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Pensioni 2027, ipotesi fondo per uscita anticipata a 64 anni: cosa cambia

Il Governo starebbe valutando un fondo per finanziare nuove forme di pensionamento anticipato nel 2027. Sarebbe stata raggiunta un’intesa per destinare alcune centinaia di milioni di euro alla flessibilità in uscita dal lavoro. Le modalità di accesso dovrebbero essere definite dopo l’approvazione della Legge di Bilancio. Tra le proposte figura la pensione a 64 anni con 36 anni di contributi, ma non sono ancora stati stabiliti i requisiti definitivi.

Pensioni anticipate a 64 anni, il nuovo fondo nella Manovra 2027

In merito alle pensioni anticipate a 64 anni, la Lega avrebbe chiesto nuove possibilità, in particolare, per i lavoratori con una lunga anzianità contributiva. L’idea sarebbe quella di inserire nella Manovra un fondo di alcune centinaia di milioni, rinviando le decisioni operative a gennaio 2027.

Le risorse consentirebbero di finanziare forme limitate di uscita anticipata, destinate a specifiche categorie di lavoratori. A tal proposito Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, ha dichiarato a Radio 24: “La priorità per la Lega da tempo, e finalmente ci siamo arrivati, è superare la legge Fornero quindi restituire tre anni di vita a chi sceglierà di andare in pensione a 64 anni rispetto ai 67”.

Chi potrebbe andare in pensione prima nel 2027

La proposta permetterebbe ad alcuni lavoratori di lasciare l’attività circa tre anni prima rispetto all’età ordinaria di pensionamento, attualmente fissata a 67 anni, con gli adeguamenti previsti dalla normativa.

Il fondo avrebbe risorse limitate e potrebbe quindi riguardare soltanto determinate platee, individuate attraverso requisiti anagrafici, contributivi o professionali. L’eventuale introduzione del pensionamento a 64 anni con 36 anni di contributi rimane una proposta e non un nuovo diritto già riconosciuto ai lavoratori.

Rivalutazione pensioni 2027, possibile taglio aumenti assegni più alti

Per trovare ulteriori risorse, il Governo starebbe valutando una modifica del meccanismo di rivalutazione delle pensioni all’inflazione. L’ipotesi prevede di ridurre progressivamente gli aumenti riconosciuti agli assegni più elevati, mantenendo una maggiore tutela per quelli di importo inferiore.

Il riferimento sarebbe il sistema utilizzato nel biennio 2023-2024, quando la rivalutazione piena veniva garantita soltanto alle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo. Per le fasce superiori erano previste percentuali più basse. Nel 2023, per esempio, la rivalutazione scendeva all’85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo e arrivava al 32% per quelli più elevati. Le percentuali per il 2027 non sono ancora state definite e dipenderanno dalle coperture disponibili e dalla struttura definitiva della Manovra.

Un intervento simile aveva prodotto risparmi stimati in circa 2,1 miliardi di euro nel 2023 e 4 miliardi annui nel biennio successivo, durante una fase di inflazione particolarmente elevata. Il Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles prevede una riduzione di circa 1,7 miliardi di euro alla voce “altre spese”. Una parte del risparmio potrebbe derivare dalla modifica della rivalutazione pensionistica.

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Riscatto della laurea per anticipare il pensionamento o alzare l’assegno, come funziona e quanto costa

Il riscatto della laurea rappresenta uno degli strumenti più efficaci e strategici a disposizione dei liberi professionisti per anticipare il momento del pensionamento o per incrementare in modo consistente l’importo dell’assegno previdenziale. Convertire il periodo di studio universitario in vera e propria anzianità contributiva richiede, tuttavia, una valutazione attenta dei costi, delle opzioni di calcolo e dei precisi riferimenti normativi che disciplinano le diverse gestioni previdenziali autonome e pubbliche.

Riscatto della laurea ordinario e agevolato per la Gestione Separata INPS

I lavoratori autonomi e i professionisti privi di una Cassa di categoria specifica fanno riferimento alla Gestione separata dell’Inps. Per questa platea di contribuenti, le opzioni di accesso al riscatto della laurea sono fondamentalmente due. La prima strada è rappresentata dalla procedura ordinaria, storicamente regolata dal Decreto Legislativo n. 184/1997, emanato in attuazione della Riforma Dini. Questo sistema applica l’aliquota contributiva della gestione di appartenenza sull’ultimo reddito imponibile dichiarato dal lavoratore per i periodi che ricadono nel sistema contributivo, mentre per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 adotta il metodo matematico della riserva capitale, tenendo conto dell’età, del sesso e dell’anzianità maturata.

