 2 del Tuir come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente (abbandonando il vecchio e ambiguo vincolo incentrato prevalentemente sulla sede principale degli affari ed interessi economici);
  • presenza fisica effettiva nel territorio dello Stato, computando a tal fine anche le frazioni di giorno e a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato il soggiorno;
  • iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, che costituisce un presupposto formale legato alla burocrazia comunale.

La novità

La novità cardine introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 risiede proprio nella natura giurisprudenziale e normativa attribuita alla variabile anagrafica. Se in passato l’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) rappresentava un criterio formale assoluto e inconfutabile, con il nuovo art. 2, comma 2 del Tuir essa assume il valore di una presunzione relativa. Ciò significa che la registrazione anagrafica fa presumere la residenza fiscale, ma ammette ufficialmente la prova contraria mediante la dimostrazione fattuale dell’assenza dei requisiti sostanziali nell’anno di riferimento.

La non coincidenza tra data anagrafica e decorrenza della residenza fiscale

Uno degli errori più comuni commessi da chi organizza il rientro in Italia consiste nel sovrapporre il momento del protocollo anagrafico con l’inizio della nuova residenza fiscale. Poiché i criteri individuati dall’art. 2, comma 2 del Tuir operano in modalità del tutto alternativa, per stabilire il momento d’inizio del radicamento tributario occorre ricostruire l’intera sequenza temporale degli avvenimenti.

Possiamo distinguere due fattispecie classiche nelle quali la data formale si disallinea nettamente da quella sostanziale.

Rientro effettivo anticipato rispetto all’iscrizione all’anagrafe

Si ipotizzi il caso di un lavoratore che fa ritorno fisico in patria nei primi mesi dell’anno, stabilendosi in un’abitazione in locazione, trasferendo il coniuge e i figli e lavorando in modalità remota per conto proprio o di terzi, pur formalizzando la domanda di iscrizione in anagrafe solo in autunno. In questa circostanza, posticipare l’insorgenza della residenza fiscale al momento dell’adempimento burocratico sarebbe un errore gravissimo.

L’accertamento del centro degli affetti personali e familiari (domicilio ex art. 2, comma 2 del Tuir) e la sussistenza della dimora abituale (residenza civilistica ex art. 43 c.c.) dimostrano che il radicamento sostanziale si è compiuto con largo anticipo. Se la somma di questi elementi reali o la presenza fisica eccedono i 183 giorni nell’anno solare, il contribuente sarà considerato soggetto alla tassazione italiana per l’intero periodo d’imposta.

Iscrizione anagrafica anticipata rispetto al trasferimento reale

Può accadere la situazione opposta: per ragioni organizzative, logistiche o burocratiche, un cittadino provvede a iscriversi all’anagrafe italiana in estate, continuando però a risiedere, lavorare e mantenere il proprio nucleo familiare all’estero fino ai mesi invernali.

Grazie alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023, la presunzione di residenza fiscale derivante dalla mera iscrizione alle liste della popolazione residente non è più immodificabile. Fornendo la prova contraria – ovvero dimostrando con documenti oggettivi di non aver avuto in Italia né la dimora abituale di cui all’art. 43 del Codice Civile, né il domicilio inteso come centro delle relazioni personali ex art. 2, comma 2 del Tuir, né la presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta – il contribuente potrà superare il dato formale anagrafico e dimostrare la propria estraneità al Fisco italiano per quell’anno solare.

Il conteggio della presenza fisica e il peso della prassi amministrativa

Nel contesto delle verifiche volte a individuare quando scatti la residenza fiscale, il parametro della presenza fisica si attesta come il più oggettivo ma anche il più rigido. In merito all’applicazione pratica dell’art. 2, comma 2 del Tuir, è fondamentale richiamare le precisazioni fornite dalla prassi ufficiale con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conteggio dei giorni trascorsi in Italia ai fini della verifica della soglia dei 183 giorni ha natura strettamente aritmetica e quantitativa. Nel computo complessivo dell’anno solare devono essere sommate tutte le giornate e le frazioni di giorno in cui la persona si è trovata nel territorio dello Stato, a prescindere dal motivo della permanenza.

Ciò comporta una conseguenza spesso sottovalutata da chi pianifica il rientro in Italia: le presenze maturate prima della data individuata come trasferimento definitivo non vengono azzerate. Se un contribuente decide di rimpatriare in modo permanente nel mese di settembre, ma nei primi otto mesi dell’anno ha effettuato frequenti viaggi in Italia per motivi di lavoro, soggiorni estivi o visite ai parenti, ciascuna di quelle giornate deve essere sommata ai giorni successivi al rientro.

Qualora la somma tra i periodi di presenza pre-rientro e quelli post-rientro superi i 183 giorni totali nell’anno solare, il criterio oggettivo previsto dall’art. 2, comma 2 del Tuir risulterà pienamente integrato, attraendo l’intero reddito globale nell’orbita del Fisco italiano fin dal 1° gennaio di quell’anno. L’unica deroga residuale concessa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024 riguarda i transiti puramente occasionali e privi di rilevanza materiale, quali i brevi scali aeroportuali.

Considerazioni operative e la timeline dei fatti

Dall’analisi coordinata del D.Lgs. n. 209/2023, dell’art. 2, comma 2 del Tuir, dell’articolo 43 del Codice Civile e delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024, emerge con evidenza che la determinazione della residenza fiscale non può mai basarsi su una valutazione superficiale o circoscritta a un singolo evento formale.

Chi intende organizzare il proprio rientro in Italia senza incorrere in rettifiche o doppie imposizioni deve preventivamente ricostruire la propria timeline dei fatti relativi all’intero anno solare. È essenziale mappare:

  • il totale dei giorni e delle frazioni di giorno trascorse sul territorio italiano da gennaio a dicembre;
  • la data in cui sono state trasferite in Italia le relazioni affettive, personali e familiari che identificano il domicilio ex art. 2, comma 2 del Tuir;
  • il momento da cui è iniziata la dimora abituale stabile ex art. 43 del Codice Civile;
  • le tempistiche formali di cancellazione dall’Aire e contestuale iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Soltanto ponendo al centro dell’analisi la sostanza dei fatti e confrontando ogni elemento con le regole vigenti sarà possibile determinare con certezza da quale periodo d’imposta decorra la piena residenza fiscale italiana e gestire in tutta sicurezza la propria posizione con il Fisco.

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