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Stop al bollo auto, strutturale dal 2027: quali veicoli rientrano nell’esenzione dalla tassa

Lo stop al bollo auto sembra che non si fermerà al 2027. La misura introdotta nell’ultima sessione autunnale diventerà strutturale a partire dalla nuova legge di Bilancio. Lo ha confermato la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa a margine dell’approvazione del testo.

L’iter parlamentare della Manovra sembra proseguire senza modifiche sostanziali del testo base in commissione alla Camera. Ecco quindi i requisiti tecnici che devono rispettare i veicoli che a partire dal prossimo anno rientrano nell’area di esenzione permanente.

Quali veicoli rientrano nel taglio del bollo auto

Il criterio guida scelto dal Governo si basa sulla potenza del veicolo. L’esenzione strutturale riguarderà:

  • automobili con potenza inferiore o uguale a 80 kW (circa 108 cavalli);
  • motocicli e ciclomotori.

La soglia dei 80 kW permette di coprire una platea molto larga di automobilisti: le stime indicano che il beneficio coinvolgerà il 70% del parco auto circolante in Italia, intercettando principalmente le utilitarie e le vetture da città usate dalle famiglie e dai lavoratori pendolari.

Si tratta di un cambio di passo notevole rispetto alle prime ipotesi, che ipotizzavano paletti legati al reddito Isee o a cilindrate minime. Con il fissaggio dell’asticella a 80 kW la platea dei beneficiari cresce in maniera esponenziale, arrivando a coinvolgere quasi 28 milioni di veicoli su un totale di circa 40 milioni di auto circolanti in Italia.

Le auto più vendute che non pagheranno il bollo

Considerando il limite di potenza fissato a 80 kW, la misura d’esenzione comprende quasi tutti i modelli più venduti nel segmento delle utilitarie e delle citycar in Italia. Nella tabella seguente sono riportati alcuni dei modelli più diffusi che rientrano nella soglia d’esenzione:

Modello di auto Motorizzazioni esenti Potenza
Fiat Panda e Lancia Ypsilon 1.0 Hybrid 70 CV (51 kW)
Citroën C3 e Peugeot 208 1.2 PureTech 75 CV (55 kW) e 100 CV (74 kW)
Dacia Sandero 1.0 SCe e 1.0 ECO-G (GPL) 65 CV (48 kW) e 100 CV (74 kW)
Toyota Yaris 1.0 Benzina (varianti base) 72 CV (53 kW)
Volkswagen Polo e Renault Clio 1.0 MPI / TSI e 1.0 TCe Fino a 100 CV (sotto gli 80 kW)
Fiat 500 e 500X 1.0 Mild-Hybrid e versioni d’ingresso 70 CV (51 kW) e d’ingresso sotto i 95 CV

Restano invece escluse dall’esenzione le vetture di fascia media e alta, i SUV di grande cilindrata e le motorizzazioni sportive che superano la soglia dei 108 cavalli di potenza.

Come viene finanziata la misura e le ipotesi di ampliamento

Trattandosi di una misura permanente, la copertura finanziaria nell’architettura della Manovra poggia su diverse voci di gettito. Tra i canali di finanziamento figura anche il gettito derivante dalle nuove risorse sull’auto, compresi i proventi legati alla personalizzazione delle targhe automobilistiche.

Nel corso del dibattito parlamentare resta aperto il confronto su un eventuale ampliamento della platea dei beneficiari. Tra le ipotesi allo studio del Parlamento c’è l’innalzamento del limite di potenza per le famiglie numerose con veicoli da 6 a 9 posti.

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Cedolare secca al 5% e all’1% per gli under 35, cosa cambia per chi affitta casa dal 2027

Il pacchetto casa della Manovra 2027 modifica le aliquote della cedolare secca sugli affitti.

La cedolare secca resta al 21% sugli affitti tradizionali, ma può calare al 5% o addirittura all’1% per una specifica categoria.

Cedolare secca al 5% sugli affitti a canone concordato

La prima novità riguarda i contratti abitativi a canone concordato. Attualmente, chi sceglie la cedolare secca per questo tipo di locazione paga un’imposta pari al 10% del canone annuo.

Per capirci: un ipotetico affitto da 850 euro al mese si traduce su base annuale in un incasso per il proprietario di casa di 10.200 euro, sul quale va pagata una cedolare secca da 1.020 euro. Sempre a patto che si opti per questa opzione.

Dal 2027, secondo quanto previsto dal Ddl di Bilancio, l’aliquota scenderebbe al 5%. E sull’esempio considerato, si andrebbe a pagare 510 euro, ovvero la metà.

Va specificato: il canone concordato non viene stabilito liberamente fra le parti (locatario e locatore) ma deve rispettare le fasce definite dagli accordi territoriali stipulati tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini.

Questi accordi tengono conto di diversi elementi, tra cui la zona in cui si trova l’immobile, la superficie e le caratteristiche dell’abitazione. Il risultato è un canone generalmente inferiore a quello applicato sul mercato libero. Si applicano poi altri sconti relativi all’Imu. La riduzione fiscale punta a compensare il proprietario per il prezzo calmierato. Il patto fra le parti è il seguente: il padrone di casa accetta di incassare un affitto più basso, ma in cambio paga meno tasse.

Cedolare secca all’1% per chi affitta ai giovani

Ma la novità più rilevante riguarda i proprietari che affittano a inquilini con un’età non superiore a 35 anni.

Per i contratti a canone concordato che rispettano i requisiti di legge, la Manovra 2027 introduce una cedolare secca all’1%.

Tornando al nostro ipotetico affitto da 850 euro al mese, in questo caso la cedolare secca da pagare su base annua è pari ad appena 102 euro.

L’obiettivo è favorire l’accesso alla locazione da parte dei giovani, che possono avere maggiori difficoltà a sostenere i prezzi del mercato libero o a offrire le garanzie richieste dai proprietari.

Secondo le indicazioni attualmente disponibili, non sarebbe previsto un limite di reddito per accedere alla misura. Ma ciò dovrà essere confermato durante il passaggio parlamentare: il testo della Manovra emerso dal Cdm, infatti, dovrà essere vagliato da Camera e Senato, dove arriveranno specifiche, ma anche eventuali modifiche e correzioni.

Questioni aperte

Restano da chiarire anche anche alcune questioni operative: per esempio, se l‘età dell’inquilino sia determinante soltanto al momento della firma oppure anche durante tutta la durata del contratto. Che succede, infatti se l’affittuario alla firma del contratto ha 34 anni e poi, l’anno successivo, ne compie 35? L’aliquota rimane all’1% o scatta la maggiorazione al 5%?

Bisognerà inoltre capire come debbano essere gestite le locazioni con più intestatari di età differenti (ad esempio due fidanzati, uno di 36 anni e l’altro di 34).

C’è poi da scoprire cosa accade agli affitti che riguarda le frazioni di immobili. Soprattutto nelle città universitarie, infatti, gli affitti possono riguardare solo singole stanze, con uso garantito di cucina, bagno, aree comuni e pertinenze. Bisognerà capire se un singolo appartamento possa essere affittato secondo modalità differenti a persone di età differente.

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Pensione all’estero ex dipendenti pubblici, perché ci pagano le tasse lo stesso

Per un numero crescente di lavoratori italiani vicini al pensionamento, la prospettiva di trasferirsi oltre confine rappresenta una scelta strategica per garantire un potere d’acquisto maggiore, godere di un clima favorevole o semplicemente iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Quando si affronta il tema della pensione all’estero, tuttavia, emerge una profonda e spesso inaspettata spaccatura tra il destino dei lavoratori che provengono dal comparto privato e quello riservato agli ex dipendenti pubblici.

Se per il settore privato l’espatrio fiscale costituisce una strada relativamente consolidata e ricca di opportunità di pianificazione tributaria, chi ha trascorso la propria carriera nelle fila della Pubblica Amministrazione – dagli insegnanti al personale sanitario, dalle forze dell’ordine ai funzionari ministeriali ed enti locali – si trova ad affrontare una realtà nettamente diversa. Molti ex dipendenti statali scoprono soltanto a cose fatte che il proprio assegno pensionistico continua a subire la scure del fisco italiano, azzerando quasi del tutto i vantaggi fiscali sperati nel Paese di destinazione.

Capire le motivazioni alla base di questa disparità, analizzare il quadro normativo internazionale e individuare le rare eccezioni ancora praticabili è essenziale per chiunque intenda pianificare una pensione all’estero provenendo dal pubblico impiego.

Pensione all’estero, la matrice del problema

La ragione per cui i dipendenti pubblici in pensione vengono trattati in modo differente rispetto al settore privato non risiede in un’arbitraria decisione dell’INPS o in una recente legge di bilancio nazionale. La causa va ricercata nell’impalcatura dei trattati internazionali volti a evitare le doppie imposizioni fiscali, gran parte dei quali ricalca lo schema proposto dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Nelle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con le singole nazioni estere, la ripartizione della potestà tributaria si fonda su due pilastri concettuali nettamente distinti:

  • principio della residenza (articolo 18 del modello OCSE). Questo criterio si applica alla generalità delle pensioni del settore privato, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. In base a tale norma, le somme erogate dagli enti previdenziali sono imponibili in via esclusiva nello Stato in cui il pensionato stabilisce la propria residenza fiscale effettiva. Di conseguenza, l’INPS accredita l’importo al lordo dell’Irpef e le imposte vengono dovute unicamente secondo le aliquote dell’ordinamento ospitante;
  • principio dello Stato erogatore o della fonte (articolo 19 del modello OCSE). Questo principio regola espressamente i trattamenti erogati a fronte di servizi resi allo Stato o a un suo ente locale. La norma stabilisce che le retribuzioni e le pensioni corrisposte da una Pubblica Amministrazione rimangono imponibili esclusivamente nello Stato da cui provengono, indipendentemente da dove il beneficiario scelga di dimorare.

La ratio giuridica dell’articolo 19 è di natura storica e legata al concetto di sovranità statale. Poiché la risorsa economica, erogata sotto forma di pensione pubblica, trae origine dalla fiscalità generale del Paese d’origine per remunerare una funzione svolta al servizio della collettività nazionale, lo Stato erogatore intende mantenere il diritto intangibile di applicare le proprie imposte su quelle stesse somme.

L’impatto pratico sulle scelte di trasferimento

L’effetto immediato di questa architettura normativa è una drastica limitazione della libertà di movimento e di ottimizzazione fiscale per i dipendenti pubblici. Un ex lavoratore del settore privato ha la possibilità di valutare un ventaglio ampissimo di destinazioni europee ed extra-europee che offrono regimi agevolati o aliquote sostitutive molto basse sulla pensione lorda.

Al contrario, gli ex appartenenti alla PA che scelgono di trasferire la propria residenza in mete celebri per la loro attrattività fiscale – come il Portogallo, la Grecia, Cipro, la Spagna o l’Albania – continuano a subire la ritenuta Irpef alla fonte da parte dell’INPS, calcolata con le aliquote progressive e le addizionali regionali e comunali italiane.

Il rischio concreto della doppia imposizione

Uno dei problemi operativi più complessi derivanti da questa situazione riguarda la gestione del prelievo fiscale nei Paesi che adottano il principio della tassazione sul reddito mondiale (worldwide income principle). Se uno Stato estero prevede per legge la tassazione di tutti i redditi percepiti dai propri residenti fiscali, inclusi quelli esteri, la pensione dell’ex dipendente pubblico rischia di essere colpita due volte: una prima volta in Italia tramite ritenuta alla fonte e una seconda volta nel Paese di residenza.

Per evitare che la somma dei prelievi eroda drammaticamente l’assegno previdenziale, il contribuente deve avvalersi del meccanismo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Questo strumento permette di detrarre dalle imposte dovute nel Paese di residenza l’importo già versato al fisco italiano, ma richiede un contenzioso o una complessa gestione burocratica in sede di dichiarazione dei redditi, senza azzerare l’impatto dell’Irpef originaria.

Le uniche vie d’uscita: Paesi eccezione e cambio di cittadinanza

Sebbene la regola generale segnali un blocco quasi totale dei benefici fiscali, esistono scenari specifici in cui un ex lavoratore statale può effettivamente ottenere la detassazione dell’assegno italiano sulla sua pensione all’estero.

I quattro Paesi in deroga al modello standard

Nel vasto panorama delle convenzioni bilaterali firmate dall’Italia, si registrano rare eccezioni strutturali in cui il testo sottoscritto deroga all’impostazione rigida dell’articolo 19 OCSE. Allo stato attuale, la piena defiscalizzazione in Italia per un ex dipendente pubblico è concessa soltanto qualora ci si trasferisca in uno dei seguenti quattro Paesi:

  • Tunisia. Rappresenta la destinazione più vicina e storicamente più fruibile per i pensionati pubblici italiani. La convenzione bilaterale consente la tassazione nel Paese africano dove, grazie a un regime fiscale locale particolarmente favorevole, la quota imponibile delle pensioni estere viene fortemente ridotta, traducendosi in un prelievo effettivo minimo;
  • Australia. La convenzione bilaterale prevede la possibilità di spostare la tassazione nello Stato di approdo, ma richiede il soddisfacimento di stringenti requisiti di residenza e di status di visto;
  • Cile. Accordo che attribuisce la potestà tributaria allo Stato di residenza, superando il principio della fonte per la componente pubblica;
  • Senegal. Presenta un’impostazione analoga che consente la tassazione esclusiva nel Paese africano previa dimostrazione dell’effettiva residenza fiscale.