La seconda strada a disposizione è il riscatto della laurea in modalità agevolata, introdotto dal Decreto legge n. 4/2019. Riservato esclusivamente ai periodi di studio che devono essere valutati con il sistema contributivo (ossia dal 1996 in poi), questo meccanismo svincola del tutto l’onere economico dal reddito effettivo dichiarato dal professionista. Il costo viene infatti determinato applicando l’aliquota del 33% prevista per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti al minimale imponibile della gestione Inps Artigiani e Commercianti, fissato a 18.808 euro come confermato dalla Circolare Inps n. 14/2026. L’importo annuo fisso così ottenuto si attesta a 6.206,64 euro, rendendo questa misura particolarmente conveniente per i professionisti con redditi medio-alti.

Regole per gli iscritti alle Casse di Categoria e doppio riscatto della laurea

Per i professionisti regolarmente iscritti a un ente di previdenza privato o privatizzato disciplinato dal Decreto legislativo n. 103/1996 (come ad esempio Cassa Forense, Inarcassa, CNPADC o ENPAM), la disciplina del riscatto della laurea agevolato a cifra fissa prevista dal D.L. n. 4/2019 non si estende in modo automatico. Ciascuna Cassa di categoria adotta infatti regolamenti interni autonomi per la determinazione degli oneri e delle modalità di calcolo.

Tuttavia, come opportunamente chiarito dalle indicazioni fornite dal Messaggio INPS n. 4419 del dicembre 2022, per i liberi professionisti è aperta la concreta possibilità di accedere al doppio riscatto della laurea. Chi risulta contemporaneamente o alternativamente iscritto sia a un ordine professionale sia a una gestione gestita dall’Inps può infatti chiedere di riscattare gli stessi anni universitari in entrambi gli enti. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997, esiste però una condizione procedurale inderogabile: la domanda di riscatto presso la Cassa professionale deve essere presentata tassativamente prima di quella inoltrata all’Inps. Inoltre, l’interessato deve aver versato almeno un contributo obbligatorio o figurativo nella gestione pubblica e non deve presentare periodi di contribuzione doppia o sovrapposta nello stesso arco temporale.

Titoli riscattabili, dilazioni dei pagamenti e benefici fiscali

Sotto il profilo strettamente operativo, la richiesta di riscatto della laurea si riferisce ed è limitata esclusivamente alla durata legale del corso di studi, escludendo dal computo tutti gli anni trascorsi fuori corso. Rientrano nell’ambito della misura le lauree triennali, le specialistiche e magistrali, i vecchi diplomi di laurea, i dottorati di ricerca, i titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e i diplomi conseguiti presso le ITS Academy conformi alla Legge n. 99/2022 e ai requisiti indicati dalla Circolare Inps n. 98/2024. Restano espressamente esclusi i master universitari.

L’onere complessivo per il riscatto della laurea può oscillare mediamente tra i 20.000 e i 25.000 euro per singola gestione. È possibile versare l’importo in un’unica soluzione oppure dilazionarlo fino a un massimo di 120 rate mensili, estese su dieci anni. Dal punto di vista fiscale, le somme versate per il riscatto della laurea sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef, generando un risparmio proporzionale alla propria aliquota marginale. Tuttavia, l’effettivo rientro economico dell’operazione non è garantito a priori e va valutato attentamente caso per caso: la convenienza reale dipende infatti dall’aliquota fiscale del professionista, dall’età al momento del riscatto e dal rendimento atteso del montante rispetto ad altre forme di investimento.

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Pensioni di novembre 2026, i pagamenti slittano al 2: aumenti e cali, ecco per chi

Il pagamento delle pensioni del mese di novembre seguirà un calendario leggermente modificato rispetto alla consueta tabella di marcia. La variazione non è dovuta ad anomale anomalie operative, ma alla coincidenza della prima giornata del mese con la festività religiosa di Ognissanti, che cade di domenica.

Ma al di là della data di accredito, l’attenzione di milioni di pensionati è rivolta all’importo del cedolino, che per un numero consistente di contribuenti risulterà più basso a causa di conguagli e trattenute fiscali.

Chi avrà il cedolino più basso

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Pensioni, la simulazione con i nuovi coefficienti: perdite fino a 35.000 euro

Due giorni fa il Ministero del Lavoro e il Mef hanno aggiornato i coefficienti di trasformazione per il biennio che va dal 2027 al 2028.

Secondo le simulazioni elaborate dall’Osservatorio Previdenza della Cgil, a parità di età anagrafica e di capitale accumulato, i lavoratori che accederanno al riposo dal 1° gennaio 2027 subiranno riduzioni degli assegni che possono tradursi in perdite complessive fino a oltre 35.000 euro nell’arco dell’intero pensionamento.

