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Il mito della rivolta sociale e la verità sul caos nelle piazze italiane

Le recenti violenze che hanno infiammato il Nord Italia non sono l’esplosione improvvisa di una collera periferica, di uno sfogo metropolitano, bensì l’epifenomeno di una carsicità disconosciuta o rinnegata: l’impellenza del digitale nel reale. Lo spiazzo urbanistico è il terminale concreto di codici e canali informatici sotterranei, ove la rabbia e l’aggressività sono coltivati e ingegnerizzati a suon di clic prima di tradursi in sassi e vetrine infranti assieme alla narrazione del falso spontaneismo giovanile. Dietro la maschera della reazione istintiva si cela una regia meticolosa, capace di smobilitare frange delinquenziali e trasformare il disagio – vero o indotto – in guerriglia urbana orientata. Da cui segue un paradosso tutto italiano: un “patriottismo costituzionale acritico” che venera a parole “la Costituzione più bella del mondo”, ma ostile nel realizzarne persino i fondamentali.

L’articolo 17 sancisce il diritto di riunirsi “pacificamente e senza armi”, un limite invalicabile che i professionisti del disordine calpestano sistematicamente, pretendendo che l’illegalità venga derubricata a comprensibile dissenso. Vien pur tuttavia da chiedersi: perché proprio ora? Cui bono? La risposta non risiede nelle dinamiche del welfare, ma nei manuali di guerra ibrida. La destabilizzazione risponde ai precisi interessi di un movimento filorusso – che in Italia ha radici antiche – mirante alla disgregazione interna dell’Europa: una sorta di ammaliante istigazione al suicidio politico. Iniettare caos nelle liberaldemocrazie occidentali, esasperare le polarizzazioni e logorare l’ordine pubblico, minare la percezione di sicurezza, sono i binari di un conflitto asimmetrico in cui le piazze europee diventano i teatri di uno scontro geopolitico per procura. Sul versante opposto, d’altronde, tutto ciò non potrebbe mai accadere: in Russia, in Iran, in Cina, le contestazioni vengono soffocate sul nascere.

Il supposto pretesto economico – volto a trovare un’eziologia sociale all’episodica violenza – fatica a reggere. I dati macroeconomici evidenziano piuttosto un eccessivo e diffuso risparmio privato delle famiglie, i cosiddetti “poveri benestanti” descritti da Alberto Brambilla (Corriere della Sera, L’Economia, 02-02-2026): un immenso patrimonio liquido bloccato dalla paura – sintomo di una crisi di fiducia e di prospettive – non certo di una miseria materiale assoluta tale da giustificare la brutalità delle sommosse. Ciò che manca è, invece, la declinazione liberale della “libertà nella responsabilità” – quel principio tanto caro a Emma Bonino – secondo cui ogni diritto deve essere esercitato in prospettiva di rispondere degli effetti etici e civili da esso prodotti. Al contrario, assistiamo al tentativo d’accatto di piegare lo “scire per causas” – sempre ben condito di retorica criminologica veteromarxista – al fine di confezionare una qualche causa di giustificazione intrinseca degli agiti delinquenziali.