Per tutte le altre destinazioni mondiali non incluse in questo ridottissimo elenco, per gli ex dipendenti pubblici si applica inesorabilmente la trattenuta Irpef italiana.

Il fattore cittadinanza

L’altra clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 19 del Modello OCSE per sbloccare la tassazione estera della pensione pubblica è legata al possesso della cittadinanza del Paese ospitante.

La norma stabilisce che, se l’ex dipendente della PA acquisisce la cittadinanza dello Stato in cui ha trasferito la propria residenza fiscale (e in alcuni trattati, se non è più unicamente cittadino italiano), la potestà tributaria passa allo Stato di residenza. Si tratta tuttavia di un percorso lungo, articolato e complesso, che richiede anni di permanenza continuativa all’estero e il rispetto di rigorosi iter burocratici nazionali, rendendo questa opzione impraticabile nel breve periodo per chi si è appena affacciato all’età pensionabile.

Prospettive di riforma e la complessità diplomatica

La profonda disparità di trattamento tra comparto privato e pubblico è da anni al centro delle rivendicazioni delle sigle sindacali e delle associazioni dei pensionati. La richiesta ricorrente è quella di equiparare tutti i lavoratori e garantire pari libertà di scelta nell’espatriare senza subire penalizzazioni fiscali differenziate.

Tuttavia, realizzare questo cambiamento è estremamente complesso. Trattandosi di norme fissate da trattati internazionali bilaterali, l’Italia non può intervenire unilateralmente con una legge nazionale per modificare il regime fiscale dei propri ex dipendenti che risiedono all’estero. Ogni eventuale modifica richiederebbe la riapertura dei canali diplomatici, la rinegoziazione formale di ciascuna convenzione con i singoli Stati esteri e la ratifica da parte dei rispettivi Parlamenti.

Per questa ragione, la materia rimane ancorata agli attuali vincoli internazionali. Chiunque abbia svolto la propria attività lavorativa nel settore pubblico e accarezzi l’idea di fruire della pensione all’estero deve necessariamente valutare con estremo rigore la propria posizione. Prima di effettuare passi definitivi, come l’iscrizione all’AIRE o la disdetta di contratti d’affitto in Italia, risulta indispensabile consultare i testi delle convenzioni bilaterali e rivolgersi a professionisti specializzati in fiscalità internazionale per evitare sgradite e costose sorprese.

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Bonifici genitori figli, quando si paga tassa 8% e chi è esente: la sentenza

Un bonifico da genitori a figlio può essere soggetto ad una tassa sulle donazioni fino all’8%, ma soltanto in presenza di determinate condizioni. Non tutti i trasferimenti di denaro tra familiari sono tassati e, per stabilire quando scatta il pagamento, occorre considerare la natura dell’operazione e le circostanze in cui viene effettuata. A chiarire la questione è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 15315 del 20 maggio 2026, relativa a un trasferimento patrimoniale di oltre 8,2 milioni di euro da una madre alla figlia. I giudici hanno confermato la tassazione dell’operazione come liberalità indiretta, con l’applicazione dell’aliquota dell’8% prevista in specifici casi di accertamento fiscale.

Bonifici ai figli, quando scatta l’imposta dell’8%

La questione riguarda le cosiddette liberalità indirette, cioè trasferimenti attraverso i quali una persona arricchisce un’altra senza ricorrere necessariamente a un tradizionale atto di donazione. L’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni disciplina l’accertamento fiscale di queste operazioni.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate può intervenire quando l’esistenza della liberalità emerge dalle dichiarazioni rese dall’interessato durante procedimenti di accertamento tributario. In queste circostanze, l’imposta può essere applicata con un’aliquota dell’8% sulla parte che supera l’eventuale franchigia prevista dalla legge.

Non è quindi sufficiente che un genitore trasferisca denaro al figlio per far scattare automaticamente la tassazione. Occorre verificare che l’operazione costituisca effettivamente un trasferimento gratuito di ricchezza e che sussistano le condizioni richieste dalla normativa.

Il caso degli 8,2 milioni di euro trasferiti dalla madre alla figlia

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda una contribuente che aveva ricevuto dalla madre denaro e attività finanziarie per un valore superiore a 8,2 milioni di euro. Le disponibilità provenivano dall’estero e il trasferimento era emerso durante verifiche fiscali.

La beneficiaria aveva sostenuto che le somme ricevute non costituissero reddito imponibile. Nel procedimento era stata inoltre prospettata la possibilità che si trattasse di un prestito senza interessi.

In assenza di elementi sufficienti per provare l’esistenza di un effettivo prestito, i giudici hanno ricondotto l’operazione a una liberalità indiretta. La Cassazione ha quindi confermato la legittimità dell’imposta di donazione applicata con l’aliquota dell’8%. Durante un accertamento, il Fisco può infatti valutare la sostanza dell’operazione e non soltanto la causale indicata per il trasferimento.

Bonifici per università, affitto e spese quotidiane: quando non si pagano tasse

Molti bonifici tra genitori e figli sono destinati al sostegno economico familiare. È il caso dei contributi per le spese universitarie, l’affitto, le cure mediche o altre necessità quotidiane. Questi pagamenti non comportano automaticamente l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.

La normativa prevede infatti esclusioni per determinate liberalità, tra cui quelle di modico valore e le spese che rientrano negli obblighi familiari.Per  stabilire se una donazione sia di modico valore, però, non esiste una soglia economica uguale per tutti. Occorre valutare l’importo trasferito rispetto alle condizioni economiche e patrimoniali di chi effettua il pagamento.

Un contributo di alcune centinaia di euro destinato alle spese di studio presenta quindi caratteristiche differenti rispetto a una donazione di diverse centinaia di migliaia di euro.

Bonifico dei genitori per comprare casa, le regole fiscali

Una situazione frequente riguarda i genitori che aiutano i figli ad acquistare un’abitazione. Il sostegno economico può consistere in un bonifico al figlio oppure nel pagamento diretto di una parte del prezzo al venditore. In questi casi è importante distinguere la donazione di una somma di denaro dalla liberalità indiretta collegata all’acquisto dell’immobile.

La normativa prevede specifiche ipotesi di esclusione dall’imposta sulle donazioni per i trasferimenti collegati ad atti immobiliari soggetti a imposta di registro o Iva, quando vengono rispettate le condizioni richieste. Non basta però dichiarare genericamente che il denaro è destinato all’acquisto della prima casa. È necessario che il collegamento tra il contributo economico e la compravendita sia effettivo e documentabile. Per farlo bisogna considerare quindi il bonifico, il contratto preliminare, il rogito notarile e le prove dei pagamenti effettuati.

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Bollo auto, con esenzione c’è chi risparmia 9 volte di più. Il taglio accise premia i ricchi

L’esenzione del bollo auto prevista per il 2027 favorisce soprattutto le famiglie con minori disponibilità economiche, mentre il taglio delle accise sui carburanti produce vantaggi maggiori, in valore assoluto, per quelle più ricche. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che ha confrontato gli effetti delle due misure sul bilancio delle famiglie italiane. Secondo il Focus 5/2026, la cancellazione del bollo per una sola automobile con potenza fino a 80 kW, oppure per un motociclo nei casi previsti, comporta una riduzione media dello 0,36% della spesa familiare. Il beneficio è però distribuito in modo diverso tra le fasce di reddito. Per il 10% delle famiglie economicamente più svantaggiate, il risparmio arriva allo 0,9% della spesa complessiva, mentre per il 10% più benestante si ferma allo 0,1%.

Esenzione bollo auto 2027, quanto risparmiano le famiglie

La misura introdotta dal decreto-legge 162 del 17 settembre 2026 prevede l’esenzione dal bollo per un solo veicolo regolarmente assicurato, in presenza di specifici requisiti. Per le automobili il limite di potenza è fissato a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli. Sono ammesse le vetture alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altre forme di propulsione.

L’agevolazione può riguardare anche motocicli e ciclomotori, purché il contribuente non sia già soggetto al pagamento del bollo per un’automobile agevolabile. Secondo la relazione tecnica del Governo, il risparmio medio stimato è di 168,40 euro per le automobili e di 59 euro per le moto.

Esenzione bollo auto, chi risparmia di più

L’Ufficio parlamentare di bilancio calcola che il provvedimento possa interessare il 63% delle famiglie italiane. Il beneficio economico ha un’incidenza maggiore sui bilanci meno elevati, perché una somma simile rappresenta una quota più consistente delle spese annuali di chi dispone di risorse limitate.

Per valutare gli effetti dell’esenzione, l’Upb ha suddiviso le famiglie italiane in dieci gruppi, chiamati decili, in base alla capacità di spesa. Nel primo decile si trova il 10% delle famiglie con il livello di spesa più basso, mentre nell’ultimo rientra il 10% con le disponibilità più elevate.

L’analisi mostra che l’eliminazione del bollo riduce la spesa complessiva dello 0,9% per le famiglie del primo gruppo, un beneficio pari a circa due volte e mezzo quello medio nazionale. L’incidenza diminuisce progressivamente all’aumentare delle risorse economiche.

Taglio accise benzina, perché favorisce le famiglie più ricche

Il risultato cambia considerando la riduzione delle accise sui carburanti.

Secondo le analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli sconti generalizzati su benzina e gasolio producono un beneficio economico più elevato, in valore assoluto, per le famiglie che consumano più carburante.

Il motivo riguarda il funzionamento delle accise, che sono imposte applicate ai consumi. Chi utilizza maggiormente l’automobile oppure dispone di più veicoli può ottenere un risparmio complessivo superiore rispetto a chi effettua pochi rifornimenti.

L’incidenza del taglio delle accise sulla spesa familiare rimane invece relativamente uniforme tra le diverse fasce economiche, oscillando tra lo 0,2% e lo 0,3%. Il bollo auto funziona diversamente, perché viene calcolato principalmente sulla potenza del veicolo e su altri parametri fiscali, indipendentemente dai chilometri percorsi. Il proprietario deve quindi pagarlo anche quando utilizza poco l’automobile.

Questa differenza spiega perché le due misure, pur essendo entrambe destinate agli automobilisti, producano effetti distributivi differenti.

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Rimborso 730 con la Naspi nel 2026, i casi nei quali l’INPS blocca o rifiuta il pagamento

Tra i principali vantaggi della presentazione del Modello 730 a credito vi è la possibilità di recuperare in tempi brevi le somme spettanti per spese sanitarie, detrazioni edilizie o carichi di famiglia. Per i lavoratori disoccupati che percepiscono la Naspi, il meccanismo teorico è semplice: l’INPS agisce da sostituto d’imposta e accredita il saldo direttamente sull’assegno mensile nella prima finestra utile successiva all’elaborazione della dichiarazione. Tuttavia, può capitare che la mensilità attesa arrivi senza alcuna traccia del conguaglio Irpef. Di fronte al mancato accredito, la domanda sorge spontanea: per quale motivo il rimborso 730 non è stato erogato sulla Naspi e dove sono finiti i soldi?

Non veder comparire l’importo sul proprio conto non significa aver perso il credito fiscale. Indica però che il flusso automatico tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS ha incontrato un ostacolo.

Come funziona il conguaglio fiscale sulla disoccupazione

L’indennità Naspi è considerata dalla normativa fiscale un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Per questa ragione, l’INPS è tenuto ad applicare le ritenute Irpef sui sussidi erogati, operando a tutti gli effetti come un datore di lavoro.

Quando si presenta il Modello 730 indicando l’INPS come sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate trasmette all’ente previdenziale il Modello 730-4, ossia il documento contabile che certifica l’ammontare del credito da rimborsare (o del debito da trattenere). Se il flusso si svolge regolarmente, l’INPS recepisce il dato e dispone la liquidazione nell’assegno di disoccupazione elaborato nel mese successivo a quello di ricezione del prospetto.

Se la mensilità di Naspi successiva all’invio della dichiarazione viene pagata con l’importo ordinario senza alcuna voce integrativa, significa che l’INPS ha notificato un diniego dell’assistenza fiscale o che la dichiarazione è stata bloccata prima di giungere a destinazione.

Le cause principali: perché l’INPS rifiuta il rimborso 730?

L’INPS non applica i conguagli in modo discrezionale, ma deve attenersi a precisi paletti amministrativi. Qualora riscontri un’incompatibilità, l’ente invia un rifiuto telematico all’Anagrafe Tributaria entro 5 giorni dalla ricezione del prospetto e si sfila dal ruolo di sostituto.

Le motivazioni che spiegano il mancato versamento del rimborso 730 sulla Naspi sono riconducibili a cinque casistiche principali.

La Naspi è terminata prima del conguaglio

È la causa più frequente. Affinché l’INPS possa erogare il credito Irpef, è necessario che il rapporto di sostituzione d’imposta sia ancora attivo al momento dell’elaborazione dei dati. Se l’indennità di disoccupazione è giunta a scadenza prima che l’INPS ricevesse il Modello 730-4 dall’Agenzia delle Entrate, l’ente si trova nell’impossibilità di disporre il pagamento, non avendo più un cedolino su cui applicare la somma.

