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Fondo nuovi nati, lo Stato regala 100 euro alla nascita: come funziona il salvadanaio

Non un bonus per i nuovi nati, ma un investimento per il futuro. Così è stato introdotto il Fondo nuovi nati, un “salvadanaio” alimentato dallo Stato che verserà un’iniziale quota di 100 euro di benvenuto e che i genitori potranno incrementare di anno in anno. La misura è stata fortemente voluta dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e salutata con soddisfazione dalla maggioranza.

Libretto per i nuovi nati, incrementabile di anno in anno fino al raggiungimento dei 18 anni, cambia il modo di fare risparmio e previdenza. Vediamo come funziona e quali sono i limiti.

Fondo nuovi nati: cos’è

La Manovra 2027 punta alle famiglie e ai giovani e uno strumento che unisce queste due macroaree è il fondo previdenziale di 100 euro per i nuovi nati.

Nel testo viene infatti introdotto un fondo per i nuovi nati a partire dal 2027. La premier Giorgia Meloni, illustrando le misure della legge di Bilancio 2027 durante la conferenza stampa, ha dichiarato:

Per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale come fosse un piccolo salvadanaio in cui lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di “benvenuto”, ma negli anni successivi i genitori potranno incrementarla.

Come funziona il libretto?

Si tratta di un vero e proprio fondo previdenziale che parte con un tesoretto da 100 euro per i nuovi nati a partire dal 2027 fino al 18º anno di età.

Nella pratica, come si evince dalle parole dette in conferenza stampa, si tratta di un fondo di 100 € messo dallo Stato su un salvadanaio aperto dall’Inps.

Un “salvadanaio” che potrà essere alimentato dai familiari e che sarà utilizzabile dai nuovi nati, a partire dal 2027, quando avranno raggiunto i 18 anni di età, per alcune spese.

L’ammontare, ha precisato Meloni, non sarà tassabile, pignorabile e potrà essere utilizzato solo al raggiungimento dei 18 anni.

Attenzione: potrebbero esserci delle eccezioni, ma servirebbe l’ok di un giudice tutelare. Si attende il testo ufficiale per capire queste “eccezioni” a cosa facciano riferimento.

Quali spese?

A partire dai 18 anni di età, il bambino a cui è stato aperto questo salvadanaio potrà spendere i soldi accumulati per determinate spese.

Si tratta di spese scolastiche o universitarie, ma i fondi potranno essere utilizzati anche come strumento di previdenza complementare.

Gabriele Fava, presidente dell’Inps, era stato tra i primi a commentare favorevolmente l’ipotesi di un fondo per i nuovi nati. Soprattutto sulla possibilità di utilizzare la somma come strumento di previdenza complementare:

È una scelta che cambia la storia della previdenza italiana. Finora la pensione si cominciava a costruire con il primo lavoro, da oggi inizia dalla nascita.

Fava ha spiegato che nel sistema contributivo la pensione è il frutto di ciò che si accumula lungo tutta la vita e un fattore decisivo è proprio il tempo. “Chi parte prima arriva più lontano”, aveva commentato spiegando come 18 anni di risparmio, che cresce e si capitalizza, valgano molto più di qualunque intervento tardivo.

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Pensionati che tornano al lavoro: quando scatta la restituzione della pensione

Chi richiede la pensione di anzianità deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge compresa, quando richiesta, la cessazione dell’attività lavorativa. Se il beneficiario inizia un nuovo rapporto di lavoro prima della decorrenza del trattamento, possono sorgere dubbi sul diritto alla prestazione e sull’obbligo di restituire le somme eventualmente incassate senza titolo.

In queste situazioni assume speciale importanza l’obbligo di comunicare all’Inps le circostanze che possono incidere sul riconoscimento o misura della pensione. Non fornire informazioni rilevanti — quando l’ente previdenziale non le conosce né può conoscerle autonomamente — è spia della volontà di eludere le regole vigenti, escludendo così le tutele che limitano la restituzione dell’indebito.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione 26206/2026 che ha accolto il ricorso dell’Inps annullando la pronuncia impugnata.

Il caso degli oltre 52mila euro di pensione contestati dall’Inps

L’Inps aveva chiesto a un pensionato la restituzione di 52.447,99 euro, relativi al periodo dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. Secondo l’Istituto, le somme erano state indebitamente percepite perché la pensione di anzianità era stata erogata contemporaneamente allo svolgimento di lavoro subordinato. Il pensionato aveva contestato la richiesta sostenendo di non essere tenuto al rimborso.