Sociologi e filosofi sedicenti progressisti corrono a spiegare le “radici profonde” del malessere, compiendo un tragicomico errore logico-giuridico: equiparare lo sfasciare una vetrina all’ingiustizia di un salario da fame. Essi confondono – forse deliberatamente – un contratto squilibrato con un illecito descritto dal codice penale. Senza ovviamente criticare o perlomeno scomodare l’inutilità bellicosa di un sindacato militante ormai ridotto a feticcio ideologico il quale – di quelle retribuzioni miserande – è il principale responsabile. Ma la violenza non è la “rescissione per lesione” di un sinallagma: è un reato. In detto cortocircuito argomentativo, chi sarebbero le vittime? I manifestanti violenti, “presunti esclusi” dal famoso sistema? O i commercianti, i residenti, i lavoratori, gli studenti, i manifestanti pacifici, che hanno subito – senza la suddetta presunzione di esclusione sistemica – una devastazione materiale e psicologica? Il fatto è che nella distruzione si consuma la rivalsa del corpo muto (Leibverstummung), il quale parla in luogo di un discorso ormai amputato: e l’incapacità intellettuale di articolare un pensiero rivendicativo strutturato in parole coerenti si traduce nell’aggressività smodata del corpo che si scaglia contro i simboli di quella agiatezza di cui gode immeritatamente. La verità – illustri commentatori, cari rivoltosi – è che, come direbbe il Marchese Del Grillo, “non c’avete un cazzo da di’…”. Questa è la tragedia. Un’impostura peraltro che non brilla certo per novità. Dov’è l’originalità rispetto al Mark Renton di Trainspotting? I fatti della piazza milanese ricalcano un rifiuto generazionale – e generativo – già visto trent’anni fa:

“Scegliete la vita; scegliete un lavoro; scegliete una carriera; scegliete la famiglia… Scegliete il vostro futuro. Ma perché dovrei fare una cosa del genere? Io ho scelto di non scegliere la vita: ho scelto qualcos’altro”.

Meglio distruggere e adagiarsi nel consueto, quieto e canforaceo vittimismo dal rassicurante retrogusto al “miele-strazio”, insomma, piuttosto che impegnarsi e correre il rischio di fallire come “poveracci” in una società competitiva? È questo il proposito? È questo che si vuole rivendicare? Pare la solita cattiva recita orchestrata dai soliti “cattivi registi”, così racchiusi nella loro ombelicalità autoerotica da non riuscire a distinguere un farabutto da un disgraziato. Quasi 5 milioni di italiani – pari a circa il 9% della popolazione – svolge attività di volontariato; di questi, più di 1 milione è rappresentato da giovani, con la fascia tra i 14 e i 17 anni in netta crescita negli ultimi anni. Sarebbe necessario – ogni tanto, eh, senza esagerazioni, per carità! – esaltare la parte sana di una comunità, premiarla, o anche solamente ricordarla, durante i discorsi pubblici. Tra un vaneggiamento e l’altro, si potrebbe trovare un piccolo spazio anche per loro: ne sono convinto.

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La Shari’a in Italia. Il problema non è la libertà religiosa, ma la sovranità

La costituzione a Padova di una Camera arbitrale islamica italiana ripropone un interrogativo del diritto pubblico europeo: a quali condizioni regole elaborate entro tradizioni religiose possono produrre effetti nell’ordinamento statale? Il dibattito oscilla tra il timore di tribunali paralleli e il richiamo alla libertà religiosa. Entrambe le letture lasciano in ombra il problema dell’autorità.

L’organismo padovano, associazione non riconosciuta, non è un tribunale dello Stato. Il regolamento prevede un arbitrato rituale e, per controversie inferiori a 5.000 euro, decisioni secondo equità ispirate al diritto islamico. Per le decisioni secondo diritto richiama precetti comuni alle nazioni islamiche e, a determinate condizioni, l’interpretazione accolta nel Paese di cittadinanza comune delle parti. L’articolo 822 c.p.c. disciplina la scelta delle norme applicabili e la decisione secondo equità; restano fermi i limiti dell’arbitrabilità, le garanzie del consenso e il controllo sugli effetti del lodo. Ma chi individua quei precetti e con quale autorità?

La Shari’a non è un codice unitario: si articola in scuole e tradizioni interpretative connesse a differenti assetti istituzionali. Identificare una norma richiede una scelta ermeneutica e implica il riconoscimento di un’autorità. La libertà religiosa tutela la professione della fede, senza attribuire automaticamente efficacia civile alle decisioni fondate su precetti confessionali. La questione è politico-costituzionale: investe le condizioni alle quali una pretesa normativa acquista rilevanza giuridica.