Domanda di disoccupazione in corso di lavorazione

Molti contribuenti trasmettono il Modello 730 subito dopo aver fatto domanda di disoccupazione, indicando l’INPS come sostituto quando la pratica risulta ancora nello stato in istruttoria. Se al momento dell’invio dei flussi fiscali la richiesta di Naspi non è stata ancora formalmente accolta con un provvedimento definitivo, l’INPS rifiuta la gestione del conguaglio. Anche se il sussidio viene approvato poco tempo dopo, il flusso del 730 non si riallinea automaticamente.

Incapienza della mensilità o modalità straordinarie

Esistono situazioni legate alla struttura del pagamento della disoccupazione:

  • capienza mensile insufficiente. Se il rimborso 730 è di importo elevato e la rata mensile della Naspi è ridotta (o parzialmente trattenuta per pignoramenti o recupero di indebiti), l’INPS eroga il credito nei limiti della disponibilità del mese. Se la prestazione si esaurisce con quel pagamento, l’eccedenza non viene pagata;
  • anticipazione in un’unica soluzione. Chi ha richiesto l’anticipazione della Naspi per l’avvio di un’attività autonoma non riceve un’indennità periodica. Essendo un pagamento unico a tassazione separata, l’INPS non può effettuare conguagli da dichiarazione dei redditi ordinaria.

Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate

Il ritardo nell’accredito sulla Naspi può dipendere direttamente dall’Agenzia delle Entrate. La normativa prevede che il Fisco blocchi la trasmissione del prospetto 730-4 all’INPS quando la dichiarazione presenta elementi di rischio e richiede controlli preventivi. Ciò avviene in caso di:

  • rimborsi di importo complessivamente superiore a 4.000 euro;
  • sostanziali modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • incoerenze relative ai dati sui familiari a carico o sui bonus edilizi e sanitari.

In questi casi, la pratica viene congelata per le verifiche documentali e l’INPS non riceve mai l’autorizzazione a pagare.

Credito sotto il limite minimo

In base alle norme generali sul conguaglio fiscale, l’erogazione dei rimborsi non viene effettuata se l’importo netto spettante risultante dalla dichiarazione è pari o inferiore a 12 euro.

Verificare lo stato del rimborso sui portali ufficiali

Per capire esattamente cosa sia accaduto dopo l’invio della propria dichiarazione dei redditi, non occorre attendere comunicazioni cartacee. È sufficiente consultare le proprie aree riservate sui siti istituzionali accessibili attraverso le proprie credenziali fiscali:

  • fascicolo previdenziale INPS. Entrando nella sezione Prestazioni e selezionando Modello 730/4, è possibile consultare i dati inviati dall’Agenzia delle Entrate e verificare l’eventuale presenza di una nota di diniego con la relativa causale (es. Rapporto di sostituzione esaurito);
  • cassetto fiscale Agenzia delle Entrate. Nella sezione Dichiarazioni fiscali – Modello 730 si trova lo stato di lavorazione della pratica. Se il conguaglio è fallito, la scheda evidenzierà il mancato perfezionamento del pagamento tramite il sostituto d’imposta.

Come sbloccare i soldi e ottenere il pagamento

Quando l’INPS rifiuta di erogare il rimborso 730 sulla Naspi, l’origine del pagamento deve essere spostata dall’ente previdenziale all’Agenzia delle Entrate. Il credito rimane valido e il contribuente ha a disposizione le seguenti opzioni per recuperarlo.

Per il 2026 il termine per inviare il 730 integrativo è scaduto il 26 ottobre, dato che il 25 cadeva di domenica. Chi si accorge solo ora del mancato rimborso deve quindi seguire una delle due strade ancora percorribili: il modello Redditi o il riporto del credito nella dichiarazione dell’anno successivo.

Presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche

Scaduta la finestra del 730 integrativo, la strada da seguire consiste nell’invio del Modello Redditi PF (ex Unico) in modalità integrativa o correttiva. Attraverso questo modello si recepisce il credito della precedente dichiarazione mai incassato e si richiede il rimborso diretto al Fisco. Il termine per la presentazione del modello Redditi PF 2026 è il 2 novembre 2026, visto che il 31 ottobre cade di sabato.

Riporto del credito nella dichiarazione successiva

Chi non riesce a rispettare nemmeno questa scadenza non perde il credito. L’importo non rimborsato dal sostituto d’imposta può essere indicato nel 730 del 2027, relativo ai redditi 2026, nella sezione dedicata ai crediti non rimborsati, e utilizzato in diminuzione dell’imposta dovuta oppure chiesto a rimborso.

Il 730 integrativo di tipo 2, termine scaduto il 26 ottobre

Fino al 26 ottobre 2026 era possibile inviare un Modello 730 Integrativo di tipo 2, una dichiarazione che consente di correggere solo l’indicazione del sostituto d’imposta senza toccare redditi e spese:

  • se la Naspi era terminata o la pratica era bloccata, si selezionava la modalità 730 Senza Sostituto;
  • se nel frattempo si era intrapreso un nuovo lavoro dipendente, si poteva indicare il nuovo datore di lavoro.

Tempistiche e modalità dell’accredito da parte dell’Agenzia delle Entrate

Quando la gestione del credito passa sotto la responsabilità diretta dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale accedere al portale dell’Anagrafe Tributaria per registrare il proprio codice Iban. Senza l’indicazione del conto corrente, i tempi si allungano ulteriormente perché il pagamento avverrà tramite vaglia o titolo di credito postale.

A differenza del rimborso erogato sulla Naspi, la liquidazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate segue le tempistiche dell’amministrazione finanziaria. Per le dichiarazioni ricalcolate senza sostituto a seguito di un diniego, l’accredito sul conto corrente arriva generalmente tra la fine dell’anno della dichiarazione e i primi mesi dell’anno successivo, estendendosi fino a sei mesi nei casi sottoposti a controllo preventivo per importi elevati.

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Bollo auto, il Governo studia lo stop per tutti: l’ipotesi senza limiti di potenza

L’esenzione del bollo auto potrebbe estendersi a una platea maggiore. Si potrebbe arrivare a togliere il bollo a tutte le prime auto di proprietà, senza distinzioni di potenza. È stata questa una delle ipotesi sul tavolo del vertice di maggioranza. L’obiettivo sarebbe quello di agevolare indistintamente tutti i possessori di un’auto, anche coloro che possiedono mezzi più potenti.

Il decreto-legge approvato a settembre infatti esenta dal bollo per il solo 2027 le persone con un veicolo a benzina, gasolio o ibrido con potenza fino a 80 kW (circa 109 cavalli). La platea iniziale è di 24,6 milioni di proprietari, ma l’intenzione della manovra è di rendere strutturale la misura o di allargarne la platea. Il nodo è sempre lo stesso: trovare le risorse per compensare le Regioni del mancato gettito.

Esenzione bollo per tutti: l’ipotesi

L’ipotesi di un’esenzione del bollo auto per tutti i proprietari di un veicolo è sul tavolo del vertice di maggioranza. Se ne è parlato lunedì 26 ottobre e potrebbe essere inserita nel testo della legge di bilancio mercoledì 28 ottobre.

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di non escludere nessuno dall’esenzione, così da permettere a tutte le famiglie di ottenere uno sconto sulle tasse da pagare in un anno. La platea iniziale era di 24,6 milioni di proprietari di veicoli esclusi dal pagamento per il 2027 del bollo, ma l’ipotesi di un’esenzione per tutti allarga di molto tale platea.

Chi rientra nell’esenzione allargata

Il decreto-legge approvato a settembre esenta dal bollo le persone fisiche con un unico veicolo con potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli.

Che sia per un’auto a benzina, gasolio o ibrida, la platea è di 24,6 milioni di proprietari. Secondo quanto stabilito però per il 2027 restano fuori tutti coloro che possiedono un’auto sopra la soglia degli 80 kW.

L’intenzione sarebbe invece quella di togliere il limite di potenza per i veicoli. Il decreto è alla Camera, in esame alla Commissione Finanze dove diversi emendamenti puntano ad ampliare la platea o a prolungare il periodo dell’esenzione oltre al solo 2027.

Proposta bonus fino a 490,20 euro

Tra gli emendamenti ce n’è anche uno a firma del presidente della Commissione Marco Osnato, di Fratelli d’Italia. Questo prevede di riconoscere per il 2027 un contributo pari al bollo pagato per le famiglie che hanno più di tre figli, di cui almeno uno minorenne.

Si tratterebbe di un bonus fino a 490,20 euro che vale per i veicoli fino a 160 kW omologati da sei a nove posti. Si andrebbero così ad aiutare le famiglie numerose che possiedono un mezzo di trasporto dalla capacità ampia.

Esenzione bollo strutturale

L’intenzione dell’esecutivo però potrebbe essere un’altra ancora. Con lo strumento della Manovra, il governo potrebbe andare verso la resa strutturale dell’esenzione del bollo.

Al momento infatti il decreto indica l’esenzione per la sola scadenza del 2027, ma già a settembre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva parlato dell’intenzione di andare oltre:

Ribadisco la volontà del governo di rendere strutturale l’eliminazione del bollo auto.

Anche nel Consiglio dei Ministri del 13 settembre la premier Giorgia Meloni aveva parlato di un’abolizione “in modo strutturale”. La norma, se dovesse passare, lo farà nella legge di Bilancio. Per farlo però bisogna capire in che modo compensare le Regioni per il mancato gettito del bollo auto.

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Concordato preventivo biennale, arriva il ravvedimento speciale: le regole per il 2027

Imprese e professionisti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 e rinnovano l’intesa per il 2026-2027 potranno accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le regole attuative e il calendario per aderire: la finestra per esercitare l’opzione sarà aperta dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

Ravvedimento speciale 2027

Il ravvedimento permette di regolarizzare una o più annualità attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Si può pagare anche a rate fino a dieci mensilità.

La misura è stata introdotta dall’articolo 29 del Dlgs n. 148/2026 e le disposizioni attuative sono contenute in un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone.

Per aderire occorre presentare il Modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute. Il pagamento costituisce l’elemento attraverso cui si esercita l’opzione per ciascuna annualità scelta. Non è quindi necessario regolarizzare obbligatoriamente tutti e quattro gli anni: il contribuente può scegliere di regolarizzarne, per esempio, solo uno o anche di più.

Chi può aderire al ravvedimento speciale

Possono accedere alla misura imprese e professionisti che applicano gli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e che soddisfano le condizioni previste per il concordato preventivo biennale. In particolare, è necessario aver aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e rinnovare l’adesione per il periodo 2026-2027. Per le annualità dal 2020 al 2023, possono beneficiare del ravvedimento i contribuenti che hanno applicato gli Isa oppure hanno dichiarato specifiche cause di esclusione o la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività.

C’è una regola per chi ha conseguito sia redditi d’impresa sia redditi da lavoro autonomo: in questa situazione, l’opzione deve essere esercitata per entrambe le categorie reddituali.

Esclusioni

Non possono accedere al ravvedimento speciale i contribuenti che aderiscono per la prima volta al concordato preventivo biennale nel periodo 2026-2027. La ratio è evidente: il legislatore non vuole che l’adesione al concordato biennale sia finalizzata unicamente alla messa in regola della posizione pregressa.

Come si paga il ravvedimento speciale

Facciamo ora un rapido riassunto per avere chiaro come si paga. Il ravvedimento speciale prevede il versamento di un’imposta sostitutiva. L’opzione per ciascuna annualità selezionata si esercita presentando il Modello F24 relativo al pagamento della prima rata oppure dell’intero importo in un’unica soluzione. Le somme dovute comprendono le imposte sostitutive relative alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, oltre all’Irap.

Chi non intende pagare tutto subito può scegliere di pagare a rate. Il versamento può essere suddiviso in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con l’applicazione degli interessi legali a partire dal 16 marzo 2027. Occorre rispettare tutte le scadenze previste dalla rateazione per mantenere il beneficio. Se una rata diversa dalla prima viene pagata in ritardo, ma entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, non si decade dal beneficio della rateizzazione.

I dati fiscali già disponibili nel Cassetto fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibili nel Cassetto fiscale gli elementi e i dati utili per calcolare le imposte dovute per ciascuna annualità dal 2020 al 2023.

Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026 e sono consultabili anche dagli intermediari delegati.

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Rientro in Italia, da quando scatta davvero la residenza fiscale: cosa conta più dell’anagrafe

Pianificare il rientro in Italia dopo aver vissuto, lavorato o studiato all’estero è un passaggio entusiasmante, ma al contempo costellato di adempimenti complessi. Nel momento in cui un contribuente decide di fare ritorno nel territorio dello Stato, una delle incognite più insidiose riguarda l’individuazione del momento esatto in cui comincia a produrre effetti la nuova residenza fiscale.

Spesso si tende a credere, errando, che la sovranità fiscale di un Paese si attivi o si disattivi in virtù di un semplice timbro, di una data di cancellazione dai registri dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o del protocollo emesso dagli uffici comunali al momento della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica. La realtà tributaria è ben diversa: il legislatore e la prassi dell’amministrazione finanziaria attribuiscono priorità alla sostanza dei fatti rispetto alla forma amministrativa.