Il Tribunale aveva accolto la sua domanda, indicando sostanzialmente che — al momento della presentazione della richiesta di pensione — l’interessato aveva terminato la precedente attività e non aveva agito con l’intento di aggirare la legge a danno dell’Inps. Inoltre per il giudice l’indebito era dipeso da un errore dell’Istituto. Stesso esito in appello.

L’ente ha così fatto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione delle norme sulla restituzione dell’indebito previdenziale e sui relativi limiti. Il pensionato si è opposto con controricorso e memoria difensiva.

Pensione di anzianità, perché conta la cessazione del lavoro

La pronuncia della Cassazione considera il requisito dell’inoccupazione, ovvero l’assenza di un lavoro quando la legge la prevede come condizione per ottenere la prestazione. La Corte richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato (ad esempio sent. n. 16789/2014) secondo cui la cessazione del lavoro è elemento essenziale del diritto alla pensione di anzianità.

Questa regola si collega alla funzione della previdenza sociale. L’art. 38 Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in presenza dei presupposti stabiliti dall’ordinamento. Nella ricostruzione giurisprudenziale richiamata dalla Corte, la fine dell’attività lavorativa è associata a una presunzione di bisogno che giustifica l’erogazione della pensione.

La prosecuzione di un rapporto alle dipendenze, con relativo reddito, può invece escludere tale presupposto. Per questo, quando la cessazione dell’attività costituisce una condizione necessaria per il trattamento, la pensione non può essere erogata prima che il rapporto sia terminato.

La Corte precisa che il principio può riguardare anche la pensione di vecchiaia. Questo non significa, tuttavia, che tutte le prestazioni pensionistiche siano soggette indistintamente alle stesse regole sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro: occorre verificare la disciplina applicabile alla specifica prestazione e al periodo considerato.

La nuova assunzione prima della decorrenza della pensione

Nel caso esaminato, la successione delle date è determinante. Il pensionato aveva presentato domanda di pensione di anzianità il 24 ottobre 2007 e aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato il successivo 5 novembre. Il trattamento pensionistico era poi decorso dal primo gennaio 2008.

La nuova assunzione era quindi intervenuta dopo la domanda ma prima dell’inizio dell’erogazione della pensione. Non era sufficiente accertare che il lavoratore avesse cessato la precedente attività al momento della richiesta: occorreva verificare che il requisito necessario per il riconoscimento della prestazione sussistesse anche nel momento rilevante per la sua attribuzione. Per la Cassazione, sulla base degli accertamenti riportati nella sentenza impugnata, il requisito mancava perché il rapporto lavorativo era ripreso prima della decorrenza del trattamento.

Perché la comunicazione del datore di lavoro non basta

Un altro punto centrale riguarda gli obblighi informativi nei confronti dell’Inps. La Corte d’Appello aveva attribuito importanza alle comunicazioni effettuate e alla mancata verifica annuale dei redditi da parte dell’Istituto, che avrebbe potuto consentire un recupero più tempestivo delle somme.

La Cassazione ha invece evidenziato che il datore aveva sì comunicato la nuova assunzione al Centro per l’impiego, ma il pensionato non aveva segnalato personalmente all’Inps la propria rioccupazione. Sono due comunicazioni indirizzate a soggetti diversi e con finalità differenti.

Quando una nuova attività lavorativa può incidere sul diritto alla pensione, il beneficiario non deve presumere che l’Istituto sia automaticamente a conoscenza di ogni circostanza importante. È una correttezza che deve sempre ispirare i rapporti con l’ente e che anche il datore vìola quando omette di versare i contributi.

Indebito previdenziale e dolo, quando l’Inps può recuperare le somme

L’art. 2033 Codice Civile stabilisce, in via generale, che chi riceve un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo. In ambito previdenziale, tuttavia, l’art. 52 legge 88/1989 e l’art. 13 della legge 412/1991 prevedono limiti alla ripetizione dell’indebito, subordinati alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile.

Queste tutele non operano indistintamente in ogni situazione. Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Cassazione, la mancata o incompleta comunicazione di circostanze capaci di incidere sul diritto e misura della pensione può integrare dolo quando le informazioni omesse non siano già conosciute né conoscibili dall’ente competente.

Il dolo non presuppone necessariamente una dichiarazione esplicitamente falsa: può rilevare anche il silenzio su informazioni che l’interessato aveva l’obbligo di comunicare e che risultavano essenziali per la corretta liquidazione della prestazione (Cass. 2169/2026).