La pluralità delle fonti e dei centri di produzione normativa è ormai un tratto strutturale dell’ordinamento italiano, nel quale si intrecciano diritto dell’Unione europea, autonomie territoriali e autonomia privata e collettiva. Il problema non è dunque l’esistenza di norme di diversa provenienza, ma la determinazione delle condizioni della loro rilevanza giuridica. La sovranità si ripropone non sul piano dell’esclusività della produzione normativa, ma su quello della qualificazione e del riconoscimento dei suoi effetti nell’ordinamento costituzionale.

Il diritto comparato aiuta a comprendere la posta in gioco. Nei Paesi musulmani si osserva spesso un processo di statalizzazione dell’Islam: lo Stato organizza e controlla istituzioni religiose. In Egitto il Ministero degli Awqaf interviene sull’amministrazione delle moschee e sulla predicazione; in Marocco il sovrano, Comandante dei credenti, occupa una posizione centrale nell’ordinamento religioso; in Turchia la Diyanet è un’istituzione pubblica competente in materia di culto. Non sono modelli da trasferire in Italia, ma mostrano le differenti configurazioni giuspubblicistiche dell’autorità religiosa.

L’esigenza di identificare gli interlocutori religiosi era già emersa nell’audizione del 14 novembre 2017 dinanzi alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, dedicata alla disciplina delle moschee e degli imam. Allora si discuteva dell’organizzazione del culto; oggi dell’efficacia civile di decisioni arbitrali. Il presupposto rimane: l’autorevolezza riconosciuta entro una comunità religiosa non si traduce di per sé in autorità giuridica nell’ordinamento repubblicano. La mediazione statale emerge del resto in Egitto, dove le controversie familiari sono affidate a giudici statali, e in Marocco, dove la Mudawwana è legge dello Stato.

Le esperienze occidentali confermano l’esigenza di distinguere i piani. Nel Regno Unito una revisione indipendente del 2018 ha esaminato i problemi posti dalle Sharia councils, soprattutto in materia di consenso e tutela delle donne. In Ontario una riforma del 2006 ha limitato gli effetti dell’arbitrato familiare ai procedimenti conformi al diritto canadese. Nella sentenza Molla Sali c. Grecia del 2018, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato una discriminazione successoria legata all’applicazione di regole islamiche. Fattispecie differenti, che impongono di distinguere appartenenza confessionale ed efficacia civile.

Sulla vicenda padovana il Governo ha ribadito al Senato, il 15 ottobre 2026, la piena vigenza dell’ordinamento repubblicano, fissando un principio essenziale. In questa prospettiva, sarebbe utile un approfondimento conoscitivo delle amministrazioni e degli apparati competenti sulla struttura degli organismi arbitrali che richiamano tradizioni religiose o consuetudinarie, sui loro eventuali collegamenti con autorità estere, sui criteri di individuazione delle norme e sulle garanzie offerte alle parti. Una ricognizione consentirebbe di distinguere l’esercizio legittimo dell’autonomia privata da eventuali criticità costituzionali. I criteri di osservazione e controllo dovrebbero essere generali, senza discriminazioni confessionali, pur riservando attenzione alle specificità istituzionali dell’Islam.

Vi è, infine, una dimensione nella quale diritto comparato e geopolitica si incontrano. Quando un organismo italiano richiama interpretazioni della Shari’a maturate in altri ordinamenti, introduce nei rapporti privati criteri normativi elaborati entro differenti strutture di autorità. Ciò non implica, di per sé, interferenze straniere, ma mostra che le norme non circolano indipendentemente dai contesti nei quali hanno acquistato significato e autorevolezza. L’analisi comparata deve spingersi oltre il contenuto delle disposizioni, ricostruendo i rapporti tra produzione normativa, interpretazione e potere.

La Repubblica non è chiamata a stabilire quale sia la corretta interpretazione della Shari’a. Le compete, invece, determinare a quali condizioni e con quali limiti le decisioni che a essa si richiamano possano produrre effetti giuridici nel proprio ordinamento.