Residenza fiscale: le novità del D.Lgs. n. 209/2023

La disciplina della soggettività passiva per le persone fisiche ha subito una revisione profonda a opera della riforma della fiscalità internazionale, attuata tramite il D.Lgs. n. 209/2023 (entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2024). Tale provvedimento ha modificato in modo sostanziale l’art. 2, comma 2 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986), aggiornando e rimodulando i criteri in base ai quali un individuo viene considerato fiscalmente vincolato all’Italia.

In base alla riformulata formulazione dell’art. 2, comma 2 del Tuir, un soggetto si considera residente ai fini delle imposte sui redditi se, per la maggior parte del periodo d’imposta (vale a dire per almeno 183 giorni all’anno, ovvero 184 negli anni bisestili), si verifica anche una sola delle seguenti condizioni alternative:

  • residenza civilistica, definita ex art. 43 c.c. (secondo comma) come il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale;
  • domicilio fiscale, ridefinito espressamente dall’art. 2, comma 2 del Tuir come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente (abbandonando il vecchio e ambiguo vincolo incentrato prevalentemente sulla sede principale degli affari ed interessi economici);
  • presenza fisica effettiva nel territorio dello Stato, computando a tal fine anche le frazioni di giorno e a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato il soggiorno;
  • iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, che costituisce un presupposto formale legato alla burocrazia comunale.

La novità

La novità cardine introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 risiede proprio nella natura giurisprudenziale e normativa attribuita alla variabile anagrafica. Se in passato l’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) rappresentava un criterio formale assoluto e inconfutabile, con il nuovo art. 2, comma 2 del Tuir essa assume il valore di una presunzione relativa. Ciò significa che la registrazione anagrafica fa presumere la residenza fiscale, ma ammette ufficialmente la prova contraria mediante la dimostrazione fattuale dell’assenza dei requisiti sostanziali nell’anno di riferimento.

La non coincidenza tra data anagrafica e decorrenza della residenza fiscale

Uno degli errori più comuni commessi da chi organizza il rientro in Italia consiste nel sovrapporre il momento del protocollo anagrafico con l’inizio della nuova residenza fiscale. Poiché i criteri individuati dall’art. 2, comma 2 del Tuir operano in modalità del tutto alternativa, per stabilire il momento d’inizio del radicamento tributario occorre ricostruire l’intera sequenza temporale degli avvenimenti.

Possiamo distinguere due fattispecie classiche nelle quali la data formale si disallinea nettamente da quella sostanziale.

Rientro effettivo anticipato rispetto all’iscrizione all’anagrafe

Si ipotizzi il caso di un lavoratore che fa ritorno fisico in patria nei primi mesi dell’anno, stabilendosi in un’abitazione in locazione, trasferendo il coniuge e i figli e lavorando in modalità remota per conto proprio o di terzi, pur formalizzando la domanda di iscrizione in anagrafe solo in autunno. In questa circostanza, posticipare l’insorgenza della residenza fiscale al momento dell’adempimento burocratico sarebbe un errore gravissimo.

L’accertamento del centro degli affetti personali e familiari (domicilio ex art. 2, comma 2 del Tuir) e la sussistenza della dimora abituale (residenza civilistica ex art. 43 c.c.) dimostrano che il radicamento sostanziale si è compiuto con largo anticipo. Se la somma di questi elementi reali o la presenza fisica eccedono i 183 giorni nell’anno solare, il contribuente sarà considerato soggetto alla tassazione italiana per l’intero periodo d’imposta.

Iscrizione anagrafica anticipata rispetto al trasferimento reale

Può accadere la situazione opposta: per ragioni organizzative, logistiche o burocratiche, un cittadino provvede a iscriversi all’anagrafe italiana in estate, continuando però a risiedere, lavorare e mantenere il proprio nucleo familiare all’estero fino ai mesi invernali.

Grazie alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023, la presunzione di residenza fiscale derivante dalla mera iscrizione alle liste della popolazione residente non è più immodificabile. Fornendo la prova contraria – ovvero dimostrando con documenti oggettivi di non aver avuto in Italia né la dimora abituale di cui all’art. 43 del Codice Civile, né il domicilio inteso come centro delle relazioni personali ex art. 2, comma 2 del Tuir, né la presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta – il contribuente potrà superare il dato formale anagrafico e dimostrare la propria estraneità al Fisco italiano per quell’anno solare.

Il conteggio della presenza fisica e il peso della prassi amministrativa

Nel contesto delle verifiche volte a individuare quando scatti la residenza fiscale, il parametro della presenza fisica si attesta come il più oggettivo ma anche il più rigido. In merito all’applicazione pratica dell’art. 2, comma 2 del Tuir, è fondamentale richiamare le precisazioni fornite dalla prassi ufficiale con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conteggio dei giorni trascorsi in Italia ai fini della verifica della soglia dei 183 giorni ha natura strettamente aritmetica e quantitativa. Nel computo complessivo dell’anno solare devono essere sommate tutte le giornate e le frazioni di giorno in cui la persona si è trovata nel territorio dello Stato, a prescindere dal motivo della permanenza.

Ciò comporta una conseguenza spesso sottovalutata da chi pianifica il rientro in Italia: le presenze maturate prima della data individuata come trasferimento definitivo non vengono azzerate. Se un contribuente decide di rimpatriare in modo permanente nel mese di settembre, ma nei primi otto mesi dell’anno ha effettuato frequenti viaggi in Italia per motivi di lavoro, soggiorni estivi o visite ai parenti, ciascuna di quelle giornate deve essere sommata ai giorni successivi al rientro.

Qualora la somma tra i periodi di presenza pre-rientro e quelli post-rientro superi i 183 giorni totali nell’anno solare, il criterio oggettivo previsto dall’art. 2, comma 2 del Tuir risulterà pienamente integrato, attraendo l’intero reddito globale nell’orbita del Fisco italiano fin dal 1° gennaio di quell’anno. L’unica deroga residuale concessa dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024 riguarda i transiti puramente occasionali e privi di rilevanza materiale, quali i brevi scali aeroportuali.

Considerazioni operative e la timeline dei fatti

Dall’analisi coordinata del D.Lgs. n. 209/2023, dell’art. 2, comma 2 del Tuir, dell’articolo 43 del Codice Civile e delle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2024, emerge con evidenza che la determinazione della residenza fiscale non può mai basarsi su una valutazione superficiale o circoscritta a un singolo evento formale.

Chi intende organizzare il proprio rientro in Italia senza incorrere in rettifiche o doppie imposizioni deve preventivamente ricostruire la propria timeline dei fatti relativi all’intero anno solare. È essenziale mappare:

  • il totale dei giorni e delle frazioni di giorno trascorse sul territorio italiano da gennaio a dicembre;
  • la data in cui sono state trasferite in Italia le relazioni affettive, personali e familiari che identificano il domicilio ex art. 2, comma 2 del Tuir;
  • il momento da cui è iniziata la dimora abituale stabile ex art. 43 del Codice Civile;
  • le tempistiche formali di cancellazione dall’Aire e contestuale iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Soltanto ponendo al centro dell’analisi la sostanza dei fatti e confrontando ogni elemento con le regole vigenti sarà possibile determinare con certezza da quale periodo d’imposta decorra la piena residenza fiscale italiana e gestire in tutta sicurezza la propria posizione con il Fisco.

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Plastic tax e Sugar tax rinviate al 2027: cosa cambia per imprese e consumatori

La Plastic tax e la Sugar tax potrebbero slittare ancora, con un rinvio di sei mesi che sposterebbe la loro entrata in vigore dal 1° gennaio al 1° luglio 2027. L’ipotesi è stata confermata dal vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante l’assemblea pubblica di Federchimica a Milano, nel quadro delle misure allo studio per la prossima Legge di Bilancio.

Le due imposte, introdotte nel 2020, non sono mai state applicate a causa dei ripetuti rinvii. La nuova proroga, se confermata nel testo definitivo della manovra, rappresenterebbe un ulteriore differimento di sei mesi, mentre resta aperta la possibilità di uno slittamento più lungo.

Che cosa sono la Plastic tax e la Sugar tax

Plastic tax e Sugar tax sono due imposte con finalità ambientali e sanitarie, pensate per orientare le scelte di produzione e consumo verso comportamenti considerati più sostenibili. La Plastic tax è un’imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego, comunemente indicati con la sigla MACSI. Rientrano in questa categoria, secondo le caratteristiche previste dalla normativa, prodotti destinati a contenere, proteggere, manipolare o consegnare merci e alimenti, come determinati imballaggi, contenitori e pellicole. L’obiettivo della tassa è ridurre l’utilizzo della plastica monouso e incentivare il ricorso a materiali alternativi o a soluzioni riutilizzabili e riciclabili. La misura mira quindi a rendere meno conveniente, dal punto di vista economico, l’impiego di determinati prodotti in plastica, favorendo una riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale.

La Sugar tax, invece, riguarda le bevande analcoliche edulcorate, cioè quelle che contengono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla legge. La misura è stata concepita per disincentivare il consumo di bevande con un elevato contenuto di zuccheri e contribuire alla prevenzione di problemi di salute legati a un’alimentazione eccessivamente ricca di zuccheri, tra cui l’obesità.

A quanto potrebbero ammontare

La normativa originaria prevede per la Plastic tax un’aliquota pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei manufatti monouso soggetti all’imposta. Per la Sugar tax, l’importo previsto dalla disciplina istitutiva è invece pari a 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e a 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Si tratta degli importi previsti in origine, la cui effettiva applicazione resta subordinata alle disposizioni e alle scadenze vigenti, comprese le eventuali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.

Plastic e sugar tax: cosa chiedono le imprese

Le associazioni di categoria non considerano sufficiente un ulteriore rinvio di sei mesi. Assobibe, che rappresenta le imprese produttrici e venditrici di bevande analcoliche, e Unionplast, che rappresenta l’industria italiana della trasformazione delle materie plastiche, hanno chiesto lo stralcio definitivo delle due imposte dalla prossima manovra.

Secondo le organizzazioni, una proroga limitata nel tempo non risolve il problema dell’incertezza normativa. Le aziende devono infatti programmare gli investimenti, organizzare la produzione, definire i prezzi e pianificare le strategie commerciali con un orizzonte temporale sufficientemente stabile. Il rischio, secondo le associazioni, è che l’assenza di certezze freni gli investimenti e renda più difficile la gestione delle attività industriali.

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Secondo acconto Partite Iva: chi deve pagare entro il 30 novembre e come si calcola

L’autunno è la stagione della scadenza più rilevante sul calendario fiscale dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Entro la fine di novembre, infatti, le partite Iva sono tenute al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Il pagamento di questo F24 serve ad anticipare le tasse sul presunto guadagno dell’anno fiscale in corso.

Chi paga il secondo acconto

L’obbligo di versamento riguarda tutti i contribuenti persone fisiche titolari di Partita Iva, le società di persone e assimilati, oltre ai soggetti Ires. Nello specifico, sono tenuti alla scadenza sia i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, compresi i contribuenti in regime forfettario, sia le imprese individuali e societarie.

Sono invece esclusi dall’adempimento:

  • i contribuenti e le aziende che registrano un’imposta a debito al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge;
  • chi ha aperto l’attività nel corso dell’anno solare in corso.

Cosa si paga

Il pagamento riguarda sia l’Irpef (o l’imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario) sia i contributi previdenziali e l’Irap, qualora dovuta. Per gli esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, l’importo da versare corrisponde di norma alla seconda rata di acconto rispetto al calcolo complessivo elaborato in sede di dichiarazione dei redditi.

Come si calcola quanto si paga

Per determinare la somma esatta da versare tramite F24, i contribuenti e i loro consulenti fiscali possono optare per due differenti criteri di calcolo:

  • il metodo storico, che si basa sull’imposta totale dovuta per l’anno precedente e prevede il pagamento del 100% dell’importo dividendo la quota tra primo e secondo acconto;
  • il metodo previsionale, che permette di ricalcolare l’acconto sulla base del reddito effettivo stimato per l’anno in corso, utile nei casi in cui si preveda un calo del fatturato o un aumento delle spese deducibili.

L’uso del metodo previsionale comporta tuttavia un elemento di rischio: qualora il ricalcolo al ribasso dovesse rivelarsi errato e l’imposta versata risultasse inferiore a quella effettivamente dovuta a consuntivo, l’Agenzia delle Entrate applicherà le sanzioni amministrative per omesso o insufficiente versamento.

Non si può rateizzare

A differenza del primo acconto e del saldo, versati nei mesi estivi e rateizzabili fino a novembre, il secondo acconto si caratterizza per specifiche regole operative e vincoli di pagamento:

  • il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
  • non è prevista per legge la rateizzazione del secondo acconto per la generalità dei contribuenti ordinari;
  • restano confermate le eventuali proroghe o rateizzazioni straordinarie riservate esclusivamente alle persone fisiche e ai forfettari che rispettano determinati tetti di ricavi, secondo le misure adottate dal Governo nella recente legislazione fiscale.