In presenza di un’omissione dolosa, il beneficiario non può invocare le disposizioni che limitano la restituzione delle somme indebitamente percepite. Di conseguenza si applica la regola generale sulla restituzione dell’indebito.

Che cosa cambia

Accogliendo il ricorso dell’Inps, la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello e rinviato la causa allo stesso giudice, in diversa composizione, per un nuovo esame. Questo non significa che il pensionato debba necessariamente restituire gli oltre 52mila euro: spetterà ora alla Corte d’Appello riesaminare la controversia alla luce dei principi della Cassazione e pronunciarsi anche sulle spese legali.

Non molto diversa da un recente caso deciso ancora dalla Suprema Corte, la vicenda riguarda una rioccupazione intervenuta prima della decorrenza della pensione e va distinta dal caso in cui il beneficiario riprenda a lavorare dopo l’inizio dell’erogazione. In generale, il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia deve essere valutato sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile e della loro effettiva sussistenza nel momento rilevante. E non può essere dato per scontato il “diritto acquisito” del pensionato.

In definitiva, quando una nuova assunzione precede la decorrenza del trattamento pensionistico, è essenziale sempre verificarne le conseguenze sul diritto alla prestazione e sugli eventuali obblighi informativi verso l’Inps. La possibilità di opporsi alla restituzione delle somme indebitamente percepite dipende anche dalle informazioni eventualmente omesse, dall’esistenza di uno specifico obbligo di comunicarle e dalla possibilità per l’Istituto di conoscerle autonomamente.

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Assegno di Inclusione di novembre, date dei pagamenti e come verificare il saldo

A novembre 2026 si rinnova l’appuntamento con l’Assegno di inclusione. E anche in questo mese le date del pagamento dell’Adi sono due.

Il primo pagamento Inps è fissato al 13 novembre per quanto riguarda le nuove domande accolte, maggiorate di eventuali arretrati e in presenza di requisiti confermati. Si passa al pagamento del 27 novembre, invece, per i vecchi fruitori che sono già beneficiari della ricarica ordinaria. Il calendario è stato indicato dall’Inps nel messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026.

Come controllare il saldo

Per controllare l’avvenuta erogazione dell’Assegno di inclusione, si può entrare nel portale Inps. L’ingresso è garantito ai possessori di Spid, Cie o Cns.

Un’alternativa è controllare saldo e movimenti della Carta di Inclusione direttamente negli uffici postali o tramite gli sportelli Postamat.

Che fare se l’assegno di inclusione non arriva

Può capitare che, alla data fissata, l’accredito non risulti ancora erogato. Nella maggior parte dei casi non c’è da preoccuparsi: l’erogazione può anche non essere istantanea e può avvenire in diversi momenti della giornata. Ciò si deve all’enorme mole di beneficiari, che può creare dei ritardi nella gestione delle pratiche a causa di tempi tecnici. Il più delle volte basta solo pazientare.

Si ricorda infatti che dalla nascita dell’Assegno di inclusione a gennaio 2024, i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità dell’Adi sono oltre 1 milione, pari a circa 2,4 milioni di persone in totale.

In caso di ritardo a oltranza, bisogna controllare all’interno della procedura Adi per vedere se la propria richiesta è

  • accolta;
  • respinta;
  • in evidenza;
  • sospesa per la necessità di un supplemento istruttorio.

In caso di problemi, in generale, basta correggere i dati errati o aggiungere quelli mancanti. Per la corretta gestione delle domande respinte, in evidenza o sospese, si rimanda al messaggio Inps numero 684 del 14 febbraio 2024. Dal sito dell’Inps è inoltre scaricabile un tutorial dettagliato, contenente il messaggio 622 del 9 febbraio 2024 con l’allegato 1 del sopracitato messaggio 684/2024.

In caso non si riesca a risolvere da soli, è sempre possibile rivolgersi a un Caf, a un patronato o al proprio consulente di fiducia.

È anche possibile contattare telefonicamente il Contact center dell’Inps, ai numeri:

  • 803164 (gratuito da telefono fisso);
  • 06164164 da cellulare (può essere a pagamento in base alla tariffa applicata dal proprio gestore).

Si ricorda che per continuare a beneficiare dell’Adi è indispensabile mantenere i requisiti richiesti, compreso un Isee 2026 in corso di validità. Il limite Isee per accedere all’Adi è fissato a 10.140 euro. La mancata presentazione della nuova Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) può comportare la sospensione dell’erogazione fino alla messa in regola della propria posizione.