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Agenti autonomi e rischi globali, perché la prudenza non basta. Scrive l’amb. Brasioli

Agenti autonomi che sembrano sfuggire al controllo, incidenti di cybersecurity e timori di conseguenze catastrofiche per l’umanità: negli ultimi mesi il dibattito sull’IA oscilla tra problemi concreti e scenari estremi. Occorre prendere sul serio entrambi, distinguendo i comportamenti già osservati — agenti IA che sembrano aggirare i vincoli imposti dai programmatori — dai rischi futuri, ancora incerti. Ma concentrarsi soltanto sulle macchine rischia di lasciare in ombra le decisioni umane che ne rendono più difficile il controllo.

La dinamica più pericolosa non è necessariamente un’IA “malvagia”, ma un sistema internazionale che spinge Stati e imprese a correre più velocemente dei propri controlli. Prima di chiederci se una macchina possa ribellarsi, dovremmo domandarci chi l’abbia autorizzata ad agire, con quali strumenti e sotto quali verifiche.

Per un’impresa, aspettare può significare perdere clienti e quote di mercato. Per un governo, imporre controlli più severi può apparire come un favore alle potenze rivali. La sicurezza diventa così un costo immediato, mentre i suoi benefici restano meno visibili: un incidente evitato non produce annunci, ricavi o primati nazionali. Anche attori consapevoli dei pericoli possono alimentare una corsa rischiosa, se ciascuno considera la propria accelerazione una risposta obbligata a quella degli altri.

La competizione è esplicita. Washington collega la leadership nell’IA alla forza economica, alla sicurezza nazionale e all’influenza internazionale degli Stati Uniti. Pechino inserisce l’IA nella costruzione della propria autonomia tecnologica e nella trasformazione industriale. L’Europa cerca di combinare regole e capacità produttiva, affiancando alla tutela dei diritti investimenti, infrastrutture di calcolo e competenze.

Le strategie divergono, ma rispondono a una preoccupazione comune: la dipendenza dalla tecnologia altrui. Chiedere genericamente prudenza non basta; occorre rendere la sicurezza una condizione della competizione, non una rinuncia affidata alla buona volontà dei singoli, né tantomeno alle aziende private.

Con gli agenti autonomi, l’esigenza diventa più urgente. Un sistema autorizzato a eseguire codice, utilizzare credenziali o intervenire su servizi esterni può trasformare un errore in una sequenza di azioni: una risposta inesatta può già provocare gravi danni. 

Non serve attribuire alle macchine intenzioni umane. Basta che trovino una soluzione efficace rispetto al risultato richiesto, ma incompatibile con i limiti che avrebbe dovuto rispettare. La domanda non è soltanto quanto sia affidabile il modello: è quanto danno possa produrre prima che qualcuno intervenga.

Da qui dovrebbero partire tre scelte politiche.

La prima è separare lo sviluppo dalla verifica. I test interni sono necessari, ma non possono esaurire il controllo sui sistemi con conseguenze rilevanti. Servono valutazioni indipendenti e accessi tecnici adeguati. La riservatezza industriale va tutelata, senza trasformarla in uno scudo contro ogni scrutinio.

La seconda è rendere esplicita la responsabilità di autorizzare le azioni. Chi concede a un agente l’accesso a una rete o la possibilità di modificare un sistema deve rispondere di quella scelta. Permessi circoscritti, registrazioni verificabili e possibilità di revoca devono precedere l’impiego, non seguire un incidente.

La terza è costruire una cooperazione minima tra rivali. Non occorre condividere segreti industriali per concordare procedure di segnalazione degli incidenti, criteri confrontabili di valutazione e contatti nelle emergenze.

In questo quadro può essere utile il lavoro del Panel scientifico indipendente delle Nazioni Unite sull’IA (un gruppo di 40 esperti indipendenti incaricato di valutare opportunità, rischi e impatti dell’intelligenza artificiale): non un’autorità sovranazionale di governo, ma un organismo chiamato a fornire una base scientifica condivisa per orientare le decisioni politiche e regolatorie. 