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Esenzione bollo auto, chi ha il bollo che termina a dicembre 2026 può non pagare il rinnovo

Sappiamo tutti che il governo ha in programma l’esenzione del bollo auto per il 2027. Non tutti sono al corrente del fatto, però, che questo sconto sulle tasse può valere anche per alcuni mesi del 2026. L’agevolazione è legata alla data entro cui il pagamento va effettuato secondo le regole ordinarie e non al periodo di validità del bollo.

È stabilito dall’articolo 2 del decreto legge 17 settembre 2026, n. 162, e in merito si è espresso anche l’Automobile Club d’Italia (Aci). Il passaggio decisivo è quello tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Un rinnovo da versare entro il 31 dicembre di quest’anno resta dovuto per intero. Uno che va pagato a gennaio 2027, invece, può rientrare nell’esenzione.

Cosa conta per l’esenzione del bollo auto

Il decreto legge n. 162/2026 stabilisce che l’esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Non conta quali mesi copre il bollo, ma entro quando andrebbe pagato.

Gli errori sono dietro l’angolo e per evitarli bisogna distinguere due date che spesso si confondono. Dire che «il bollo scade a novembre» può infatti significare che a novembre termina il periodo già pagato oppure che novembre è l’ultimo mese utile per il versamento.

In via generale, per i veicoli già in circolazione, il rinnovo va pagato entro il mese successivo a quello in cui termina il periodo precedente. È questa seconda data, quella del pagamento, a decidere se si ha diritto all’esenzione sul bollo auto.

Quando si paga e quando no: gli esempi mese per mese

Applicando la regola generale del rinnovo entro il mese successivo, la situazione cambia così a seconda di quando termina il periodo già pagato.

Fine del periodo già pagato Mese ordinario del rinnovo Esenzione 2027
Settembre 2026 Ottobre 2026 No, si paga
Ottobre 2026 Novembre 2026 No, si paga
Novembre 2026 Dicembre 2026 No, si paga per intero
Dicembre 2026 Gennaio 2027 Sì, con i requisiti
Gennaio 2027 Febbraio 2027 Sì, con i requisiti
Marzo 2027 Aprile 2027 Sì, con i requisiti
Giugno 2027 Luglio 2027 Sì, con i requisiti
Settembre 2027 Ottobre 2027 Sì, con i requisiti
Novembre 2027 Dicembre 2027 Sì, con i requisiti

Il caso più delicato è quello di novembre e dicembre. Un automobilista il cui bollo termina a novembre 2026 deve rinnovarlo entro dicembre 2026 e pagarlo per intero, anche se il nuovo periodo coperto comprende diversi mesi del 2027. Chi invece ha un bollo che termina a dicembre 2026 deve rinnovarlo a gennaio 2027 e può quindi beneficiare dell’esenzione, anche se una parte del periodo di riferimento si collega all’anno precedente, a patto che siano rispettati tutti i requisiti.

Come verificare la scadenza del bollo auto

Prima di procedere al pagamento, è consigliabile recuperare la ricevuta dell’ultimo rinnovo e controllare fino a quando è valido il bollo. Da quel dato si ricava il mese ordinario del versamento successivo. Per essere sicuri, però, occorre verificare la scadenza effettiva tramite i servizi online dell’Aci o quelli messi a disposizione dalla propria Regione.

Va ricordato, poi, che il decreto legge n. 162/2026 è in vigore ma deve ancora essere convertito in legge dal Parlamento. Le disposizioni, quindi, potrebbero cambiare nel corso dell’iter.

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Manovra 2027, ipotesi blocco compensazioni fiscali a 30mila euro

Il Governo valuta una nuova stretta sull’utilizzo dei crediti d’imposta per i contribuenti con cartelle esattoriali non pagate. Tra le ipotesi allo studio per la Legge di Bilancio 2027 figura l’abbassamento da 50mila a 30mila euro della soglia oltre la quale scatta il divieto di compensazione fiscale. La proposta potrebbe interessare imprese, professionisti e contribuenti che hanno debiti con il Fisco e utilizzano crediti tributari per pagare altre imposte attraverso il modello F24. La riduzione a 30mila euro non è ancora stata approvata. Il provvedimento dovrà essere valutato nell’ambito della Manovra, mentre dal 1° gennaio 2026 è già in vigore una soglia di 50mila euro, introdotta dalla precedente Legge di Bilancio.

Compensazioni fiscali, cosa cambia con la soglia a 30mila euro

La misura allo studio prevede di ridurre ulteriormente il limite dei debiti fiscali scaduti oltre il quale non è consentito utilizzare i crediti d’imposta in compensazione. Fino al 2025, il blocco previsto dalla disciplina generale più restrittiva scattava in presenza di debiti erariali superiori a 100mila euro. Dal 1° gennaio 2026 la soglia è stata dimezzata, passando a 50mila euro.

Con la proposta per il 2027, il limite potrebbe scendere a 30mila euro, ampliando il numero dei contribuenti interessati. Il divieto riguarderebbe la compensazione orizzontale, cioè il meccanismo che consente di utilizzare un credito fiscale per versare imposte di natura diversa.

Chi rischia il blocco dei crediti d’imposta nel 2027

L’eventuale modifica interesserebbe i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, oltre ai carichi affidati all’agente della riscossione derivanti da atti dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’applicazione del divieto devono essere considerate le condizioni previste dalla normativa, tra cui la scadenza dei termini di pagamento e l’assenza di provvedimenti di sospensione.

La disciplina attuale esclude dal blocco generalizzato le somme comprese in piani di rateazione regolarmente rispettati. Restano inoltre previste specifiche eccezioni per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi, secondo quanto stabilito dalla legge.

Il superamento della soglia non comporta la perdita del credito fiscale, ma limita la possibilità di utilizzarlo in compensazione fino al venir meno delle condizioni che determinano il divieto. Rimangono applicabili anche le altre restrizioni già previste dalla normativa tributaria, compresa quella relativa a determinati debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro.

Come evitare il blocco della compensazione fiscale

Secondo l’ipotesi in discussione, un contribuente con debiti fiscali superiori a 30mila euro potrebbe rimuovere la causa del blocco riducendo l’importo complessivo sotto la soglia prevista. Il pagamento di una parte del debito consentirebbe quindi, in presenza degli altri requisiti di legge, di recuperare la possibilità di utilizzare i crediti fiscali in compensazione.

Le modalità definitive dipenderanno dal testo della norma, qualora venga inserita nella Legge di Bilancio 2027.

La stretta contro le partite Iva apri e chiudi

Con una proposta del genere si punta a contrastare il fenomeno delle cosiddette imprese apri e chiudi, attività avviate e successivamente cessate lasciando debiti tributari o previdenziali. Nell’arco di quattro anni sono state circa 20.300 le imprese considerate irregolari e chiuse d’ufficio.

L’utilizzo dei crediti d’imposta da parte di contribuenti con debiti fiscali rilevanti è, inoltre, uno degli aspetti sui quali si concentrano le attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

La riduzione della soglia potrebbe quindi rendere più restrittive le condizioni per l’utilizzo dei crediti in compensazione, coinvolgendo anche contribuenti con esposizioni fiscali inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa attuale.

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Aprire una società in Estonia, i costi reali e le trappole fiscali per chi vive in Italia

Il mito dell’Estonia come paradiso fiscale digitale continua ad attrarre migliaia di liberi professionisti, consulenti e piccoli imprenditori italiani. La promessa di un Paese interamente digitalizzato, dove è possibile fondare un’azienda in pochi minuti direttamente dal proprio computer e beneficiare di un’imposta sulle società allo 0%, rappresenta una sirena molto potente.

Tuttavia, prima di fare il salto e aprire una società in Estonia, è fondamentale distinguere tra la realtà tecnologica della famosa e-Residency estone e la cruda realtà della normativa tributaria italiana. La registrazione di un’impresa all’estero non costituisce un mantello dell’invisibilità di fronte all’Agenzia delle Entrate. Se la vita, la residenza e le decisioni strategiche di chi gestisce l’azienda rimangono radicate in Italia, i vantaggi teorici del modello estone rischiano di trasformarsi in pesanti contenziosi fiscali per esterovestizione e omessa dichiarazione.

Aprire una società in Estonia: cos’è la e-Residency

Per comprendere l’architettura societaria estone occorre chiarire la distinzione tra la e-Residency e la società vera e propria. La e-Residency non è un permesso di soggiorno, non conferisce la cittadinanza estone e, soprattutto, non trasferisce la residenza fiscale personale dell’imprenditore. Si tratta semplicemente di un’identità digitale rilasciata dal governo di Tallinn a cittadini stranieri per consentire l’accesso sicuro ai propri servizi pubblici online.

Utilizzando questo strumento è possibile richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese estone di una Osaühing (abbreviata in OÜ), l’equivalente di una Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) di diritto italiano. La OÜ è un soggetto giuridico autonomo dotato di un proprio management board (l’organo amministrativo composto da persone fisiche) e può essere costituita anche da un unico socio.

Pur garantendo la separazione della responsabilità tra socio e impresa, la costituzione formale della società secondo le leggi di Tallinn non determina automaticamente che la società sia tassabile unicamente in Estonia. Il luogo in cui il soggetto giuridico nasce e il luogo in cui deve effettivamente pagare le imposte rispondono infatti a parametri legali distinti.

Quanto costa davvero aprire e mantenere la società: la stima delle spese

Quando si analizza la convenienza economica di un’operazione d’oltre confine, occorre effettuare un calcolo preciso di tutti i costi necessari, distinguendo nettamente le spese pubbliche una tantum dai costi di gestione e di consulenza che si ripetono ogni anno.

I costi di avvio una tantum

I costi amministrativi di partenza fissati dalla legge estone per avviare la struttura sono relativamente contenuti:

  • domanda di e-Residency, che ha un costo di 150 euro, necessario per ottenere la smart card e il lettore da collegare al computer per firmare i documenti;
  • registrazione della OÜ, la quale richiede il versamento di una tassa statale (state fee) pari a 265 euro per l’inoltro della pratica nel portale e-Business Register;
  • capitale sociale minimo, per il quale la normativa estone stabilisce una soglia minima legale da 0,01 euro per socio. Naturalmente questo valore simbolico non deve essere confuso con la liquidità reale necessaria all’azienda per operare e pagare i fornitori.

I costi di gestione e i servizi obbligatori

A queste voci iniziali vanno affiancate le spese ricorsive indispensabili per mantenere la società in regola:

  • servizio di contact person e virtual office (sede legale). Ai sensi del Commercial Register Act estone, se l’indirizzo di gestione della società si trova all’estero, la OÜ ha l’obbligo legale di nominare una persona di contatto o un servizio di recapito sul territorio estone. Questo servizio comporta una spesa compresa mediamente tra 200 e 400 euro all’anno;
  • contabilità e bilancio annuale. La normativa richiede la tenuta della contabilità locale e la presentazione dell’annual report. Per un’attività con volumi contenuti e gestione Iva il costo di un commercialista o service provider estone oscilla tra 60 e 150 euro al mese, salendo oltre i 300 euro mensili al crescere del volume delle transazioni;
  • consulenza fiscale e dichiarativa in Italia. La voce fondamentale che molti dimenticano è il supporto di un commercialista italiano esperto in fiscalità internazionale. La presenza di una società all’estero impone adempimenti complessi per il residente italiano (dichiarazione del Quadro RW, monitoraggio fiscale e gestione della doppia imposizione), con oneri professionali annui che variano mediamente tra 1.500 e 3.000 euro.

In sintesi, la spesa reale per il primo anno parte da una base minima di circa 1.200 – 1.500 euro per la sola infrastruttura estone, a cui aggiungere i costi di gestione contabile e fiscale sul territorio italiano.

La tassazione estone e l’illusione dello 0%

Il punto di forza con cui Tallinn promuove il proprio ecosistema è il particolare regime di tassazione dei redditi societari. In Estonia, la società beneficia dello 0% d’imposta sui profitti reinvestiti o trattenuti in azienda. Fintanto che i ricavi accumulati rimangono nei conti della OÜ per coprire investimenti aziendali, acquistare beni, o sviluppare software, l’erario estone non richiede alcun versamento.

L’imposta scatta esclusivamente al momento della distribuzione degli utili: quando la società versa i dividendi ai soci, si applica un’aliquota pari al 22/78 sul netto distribuito, che corrisponde sostanzialmente a un’imposta del 22% sull’importo lordo.

Le tre trappole fiscali per chi risiede in Italia

Se la normativa estone appare lineare, le insidie principali emergono dal confronto con l’ordinamento tributario italiano. Chi sceglie di aprire una società in Estonia continuando a risiedere, vivere e lavorare da una scrivania in Italia si scontra direttamente con le norme dell’Agenzia delle Entrate poste a tutela dell’imponibile nazionale.

La trappola dell’esterovestizione

L’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che un’impresa è considerata fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, possiede nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione oppure l’oggetto principale della propria attività.

Se un professionista gestisce la propria OÜ estone dal suo appartamento di Milano o Roma, approva i bilanci, risponde alle e-mail dei clienti e firma i contratti dall’Italia, per il Fisco italiano la sede reale dell’amministrazione è in Italia. In caso di verifica, scatta l’accertamento per esterovestizione: la società estone viene considerata fittiziamente localizzata all’estero, con conseguente ricalcolo e recupero di Ires e Irap sull’intero fatturato globale, oltre all’applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.