Chi a novembre 2026 riceve una somma inferiore potrebbe semplicemente trovarsi nella fase di rinnovo: si ricorda che la prima mensilità successiva al rinnovo viene corrisposta al 50% dell’importo spettante.

Date del pagamento dell’Assegno di inclusione a novembre

Chiudiamo facendo un micro-recap a beneficio della chiarezza.

Ecco quando viene pagato l’Assegno di inclusione a novembre:

  • venerdì 13 novembre 2026 c’è l’accredito per le nuove attivazioni dell’Adi, dopo l’accoglimento della domanda e la sottoscrizione del Pad (Patto di Attivazione Digitale) e nell’accredito possono essere riconosciute anche eventuali mensilità arretrate se spettanti;
  • venerdì 27 novembre 2026 c’è la ricarica per chi ha già ricevuto almeno una mensilità in precedenza e continua a rispettare le condizioni richieste.

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Assegno unico 2027, aumenti e nuove soglie Isee: quanto spetterà alle famiglie e quando arriveranno i soldi

L’Assegno unico e universale sarà rivalutato nel 2027 in base all’andamento del costo della vita. L’adeguamento riguarderà sia gli importi riconosciuti alle famiglie sia le soglie Isee utilizzate per calcolare il beneficio. La rivalutazione annuale alla variazione dell’indice di inflazione per le famiglie di operai e impiegati è prevista dall’articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 230 del 2021. Gli importi aggiornati saranno definiti ufficialmente a fine anno con un decreto ministeriale e comunicati dall’Inps. Nell’attesa, vediamo quali sono le ipotesi basate su una rivalutazione del 2,9%, la stima dell’inflazione acquisita per il 2026.

Lo slittamento delle soglie Isee

L’adeguamento all’inflazione comporta anche una revisione delle soglie Isee utilizzate per determinare l’importo dell’Assegno unico. L’obiettivo è evitare che gli aumenti nominali dei redditi riducano il beneficio spettante alle famiglie. In base alle proiezioni, la soglia Isee per ottenere l’importo massimo salirebbe a circa 17.975,10 euro, rispetto ai precedenti 17.468,51 euro. Il limite oltre il quale spetta soltanto la quota base passerebbe invece a 47.933,60 euro, dai precedenti 46.582,71 euro.

I nuovi importi dell’Assegno unico

L’adeguamento riguarderebbe anche gli importi mensili della prestazione. Per i figli minorenni, la quota massima salirebbe a 209,70 euro al mese, rispetto agli attuali 203,80 euro. Per le famiglie che superano la soglia Isee prevista per l’importo massimo, o che non presentano una dichiarazione valida, la quota minima passerebbe da 58,30 a 60 euro mensili per figlio. Per i figli tra i 18 e i 21 anni, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’importo massimo salirebbe a 102 euro al mese.

Le maggiorazioni per le famiglie

La rivalutazione interesserebbe anche le maggiorazioni previste per alcune tipologie di nuclei familiari. Per i figli successivi al secondo, il contributo aggiuntivo salirebbe a 102 euro mensili per ciascun figlio, mentre la maggiorazione riconosciuta alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano arriverebbe a 35,90 euro al mese per ciascun figlio minorenne.

Quanto aumenterebbe l’assegno per una famiglia con tre figli

Gli effetti sarebbero più evidenti per le famiglie con più figli minorenni e un Isee nella fascia più bassa. Per un nucleo con tre figli, l’incremento della quota ordinaria sarebbe pari a 17,70 euro al mese, a cui si aggiungerebbero 2,90 euro per la maggiorazione relativa al terzo figlio. L’aumento complessivo ammonterebbe quindi a 20,60 euro al mese, pari a circa 247 euro nell’arco di un anno. L’importo potrebbe aumentare ulteriormente per le famiglie che hanno diritto anche alla maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori.

Quando arriveranno gli aumenti e come rinnovare l’Isee

Gli importi aggiornati decorreranno dal primo gennaio, ma i nuovi valori dovranno essere recepiti dall’Inps attraverso gli aggiornamenti amministrativi previsti. Gli eventuali arretrati potrebbero quindi essere corrisposti con i pagamenti dei mesi successivi. Per ottenere l’importo dell’Assegno unico calcolato sulla propria situazione economica, le famiglie dovranno presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee. In assenza di un Isee valido, l’assegno viene generalmente erogato nella misura minima, ferma restando la possibilità di ottenere gli importi spettanti dopo la presentazione della dichiarazione entro i termini previsti.

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