La scelta non è tra correre e fermarsi, ma tra governare l’innovazione e inseguirne le conseguenze: la leadership tecnologica si misura anche nella capacità di valutare i rischi e definire le responsabilità prima dell’impiego dei sistemi di IA, non soltanto dopo un incidente.

(Avvertenza dell’autore: le opinioni contenute in questo articolo sono espresse a titolo personale e non sono attribuibili al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano)

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La sovranità dei droni si decide nei materiali. L’analisi di Zuccalà

Nel dibattito europeo sui droni si discute soprattutto di capacità produttiva, investimenti e rapidità di sviluppo. Molto meno di ciò che ne determina l’affidabilità operativa: i materiali. Un mezzo senza equipaggio che opera in mare, in montagna o nel deserto è esposto a condizioni capaci di comprometterne le prestazioni anche senza provocare danni strutturali. Una lente velata dalla salsedine, un contatto corroso o un pannello coperto di polvere sono sufficienti a interrompere una missione, con conseguenze sulla sicurezza e sui costi di gestione.

La Commissione europea stima per il 2030 un mercato continentale dei droni da 14,5 miliardi di euro, con 145.000 nuovi posti di lavoro. Per l’Italia, la questione non riguarda soltanto la partecipazione a questa crescita, ma il ruolo da occupare nella filiera: assemblare componenti sviluppati altrove oppure controllare tecnologie che determinano la durata, l’efficienza e l’autonomia delle piattaforme? La sovranità industriale in questo settore si misura nella seconda opzione, e passa anche da innovazioni poco visibili, come la protezione avanzata delle superfici.

La storia che vorrei raccontare comincia lontano dal cielo. All’inizio del 2024, sul sommergibile Gianfranco Gazzana Priaroggia della Marina Militare, è stata avviata una sperimentazione su un trattamento nanotecnologico applicato al periscopio d’attacco. L’obiettivo era risolvere un problema operativo concreto: impedire che acqua marina e depositi salini compromettessero la qualità delle immagini e rallentassero le operazioni, aumentando l’esposizione del battello.

Per circa quaranta giorni, tra prove in porto e in mare aperto, abbiamo osservato il comportamento del rivestimento. L’acqua scorreva più rapidamente sulla lente, la sedimentazione salina risultava minima e i depositi residui venivano rimossi dal movimento del periscopio durante l’immersione. La qualità delle immagini rimaneva inalterata o migliorava rispetto alla superficie non trattata. Osservazioni qualitative, ma sufficientemente incoraggianti da suggerire un’applicazione più ampia: trasferire quella protezione alle ottiche, ai sensori e alle strutture dei sistemi senza equipaggio.

Il passaggio successivo è stato affidato alla ricerca e alle verifiche di laboratorio, attraverso protocolli sviluppati anche con il contributo del mondo universitario, tra cui il Politecnico di Torino. Le prove hanno riguardato corrosione salina, abrasione, calore, umidità e radiazioni ultraviolette. Un trattamento per il vetro ha superato diecimila passaggi di spugna abrasiva; sui pannelli fotovoltaici sono stati registrati incrementi della produzione energetica fino al 3,99% in simulazione solare. Lo spessore misurato di uno dei rivestimenti, appena 76,7 nanometri, rende possibile una protezione senza aggravio significativo di peso, requisito essenziale per piattaforme nelle quali ogni variazione incide sull’autonomia.

Nel maggio 2026, a Bagnoli, sono stati presentati i primi droni dotati di finiture protettive nanotecnologiche sviluppate attraverso questo percorso. È stato il passaggio simbolico e industriale dagli abissi al cielo, con prospettive di applicazione anche ai sistemi terrestri e marini.