La stabile organizzazione

Anche laddove la società estone superasse il vaglio di un’effettiva costituzione d’oltre confine, la presenza fisica continuativa del fondatore in Italia integra la fattispecie della stabile organizzazione personale o materiale. L’utilizzo abituale di una postazione di lavoro, di un computer o di strumenti sul suolo italiano per svolgere l’attività d’impresa attribuisce all’Italia il diritto di tassare tutti i redditi prodotti o riconducibili a tale operatività locale.

La doppia imposizione su dividendi e compensi

Un ulteriore elemento critico riguarda le modalità con cui l’imprenditore preleva il denaro dalla società per le proprie esigenze personali:

  • compenso amministratore, se erogato ad un residente italiano, va dichiarato in Italia come reddito assimilato a lavoro dipendente, scontando l’Irpef a scaglioni progressivi (fino al 43%) e la contribuzione previdenziale Inps;
  • dividendi, quando la OÜ distribuisce utili, paga prima il 22% di imposta societaria in Estonia. L’importo netto ricevuto dal socio residente in Italia è poi soggetto alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dal Fisco italiano. Il carico fiscale complessivo che ne deriva azzera gran parte del presunto risparmio.

Quando la società estone è una scelta valida?

Alla luce di questa analisi, aprire una società in Estonia risulta un’operazione pienamente legittima ed economicamente efficiente soltanto in presenza di precise condizioni operative:

  • effettiva delocalizzazione o mobilità. L’imprenditore o il digital nomad ha trasferito realmente la propria residenza fiscale all’estero o si sposta costantemente senza mantenere la dimora abituale in Italia;
  • sostanza economica in Estonia. La società possiede uffici fisici, personale dipendente o un board amministrativo composto da residenti estoni che assumono in loco le decisioni di business;
  • modello di business a lungo termine (Startup/SaaS). L’impresa opera nei settori tecnologici o digitali con la necessità di reinvestire il 100% dei profitti per anni senza distribuire dividendi o stipendi personali nel breve periodo.

Per chi invece svolge un’attività professionale da casa in Italia con fatturati contenuti (sotto gli 85.000 euro all’anno), la soluzione più semplice, economica e priva di rischi di contenzioso rimane il regime forfettario italiano, che garantisce un’imposta sostitutiva ridotta (al 5% o al 15%) in piena conformità con le leggi nazionali.

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Rettifica del contratto di locazione, come fare la correzione con il Modello RLI

La gestione dei rapporti di affitto richiede una costante attenzione non solo nella fase iniziale di stesura dell’accordo, ma anche e soprattutto durante l’intera durata del rapporto. Molto spesso si rende necessaria una rettifica o una modifica delle condizioni originarie pattuite. L’aggiornamento di un contratto di locazione già registrato rappresenta un passaggio delicato che incide direttamente sia sulla sfera civilistica sia sugli adempimenti fiscali dovuti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Contratto di locazione e rettifica, il quadro normativo

Un principio cardine da comprendere quando si affronta la modifica di un accordo già perfezionato riguarda la distinzione tra eventi che modificano la struttura giuridica del rapporto ed eventi di pura rettifica formale.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito formalmente questo aspetto con la Risoluzione n. 60/E/2010. Secondo quanto precisato dalla prassi amministrativa, la semplice correzione o rettifica di un contratto di locazione non rientra nelle casistiche tassativamente individuate dall’articolo 17 del Testo Unico dell’Imposta di Registro (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 – TUR), il quale disciplina le ipotesi obbligatorie di cessione, risoluzione e proroga. Analogamente, la correzione formale non ricade nell’articolo 19 del TUR, che impone l’obbligo di registrazione per qualsiasi evento successivo che dia luogo a una nuova liquidazione dell’imposta.

La registrazione di una mera correzione non è un obbligo di legge inderogabile. Ciononostante, procedere volontariamente alla formalizzazione della rettifica del contratto di locazione mediante presentazione all’amministrazione finanziaria risulta una scelta di grande utilità strategica: attribuisce data certa alla modifica e garantisce la piena opponibilità dell’accordo rivisto a terzi ed eventuali organi di controllo.

Le tipologie di modifica contrattuale e la gestione con il Modello RLI

Le ragioni che spingono locatore e conduttore a modificare il testo contrattuale possono essere molteplici. Ciascuna fattispecie richiede uno specifico percorso operativo e amministrativo.

Variazioni e rinegoziazioni del canone

La variazione dell’importo dovuto dal conduttore è la casistica più frequente:

  • riduzione del canone. Spesso concordata in momenti di difficoltà economica dell’inquilino o per mutate condizioni di mercato. La registrazione dell’accordo di riduzione gode di una disciplina di favore: è totalmente esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo;
  • aumento del canone. Se le parti concordano un incremento del corrispettivo (al di fuori del mero aggiornamento Istat), la registrazione della modifica va effettuata entro 30 giorni;
  • efficientamento energetico. Se la revisione al rialzo deriva da importanti interventi di riqualificazione energetica dell’immobile, l’ordinamento incentiva il miglioramento patrimoniale prevedendo un’aliquota ridotta dello 0,5% qualora l’immobile consegua un Attestato di Prestazione Energetica (APE) in classe A o B;
  • adeguamento Istat. Il periodico aggiornamento all’indice dei prezzi al consumo non richiede comunicazioni o correzioni se era già espressamente pattuito nel testo originario.

Cessione del contratto e subentro

Quando varia la persona del conduttore o del locatore, si verifica una successione nel rapporto:

  • cessione del contratto. Richiede un accordo a cui partecipano il cedente, il cessionario e il locatore. L’operazione deve essere registrata entro 30 giorni mediante il Modello RLI. Ai sensi dell’articolo 1408 del Codice Civile, il cedente rimane obbligato in solido con il nuovo conduttore per le obbligazioni sorte in precedenza, salvo diversa ed espressa volontà del locatore;
  • fattispecie di subentro. Nel caso di subentro ex lege o contrattuale, il cambio del soggetto va comunicato all’ufficio finanziario per aggiornare l’intestazione della posizione fiscale.

Sublocazione parziale o totale

La concessione in godimento del bene a terzi da parte dell’inquilino costituisce un negozio giuridico autonomo:

  • deve essere consentita dal contratto base o autorizzata dal proprietario;
  • è autonoma rispetto al contratto principale e va registrata con le aliquote ordinarie:
  • per le sublocazioni parziali a uso abitativo aventi durata inferiore a 30 giorni (locazioni brevi), si applica la disciplina dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, che prevede l’applicazione della ritenuta del 21% ad opera degli intermediari o portali telematici.

Risoluzione anticipata per gravi motivi

L’interruzione del rapporto prima della scadenza naturale è regolata dall’articolo 27 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978. Il recesso del conduttore presuppone l’invio di una raccomandata con 6 mesi di preavviso e la presenza di gravi motivi. La giurisprudenza di legittimità – come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 15458/2023 – individua nei gravi motivi eventi oggettivi, imprevedibili e sopravvenuti, quali trasferimenti di sede lavorativa, licenziamenti improvvisi o gravi motivi di salute. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni mediante Modello RLI, previo versamento dell’imposta fissa di 67 euro.

Aspetti procedurali e operativi del Modello RLI

Il Modello RLI (Richiesta di registrazione e adempimenti successivi) costituisce lo strumento informatico e cartaceo cardine per gestire qualsiasi aggiornamento.

Per la corretta trasmissione degli adempimenti successivi, occorre utilizzare i codici identificativi specifici all’interno del quadro A:

  • codice 2. Proroga del contratto;
  • codice 3. Cessione del contratto;
  • codice 4. Risoluzione anticipata;
  • codice 5. Subentro.

Nelle ipotesi in cui si verifichi un mero errore formale di digitazione durante la prima trasmissione telematica (es. svista sui dati catastali o sui codici fiscali), la rettifica può essere gestita telematicamente tramite RLI Web mediante la sezione dedicata alla correzione dei dati, oppure presentando un’istanza di riesame in autotutela all’ufficio territoriale competente allegando la documentazione probatoria.

Modifiche sostanziali: quando serve un nuovo contratto

Se l’oggetto della rettifica riguarda elementi strutturali del rapporto – ad esempio una variazione della destinazione d’uso dell’immobile o una modifica consistente della superficie locata – la semplice rettifica del contratto di locazione non è percorribile. In questi contesti occorre procedere con la risoluzione del contratto precedente e la contestuale stesura e registrazione di un nuovo testo negoziale.

Prima di apportare modifiche strutturali o funzionali, occorre verificare la conformità urbanistica e catastale del bene. La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza n. 8230/2024) ha confermato che l’irregolarità urbanistica o la difformità di destinazione inficia la validità delle modifiche contrattuali pattuite.

Profili fiscali, regime sanzionatorio e opzioni di convenienza

L’imposta di registro si applica alle modifiche secondo criteri precisi:

  • misura ordinaria. Per la maggioranza delle locazioni ad uso abitativo l’imposta è pari al 2% del canone stabilito, mentre per i contratti ad uso diverso si attesta all’1% o al 2% a seconda della tipologia dell’immobile;
  • importo minimo. Nei casi in cui l’imposta proporzionale sia inferiore, l’importo minimo da versare per gli adempimenti successivi è pari a 67 euro;
  • cedolare secca. Nei contratti con opzione per la cedolare secca (regola ex D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011), le comunicazioni di variazione del canone non comportano il versamento dell’imposta di registro né di bollo, fermo restando l’obbligo di comunicazione del modello RLI. L’accesso o la revoca dal regime della cedolare secca possono essere esercitati solo in occasione delle scadenze annuali o della proroga.

Il regime sanzionatorio per tardività

Il rispetto del termine di 30 giorni per la comunicazione di modifiche che comportano il versamento di imposte è fondamentale. In caso di omessa o tardiva registrazione, l’articolo 69 del D.P.R. 131/1986 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con un importo minimo non inferiore a 200 euro.

In presenza di modifiche particolarmente complesse o stratificate nel tempo, può rivelarsi conveniente procedere alla risoluzione consensuale dell’accordo pendente per stipulare ex novo un contratto di locazione. Questa opzione consente di ripartire con termini trasparenti, aggiornare la durata e beneficiare eventualmente dei regimi fiscali agevolati a canone concordato, ottimizzando il carico fiscale ed eliminando ogni margine di incertezza interpretativa.

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Scadenze fiscali dal 26 ottobre al 31 ottobre 2026, le date: quali pagamenti slittano

L’ultima settimana di ottobre 2026 concentra diversi appuntamenti fiscali che interessano contribuenti, professionisti, imprese e datori di lavoro.

Alcune delle scadenze previste tra lunedì 26 e sabato 31 ottobre, tuttavia, cadono nel fine settimana. Pertanto, come previsto dalla normativa italiana, slittano al 2 novembre.

26 ottobre 2026: ultimo giorno per il modello 730 integrativo

Entro lunedì 26 ottobre i contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi possono consegnare il modello 730 integrativo a un Caf o a un professionista abilitato per correggerla se si accorgono di aver:

  • commesso un errore;
  • omesso informazioni nella denuncia originaria.

La procedura è ammessa sia quando la modifica produce un risultato più favorevole, come un maggiore credito d’imposta o un minor debito, sia quando la correzione non incide sulla determinazione dell’imposta.

Al contrario, quando un errore nella dichiarazione dei redditi determina un maggior debito (meno imposte versate rispetto al dovuto) o un minor credito (un rimborso o una compensazione ottenuti in misura superiore a quella spettante), non è possibile utilizzare lo strumento semplificato del modello 730 integrativo. La normativa, infatti, stabilisce che la correzione a sfavore del contribuente richiede l’uso del modello Redditi Persone Fisiche (Pf) e il ravvedimento operoso.

26 ottobre 2026: invio degli elenchi Intrastat

Sempre lunedì 26 ottobre scade il termine per la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie. L’adempimento interessa gli operatori economici che effettuano determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

La scadenza di ottobre riguarda in particolare:

  • i soggetti con periodicità mensile, chiamati a comunicare le operazioni effettuate nel mese di settembre 2026;
  • i soggetti con periodicità trimestrale, tenuti a trasmettere gli elenchi relativi al terzo trimestre 2026.

La data ordinaria del 25 ottobre 2026 cade di domenica. Per questo motivo, il termine slitta a lunedì 26 ottobre, primo giorno lavorativo successivo.

31 ottobre 2026: modifica dell’elenco B per il bollo sulle fatture elettroniche

Un altro appuntamento di fine mese riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre 2026. Entro sabato 31 ottobre, nello specifico, è possibile intervenire sull’elenco B messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Questo elenco contiene le fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma che presentano caratteristiche per le quali l’Agenzia presume che il tributo sia dovuto. Il contribuente può controllare i documenti segnalati, escludere quelli per i quali non sussistono i presupposti e integrare l’elenco con le fatture soggette a bollo eventualmente mancanti. Se non vengono apportate modifiche, l’elenco B proposto dall’Agenzia si considera confermato.