Sono convinta che quanto realizzato abbia oggi caratteristiche potenzialmente uniche nel panorama internazionale. Non conosco esperienze analoghe nelle quali una forza armata, la ricerca universitaria e un’impresa privata abbiano contribuito a sviluppare, partendo da un sommergibile operativo, una tecnologia di protezione successivamente trasferita ai droni e sottoposta a verifiche secondo standard internazionali. È un risultato che nasce dalla manifattura e dalla ricerca italiane e che potrebbe diventare un riferimento ben oltre i nostri confini. Le condizioni ambientali che abbiamo affrontato sono le stesse con cui devono confrontarsi operatori nel Mediterraneo, nei teatri desertici e in numerosi altri contesti operativi.

Per me questo percorso ha anche un significato personale. Il Polo Nazionale Droni, che presiedo, è una realtà italiana guidata da una donna, e questo suo primo progetto internazionale rappresenta un risultato concreto in un settore, quello della difesa e delle tecnologie unmanned, nel quale la presenza femminile ai vertici resta limitata. Ho imparato quanto sia importante costruire credibilità attraverso competenze, sperimentazione e risultati verificabili, soprattutto in ambienti tradizionalmente maschili. Credo che questa esperienza dimostri come l’imprenditoria femminile possa contribuire direttamente allo sviluppo di tecnologie strategiche, offrendo anche un esempio alle nuove generazioni di ricercatrici e imprenditrici italiane.

Al di là della dimensione personale, il valore del progetto risiede soprattutto nel modello che lo ha reso possibile. La Marina Militare ha contribuito con un banco di prova operativo e competenze specialistiche; il mondo universitario ha sviluppato protocolli scientifici; l’iniziativa privata ha formulato e prodotto i trattamenti. Il Polo Nazionale Droni può ora favorire il collegamento tra questa esperienza e una rete più ampia di costruttori, operatori e istituzioni. È una filiera interamente italiana, nella quale la collaborazione tra pubblico, ricerca e industria diventa uno strumento concreto di autonomia tecnologica.

Questo modello merita attenzione anche oltre il settore dei droni. L’Italia possiede competenze avanzate nella scienza dei materiali e nella manifattura specializzata, ma spesso fatica a trasformarle in vantaggi industriali duraturi. La competizione internazionale non si gioca esclusivamente sulla capacità di produrre piattaforme complete: riguarda anche il controllo delle tecnologie abilitanti, capaci di migliorarne le prestazioni e ridurne i costi lungo l’intero ciclo di vita. È anche in questi segmenti che il Made in Italy può costruire una posizione distintiva.

Il percorso, naturalmente, non è concluso. Sono ancora in corso le prove sull’adesione del ghiaccio, sulla protezione dei compositi e sulla resistenza alla nebbia salina. Mancano dati sistematici provenienti da droni impegnati in missioni reali. La prossima fase prevede test in volo su flotte di operatori partner, con misurazioni delle ore di fermo, dei guasti e dell’autonomia. Saranno questi risultati a stabilire ulteriormente portata industriale della tecnologia e la sua capacità di affermarsi sui mercati internazionali.

La sfida finale riguarda dunque la capacità di trasformare una sperimentazione promettente in uno standard industriale internale. Servono procedure di qualificazione, collaborazione con i costruttori e opportunità di verifica operativa, anche attraverso la committenza pubblica. Senza questi passaggi, il rischio è ripetere una debolezza ricorrente del sistema italiano: sviluppare innovazioni di qualità senza riuscire a portarle su scala globale.

Per questo il Polo Nazionale Droni intende coinvolgere operatori, imprese e centri di ricerca nella prossima fase di sperimentazione. L’obiettivo è dimostrare che una tecnologia sviluppata in Italia può contribuire a definire nuovi criteri di affidabilità per i sistemi senza equipaggio.

La sovranità tecnologica non si misura soltanto nel numero di droni che un Paese riesce a produrre. Si misura anche nella capacità di controllare ciò che permette loro di funzionare più a lungo, in condizioni più difficili e con maggiore efficienza. A volte, il vantaggio strategico può essere racchiuso in uno strato di materiale spesso pochi nanometri.

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