31 ottobre 2026: dichiarazioni Iva Oss e Ioss

La fine del mese interessa anche gli operatori che utilizzano i regimi speciali Os e Ioss per determinate operazioni di commercio elettronico transfrontaliero. Nel dettaglio:

  • il regime Oss (acronimo di one stop shop) permette di dichiarare e versare in modo centralizzato l’Iva dovuta su specifiche operazioni, tra cui le vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcune prestazioni di servizi rese a consumatori finali nell’Unione europea. In questo caso, va inviata la dichiarazione relativa al terzo trimestre 2026, che riguarda le operazioni effettuate tra luglio e settembre;
  • il regime Ioss (ovvero import one stop shop), riguarda invece determinate vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa. Questo segue invece una periodicità mensile. Per questo motivo, gli operatori interessati devono fare riferimento alla dichiarazione pertinente ai 30 giorni precedenti.

Anche se il 31 ottobre cade di sabato, i regimi fiscali che regolano l’Iva per l’e-commerce transfrontaliero sono disciplinati da direttive comunitarie dell’Unione europea, che non prevedono rinvii ma impongono l’adempimento tassativamente nella scadenza fissata (sfruttando i portali telematici che rimangono attivi anche nei giorni festivi e prefestivi).

Quali pagamenti slittano al 2 novembre 2026

Per molte dichiarazioni annuali in scadenza al 31 ottobre, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. E poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre (festivo) di domenica, bisogna procedere entro lunedì 2 novembre 2026 con i seguenti adempimenti:

  • l’invio del modello Redditi 2026, relativo ai redditi del 2025, per persone fisiche, società di persone e società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • la dichiarazione Irap 2026 per i soggetti tenuti a presentarla;
  • la presentazione del modello 770/2026, utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e alle altre informazioni fiscali richieste;
  • la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata,. Si tratta di certificazioni residuali, da distinguere dalle Cu che seguono le scadenze ordinarie della campagna dichiarativa;
  • l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) relativo al biennio 2026-2027, che interessa anche soggetti Isa e contribuenti forfettari, che possono aderire alla proposta dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione preventiva del reddito rilevante ai fini fiscali;
  • la richiesta tramite modello Iva Tr da parte dei contribuenti che possono ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel terzo trimestre 2026.

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Mutuo cointestato e separazione, le opzioni con la banca e le regole fiscali

Quando una coppia decide di separarsi, la gestione degli aspetti patrimoniali rappresenta uno degli snodi più complessi dell’intero percorso. Tra i vari nodi da sciogliere, la presenza di un mutuo cointestato stipulato per l’acquisto dell’abitazione familiare costituisce spesso la fonte principale di dubbi, discussioni e possibili insidie finanziarie. Molte famiglie ritengono erroneamente che l’atto di separazione o le decisioni prese davanti al giudice bastino a modificare gli impegni presi in precedenza con la banca. La realtà giuridica e creditizia è ben diversa e richiede una pianificazione rigorosa per evitare spiacevoli sorprese negli anni a venire.

Capire come muoversi tra vincoli bancari, regole sul credito e impatti sul portafoglio della famiglia diventa fondamentale per tutelare la propria serenità economica.

Mutuo cointestato: la responsabilità solidale verso la banca

Il punto di partenza da tenere sempre a mente è che per la banca il contratto originario rimane del tutto valido, a prescindere dalle decisioni personali della coppia. Ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile, il mutuo cointestato crea un’obbligazione solidale tra i due firmatari. Questo principio implica che ciascun coniuge rimane responsabile per l’intero debito residuo di fronte all’istituto di credito, e non soltanto per la propria metà formale.

Nemmeno la sentenza di separazione o l’eventuale provvedimento con cui il giudice assegna il diritto di abitazione nella casa a uno dei due coniugi (di norma il genitore collocatario dei figli minori) cancella questo vincolo con la banca. Se l’accordo interno stabilisce che sia un solo ex partner a versare la rata mensile, ma questi per qualsiasi motivo smette di pagare, la banca ha il pieno diritto di rivalersi sull’altro cointestatario pretendendo il saldo integrale della rata scaduta.

In caso di mancato versamento, le conseguenze creditizie ricadono inevitabilmente su entrambe le parti: l’istituto di credito può avviare le procedure di recupero coattivo e segnalare entrambi i nominativi nelle banche dati dei cattivi pagatori. Tale segnalazione compromette la reputazione creditizia e rende estremamente difficile ottenere nuovi finanziamenti o prestiti in futuro.

Le strade percorribili per gestire il mutuo cointestato

Di fronte a un mutuo cointestato durante la fase di separazione, le famiglie hanno a disposizione diverse opzioni operative. La scelta della soluzione ideale dipende dalla sostenibilità reddituale dei singoli ex coniugi, dal valore di mercato dell’immobile e dalla disponibilità dell’istituto bancario a modificare il contratto originario.

Il mantenimento della cointestazione originaria

Rappresenta la strada apparentemente più semplice, usata spesso quando la scadenza del finanziamento è ormai vicina o quando i rapporti tra gli ex coniugi rimangono collaborativi. I due ex partner continuano a pagare le rate secondo le quote pattuite. Tuttavia, questa scelta lascia aperto il rischio di insolvenza dell’altro e mantiene occupata la capacità creditizia di entrambi, ostacolando l’accesso a nuovi mutui per l’acquisto di una nuova casa.

L’accollo del finanziamento a carico di un solo coniuge

Se uno dei due ex coniugi intende rimanere nella casa rilevando la quota di proprietà dell’altro, si può procedere con l’accollo del debito residuo. In questo scenario occorre distinguere chiaramente tra due fattispecie:

  • accollo interno. Risulta da un patto inserito nell’accordo di separazione. Un coniuge si impegna a pagare le rate, spesso a titolo di adempimento dell’obbligo di mantenimento per i figli, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 20139/2013). Tuttavia, la banca rimane estranea a questo patto. Di conseguenza, verso l’istituto di credito entrambi restano debitori e il coniuge uscente non viene liberato dalle sue responsabilità;
  • accollo esterno o liberatorio. La banca entra nell’operazione e analizza la situazione reddituale del coniuge che vuole farsi carico dell’intero debito. Se l’esito della valutazione di merito creditizio è positivo, la banca rilascia la liberazione formale. Solo in questo modo il coniuge uscente viene totalmente sollevato da ogni vincolo contrattuale per il mutuo cointestato.

La vendita della casa a terzi ed estinzione del debito

La cessione dell’immobile sul mercato rappresenta frequentemente la soluzione più lineare e risolutiva. Attraverso il ricavato della compravendita si provvede all’estinzione anticipata del mutuo cointestato direttamente in sede di rogito notarile. L’eventuale somma rimanente viene poi suddivisa tra le parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità dell’immobile o secondo quanto stabilito nelle intese di separazione.

Surroga o rifinanziamento con una nuova banca

Se la banca originaria non concede la liberazione per l’accollo, il coniuge che desidera riscattare la casa può richiedere a un altro istituto di credito un nuovo mutuo monointestato. Le somme ottenute servono ad estinguere interamente il vecchio mutuo cointestato, consentendo la contestuale chiusura del vecchio contratto e la liberazione dell’ex partner.

I dettagli fiscali da non sottovalutare: prassi e circolari

Oltre ai profili di natura finanziaria e bancaria, la riorganizzazione della casa e del relativo finanziamento comporta rilevanti implicazioni di natura tributaria. Una corretta pianificazione all’interno degli accordi di separazione consente di evitare pesanti sanzioni o la perdita di preziose agevolazioni.

Detrazione degli interessi passivi e limiti di reddito

La normativa stabilisce che la detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi spetta al soggetto che sostiene concretamente l’onere finanziario. Nel contesto di un mutuo cointestato, se a seguito della separazione un solo coniuge rileva l’immobile e si accolla il pagamento dell’intera rata tramite accollo interno, ha la possibilità di detrarre il 100% degli interessi passivi.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha chiarito che per beneficiare dell’intera detrazione senza contestazioni sono indispensabili due precisi requisiti documentali:

  • l’impegno all’accollo deve risultare espressamente da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata (come il verbale o il decreto di separazione);
  • le ricevute di versamento degli interessi devono essere integrate da un’attestazione che certifichi che l’onere economico è stato sostenuto interamente dal coniuge diventato proprietario esclusivo.

Sul fronte dei tetti alle detrazioni, l’articolo 16-ter del Tuir (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025) e la successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 hanno fissato limiti complessivi agli oneri detraibili per i redditi superiori a 75.000 euro. È fondamentale sottolineare che la norma esclude espressamente da questo tetto gli interessi passivi per i mutui sull’abitazione principale stipulati entro il 31 dicembre 2024. Chi detiene un mutuo cointestato acceso negli anni passati conserva quindi il diritto alla detrazione piena senza subire tagli legati al reddito.

Tassazione della plusvalenza in caso di rivendita

Particolare attenzione va prestata nell’ipotesi in cui un coniuge acquisisca la quota di proprietà dell’ex partner in sede di separazione per poi rivendere l’intero fabbricato sul mercato. Con la risposta a interpello n. 153/2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la cessione della quota tra ex coniugi è qualificata come un atto a titolo oneroso, poiché trova causa nello scambio con la rinuncia ad altre pretese patrimoniali.

Di conseguenza, per la quota di immobile appena ricevuta inizia a decorrere un nuovo quinquennio ai fini della verifica della plusvalenza immobiliare prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir. Se l’abitazione viene venduta prima che siano trascorsi cinque anni da tale trasferimento, la plusvalenza calcolata su quella specifica quota (secondo i criteri dell’articolo 68 del Tuir) sarà soggetta a tassazione Irpef ordinaria o ad imposta sostitutiva del 26%. La quota posseduta fin dall’origine, se acquistata oltre 5 anni prima, rimane invece del tutto esente da imposte.

La stessa norma, però, prevede un’importante eccezione: la plusvalenza non è tassata, anche se la vendita avviene entro cinque anni, quando per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la cessione l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. È il caso più frequente quando si vende la casa familiare: se l’ex coniuge che ha rilevato la quota, o i figli, vi hanno abitato per la maggior parte del tempo, l’imposta non è dovuta. La verifica va comunque fatta caso per caso, calcolando con precisione i periodi di effettiva residenza.

Regime delle imposte indirette e IMU

Gli atti di trasferimento immobiliare stipulati direttamente all’interno dell’accordo di separazione o divorzio godono dell’esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 74/1987. Tuttavia, come chiarito dal Fisco, tale esenzione riguarda solo le imposte indirette legate all’atto e non si estende all’eventuale plusvalenza Irpef da rivendita.

Per quanto riguarda l’IMU, quando la casa viene assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, quest’ultimo acquisisce un diritto personale di godimento che lo rende l’unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. Il coniuge assegnatario potrà quindi beneficiare della completa esenzione IMU prevista per l’abitazione principale, svincolando l’altro proprietario non residente da ogni obbligo di versamento.

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Aprire una società in Lituania, gli adempimenti fiscali dovuti dai residenti in Italia

Nel panorama dell’Unione Europea, i Paesi baltici si sono ritagliati da anni un ruolo di prim’ordine nell’attrazione di capitali esteri, grazie a burocrazie digitalizzate, ambienti favorevoli al business e regimi d’imposta competitivi. In questo contesto, l’ipotesi di fondare o gestire una società in Lituania rappresenta una scelta sempre più al centro delle valutazioni di startup, imprese innovative ed e-commerce. Tuttavia, per un founder o un professionista che sceglie di mantenere la propria residenza fiscale in Italia, i vantaggi normativi offerti dall’ordinamento lituano devono fare i conti con un quadro legislativo nazionale estremamente stringente.

Comprendere come funziona la tassazione d’impresa a Vilnius e quali siano i reali obblighi verso il Fisco italiano è il primo passo per evitare che un’operazione di pianificazione aziendale si trasformi in un contenzioso tributario di proporzioni onerose.

Aprire una società in Lituania: come funziona la tassazione

La forma societaria di gran lunga più utilizzata dagli operatori internazionali è la UAB (Uždaroji akcinė bendrovė), assimilabile alla nostra Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.). La costituzione appare snella ed economica: il capitale sociale minimo richiesto è fissato a 1.000 euro, di cui soltanto un quarto (250 euro) dev’essere versato al momento della registrazione iniziale, mentre il saldo può essere completato nell’arco dei dodici mesi successivi.

In termini di prelievo sui redditi d’impresa, il sistema lituano articola la tassazione su diversi scaglioni a seconda della dimensione aziendale e dell’anzianità di costituzione:

  • aliquota ordinaria. La tassazione standard sui profitti aziendali è impostata al 17%, un livello ampiamente inferiore rispetto alla media delle nazioni dell’Europa occidentale;
  • regime per le piccole imprese. Le realtà con un fatturato annuo non superiore alla soglia dei 300.000 euro beneficeranno di un’aliquota ridotta al 7%. Per accedere a questo canale agevolato, l’entità non deve però essere parte o filiale controllata di un gruppo societario più ampio;
  • esenzione per le startup. Le nuove micro-attività di piccola dimensione che rispettano i medesimi limiti dimensionali godono di un’aliquota azzerata allo 0% per i primi due esercizi d’imposta, prima di passare al regime agevolato ordinario;
  • Zone Economiche Franche (ZEF). Nei distretti industriali e logistici ad hoc (come Klaipėda o Kaunas), la legislazione prevede l’esenzione totale dalle imposte sui redditi per dieci anni, seguita da uno sconto del 50% per i successivi sei. Tali benefici richiedono però investimenti strutturati in conto capitale (pari ad almeno un milione di euro o 100.000 euro abbinati a requisiti occupazionali minimi di 20 dipendenti).

Sul fronte dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’aliquota ordinaria standard si attesta al 21%, con una soglia di registrazione Iva obbligatoria stabilita al superamento dei 45.000 euro di ricavi annui.

Il nodo dell’esterovestizione: dove risiede davvero il cervello aziendale?

L’errore più comune commesso da chi decide di costituire una società in Lituania consiste nel credere che la semplice iscrizione al registro delle imprese di Vilnius basti ad affrancare i profitti dal prelievo fiscale italiano.

Secondo l’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), un’entità giuridica estera viene presunta fiscalmente residente in Italia qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • la sede legale si trova in Italia;
  • la sede dell’amministrazione effettiva si trova in Italia;
  • l’oggetto principale dell’attività viene esercitato nel territorio dello Stato.

Se un imprenditore italiano apre una UAB senza creare una vera struttura operativa in territorio lituano – ossia senza uffici reali, dipendenti in loco o un organo amministrativo autonomo che prenda decisioni strategiche sul posto – l’Agenzia delle Entrate qualificherà l’operazione come esterovestizione. In caso di contestazione, il Fisco riqualificherà la società come residente in Italia, ricalcolando tutte le imposte dovute (Ires e Irap) secondo le aliquote nazionali, oltre ad applicare sanzioni amministrative e potenziale rilevanza penale per omessa dichiarazione.

Per far sì che l’architettura societaria regga ad un eventuale controllo, è indispensabile dimostrare la cosiddetta sostanza economica (substance): la UAB deve possedere locali reali, contratti operativi stipulati in loco e una governance indipendente sul suolo lituano.

Attenzione alla trappola della normativa CFC (Controlled Foreign Companies)

Anche laddove la società sia dotata di reale operatività locale, esiste un secondo ostacolo normativo spesso sottovalutato: la disciplina sulle società estere controllate (CFC), regolata dall’articolo 167 del Tuir.

La normativa antiriciclaggio ed elusione fiscale italiana prevede che, se un residente in Italia detiene il controllo di un’impresa estera e questa rispetta contemporaneamente due requisiti, scatti la tassazione per trasparenza:

  • livello di tassazione effettiva. L’imposta assolta all’estero risulta inferiore alla soglia del 15%;
  • prevalenza di redditi passivi. Oltre un terzo dei proventi complessivi deriva da categorie quali dividendi, royalties, plusvalenze finanziarie o prestazioni di servizi infragruppo a basso valore aggiunto.

Questo genera un paradosso fondamentale: le aliquote più basse offerte dal Fisco lituano (lo 0% per le startup nei primi due anni o il 7% per le piccole imprese), che rappresentano l’elemento di maggior attrazione commerciale, collocano la società al di sotto della soglia del 15% di tassazione effettiva. Di conseguenza, se la UAB produce proventi rientranti tra i redditi passivi, i profitti maturati a Vilnius verranno imputati direttamente al socio residente in Italia e tassati secondo le aliquote Irpef personali, a prescindere dal fatto che tali utili vengano poi effettivamente distribuiti o reinvestiti all’estero.

Tassazione dei dividendi e adempimenti per il socio in Italia

Quando la società in Lituania produce utili e decide di distribuirli al proprio socio persona fisica residente in Italia, la gestione del flusso finanziario segue quanto stabilito dalla Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni siglata tra i due Paesi (Legge n. 31/1999).

Il meccanismo di prelievo si articola su due livelli distinti.

Trattenuta alla fonte in Lituania

L’articolo 10 della Convenzione prevede che lo Stato d’origine possa applicare una ritenuta sui dividendi in uscita. Per i soci persone fisiche, la trattenuta massima consentita è pari al 15% dell’importo lordo. Qualora il socio fosse invece una società di capitali italiana detentrice di almeno il 10% delle quote, la ritenuta convenzionale si ridurrebbe al 5%.

Imposizione sostitutiva in Italia

In Italia, la persona fisica percipiente è soggetta al principio della tassazione su scala mondiale (worldwide taxation). I dividendi esteri sono assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%.

La modalità di calcolo varia in funzione dell’incasso:

  • se il dividendo viene incassato tramite una banca o un istituto di pagamento residente, il prelievo del 26% si applica sul cosiddetto netto frontiera (ossia la somma al netto del 15% già trattenuto dal Fisco lituano);
  • se i fondi vengono accreditati direttamente su un conto estero, il contribuente dovrà liquidare il 26% in sede di dichiarazione dei redditi calcolandolo sull’ammontare lordo originale, senza poter recuperare la ritenuta estera qualora non si applichino specifici crediti d’imposta.

Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW)

Il possesso di quote di partecipazione in una società estera impone al residente italiano la compilazione del Quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi annuale. L’omessa o incompleta indicazione delle partecipazioni detenute all’estero comporta sanzioni pecuniarie proporzionali al valore della quota non dichiarata.

Compensi amministratore e costi del lavoro

Un ulteriore aspetto riguarda la retribuzione di chi ricopre la carica di amministratore all’interno della UAB.

Voce di costo/prelievo Gestione in Lituania Impatto per il residente italiano
Contributi datoriali (Sodra) 1,77% sulla retribuzione lorda (contratti a tempo indeterminato) Ridotto costo del lavoro per l’azienda lituana
Contributi dipendente/amministratore 19,5% trattenuto alla fonte (previdenza e sanità) Trattenuta diretta sulla busta paga lituana
Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche Aliquota progressiva locale tra il 20% e il 32% Tassazione Irpef in Italia con credito d’imposta ex art. 165 TUIR

Se l’amministratore residente in Italia percepisce un compenso dalla UAB, tali somme devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi italiana sotto la voce dei redditi assimilati a lavoro dipendente. Per evitare la doppia imposizione integrale, il contribuente potrà scomputare dall’Irpef italiana le imposte già pagate a titolo definitivo in Lituania tramite il meccanismo del credito d’imposta.

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Evasione fiscale, la Cassazione apre al sequestro dei conti correnti anche per soldi guadagnati legalmente

In caso di evasione fiscale, il sequestro può riguardare anche somme di denaro presenti sui conti correnti e provenienti da attività economiche lecite. La possibilità emerge dagli orientamenti della Corte di Cassazione sulla confisca del profitto dei reati tributari, con particolare riferimento alle sentenze n. 6287 del 2026 e n. 21685 del 2023. Le pronunce affrontano due questioni che possono avere conseguenze economiche per imprese e contribuenti: la possibilità di sequestrare il patrimonio di uno dei soggetti coinvolti in una frode fiscale e il trattamento delle somme depositate sui conti bancari dopo la commissione dell’illecito. La Cassazione ha chiarito che il sequestro deve rispettare il valore del profitto contestato e i presupposti previsti dalla legge, ma la provenienza lecita di successivi versamenti non basta necessariamente a escludere la confisca.

Evasione fiscale, quando possono essere sequestrati i conti correnti

Il sequestro preventivo è uno strumento che consente all’autorità giudiziaria di vincolare determinati beni durante un procedimento penale, anche in vista di una successiva confisca. Nei reati tributari, il profitto illecito può consistere nel risparmio ottenuto attraverso il mancato versamento delle imposte. Un’impresa che non paga determinate somme al Fisco conserva infatti una disponibilità economica che avrebbe dovuto destinare all’Erario.

Il problema si presenta quando il denaro viene utilizzato o mescolato con gli incassi derivanti dalla normale attività aziendale. Secondo l’orientamento richiamato nella sentenza n. 21685 del 2023, la natura fungibile del denaro può consentire di sottoporre a sequestro somme presenti sul conto corrente anche se provenienti da operazioni successive e lecite. La fungibilità significa che il denaro è intercambiabile: non è sempre necessario individuare materialmente le stesse banconote corrispondenti al profitto originario. Resta comunque necessario verificare i presupposti della confisca diretta e il collegamento giuridicamente rilevante con il profitto del reato.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La controversia esaminata dalla Cassazione con la sentenza n. 21685/2023 riguardava una società di trasporti coinvolta in un procedimento per una presunta omissione fiscale. Il vantaggio economico contestato era stato quantificato in 166.240 euro. L’autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo di una somma corrispondente, individuata nelle disponibilità bancarie dell’impresa.

La società aveva contestato il provvedimento sostenendo che il denaro presente sui conti derivasse dall’attività commerciale regolarmente svolta dopo la violazione tributaria. La questione riguardava quindi la possibilità di distinguere le risorse prodotte lecitamente da quelle riconducibili al mancato pagamento delle imposte.

Secondo il principio richiamato nella pronuncia, il successivo svolgimento di attività economiche regolari non rende automaticamente insequestrabili le disponibilità bancarie. Per un’impresa, il blocco dei conti può incidere direttamente sulla gestione quotidiana, limitando la possibilità di pagare dipendenti, fornitori e altre spese operative.

Le differenze tra confisca diretta e per equivalente

Per comprendere le decisioni della Cassazione occorre distinguere due strumenti previsti dall’ordinamento. La confisca diretta riguarda il profitto derivante dal reato, compreso il risparmio fiscale ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte. La confisca per equivalente permette invece, nei casi previsti dalla legge, di colpire beni diversi dal profitto originario, per un valore corrispondente. La distinzione assume particolare importanza quando il vantaggio economico non è più direttamente individuabile.

Nel valutare la natura della misura, è necessario considerare anche la possibilità di dimostrare il collegamento tra il denaro sequestrato e il reato contestato. La confisca per equivalente ha una funzione sanzionatoria e deve rispettare i limiti stabiliti dalla normativa, tra cui quelli previsti dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000.

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Tassa sui mini pacchi extra Ue, nuovo rinvio al 2027: quanto costerà in più una spedizione

La tassa sui mini pacchi provenienti da Paesi extra Ue subisce un rinvio al 2027. Il Governo ha infatti presentato un emendamento al decreto Carburanti, attualmente all’esame della Camera, per spostare la data di entrata in vigore, dopo una serie di precedenti rinvii.

Il contributo italiano da 2 euro sulle spedizioni di valore non superiore a 150 euro, introdotto con la Manovra 2026 per contrastare la concorrenza dell’e-commerce asiatico e aumentare le entrate dello Stato, dovrebbe così entrare in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno.

Tassa sui mini pacchi rinviata

La tassa era stata pensata soprattutto per disincentivare gli acquisti dalle piattaforme asiatiche (in primis Shein e Temu) per privilegiare la manifattura locale.

Ma poi è emersa una criticità: quando le merci possono essere sdoganate in altri Paesi Ue, i flussi possono cambiare percorso senza che i pacchi smettano di arrivare ai consumatori italiani. Traduzione: un pacco destinato a un consumatore italiano non deve necessariamente entrare nell’Unione europea attraverso una dogana italiana perché gli operatori possono scegliere altri punti di ingresso, per esempio in Belgio, nei Paesi Bassi o in Ungheria, per poi trasferire le merci in Italia via camion. A questo punto la tassa sui mini pacchi andrebbe applicata o no? Ma c’è anche un altro problema: una tassa di questo tipo, anziché aumentare le entrate e mantenere i flussi in Italia, può spingere una parte delle attività di trasporto e sdoganamento verso altri hub europei.

E ancora: la misura ha poi incontrato le resistenze degli operatori della logistica, che hanno denunciato gli effetti di un prelievo applicato in anticipo rispetto al quadro europeo.

Rinvio della tassa, minore gettito previsto

Il nuovo rinvio riapre così il problema delle entrate attese dalla misura e del futuro del contributo nazionale, proprio mentre l’Unione europea ha già introdotto un dazio sui piccoli acquisti extra Ue e si prepara ad applicare un’ulteriore commissione per la gestione delle spedizioni.

Il rinvio comporta anche un aggiornamento delle previsioni di gettito: le minori entrate attese per il 2026 salgono da 40,8 a 61,25 milioni di euro. La differenza è pari a 20,45 milioni, che dovranno essere coperti. Le stime iniziali prevedevano entrate pari a 122,5 milioni di euro nel primo anno e a 245 milioni a regime.

Il provvedimento riguarda anche altre misure: tra queste, l’aumento di 126,4 milioni di euro delle risorse destinate al credito d’imposta sul gasolio per gli autotrasportatori.

Il quadro europeo

Il quadro si è complicato da quando sono stati introdotti i prelievi europei: dal 1° luglio è in vigore il dazio Ue da 3 euro sui piccoli acquisti provenienti da Paesi extra Ue. E dal 1° novembre si aggiungerà una handling fee da 2 euro, fissata dalla Commissione europea per coprire i costi dei controlli doganali. Il dazio europeo riguarda i piccoli acquisti extra Ue, mentre la commissione di gestione è collegata ai costi delle attività doganali.

A questi importi dovrebbe così aggiungersi, dal 1° gennaio 2027, anche la tassa italiana da 2 euro, portando il totale dei tre prelievi a 7 euro. Il rischio è che con tre prelievi sullo stesso pacco, l’Italia rischi di diventare meno conveniente come punto di ingresso delle merci, incentivando il ricorso alle dogane di altri Paesi europei.

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