Come cambiano i coefficienti dal 2027

Nel sistema contributivo, l’importo della pensione non si calcola sull’ultimo stipendio ma sulla somma totale delle cifre versate durante la carriera (il cosiddetto montante contributivo). Per trasformare questo capitale in una rata mensile, l’Inps lo multiplies per un coefficiente percentuale che cresce con l’età di uscita. Poiché i dati demografici mostrano un aumento della longevità, le tabelle vengono ricalcolate ogni due anni al ribasso, spalmando lo stesso tesoretto su un periodo di vita stimato più lungo.

Per esempio, chi è andato in pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2026 aveva una percentuale di trasformazione al 5,608%, che scenderà al 5,514% dal prossimo anno. Questo aggiornamento comporta, a pari anzianità contributiva, una contrazione immediata dell’assegno pari all’1,68% rispetto al 2026. Se si allarga il confronto ai coefficienti del 2024, si nota una curva discendente del 3,65% a 67 anni che supera il 4% per uscite a 71 anni.

Cosa indicano i numeri delle simulazioni

Per leggere correttamente i numeri elaborati dal sindacato, è importante chiarire cosa rappresentano le fasce di importo analizzate:

  • i valori nella prima colonna non rappresentano l’ultimo stipendio percepito, ma la pensione mensile lorda che si sarebbe ottenuta a 67 anni con i parametri del 2024;
  • per raggiungere una pensione contributiva da 1.000 euro mensili serve un montante accantonato di circa 230.000 euro, che corrisponde mediamente a una Ral di circa 20.000-22.000 euro mantenuta per 35-40 anni di carriera continuativa;
  • si devono differenziare gli uomini dalle donne, a parità di coefficiente moltiplicatore, perché gli indici demografici danno alle ultime un’aspettativa di vita più lunga, dunque una perdita accumulata maggiore.

Quanto si perde da 1.000 a 4.000 euro al mese

Le simulazioni della Cgil mettono a confronto gli importi teorici maturati a 67 anni sulla quota contributiva della pensione. L’impatto economico cresce in valore assoluto all’aumentare della retribuzione pensionabile, incidendo in misura rilevante anche sui redditi medi e bassi:

Assegno mensile teorico nel 2024 Nuovo assegno mensile lordo nel 2027 Perdita mensile lorda Perdita annuale lorda Mancato incasso totale stimato (uomini) Mancato incasso totale stimato (donne)
1.000 euro 963,48 euro -36,50 euro -475 euro -6.923 euro -8.822 euro
1.500 euro 1.445,00 euro -55,00 euro -712 euro -10.385 euro -13.234 euro
2.000 euro 1.926,96 euro -73,04 euro -950 euro -13.846 euro -17.645 euro
3.000 euro 2.890,44 euro -109,56 euro -1.424 euro -20.769 euro -26.467 euro
4.000 euro 3.854,00 euro -146,00 euro -1.898 euro -27.694 euro -35.290 euro

Chi viene colpito dai nuovi coefficienti e le regole di calcolo

Il ricalcolo delle tabelle riguarda esclusivamente chi accederà al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2027. Le pensioni già in corso di erogazione non subiranno alcuna modifica. L’incidenza sui trattamenti futuri varia in base al sistema di calcolo applicato dall’Inps:

  • per chi ha iniziato a versare dal 1° gennaio 1996, col sistema interamente contributivo, la revisione al ribasso si applica all’intero importo della prestazione;
  • per chi possiede anzianità contributiva antecedente al 1996, la contrazione interessa unicamente la quota di pensione calcolata con il metodo contributivo;
  • chi sceglie di rimanere nei ranghi aziendali, oltre la scadenza, può compensare in parte il calo accumulando ulteriore montante e beneficiando di un coefficiente legato a un’età anagrafica più avanzata.

L’aumento dell’età di vecchiaia dal 2027

Agli effetti penalizzanti sui coefficienti si somma lo scatto delle soglie anagrafiche. Dal 2027 il requisito ordinario per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 1 mese (per poi attestarsi a 67 anni e 3 mesi nel 2028), mentre per la prestazione anticipata contributiva occorreranno 64 anni e 1 mese.

Come confermato dalle simulazioni dei sindacati, l’obbligo di lavorare un mese in più apporta un beneficio contributivo marginale sul capitale complessivo, insufficiente a neutralizzare la contrazione percentuale applicata dalle nuove tabelle di trasformazione.

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Pensione con contributi all’estero, quando si sommano a quelli italiani: il chiarimento Inps

L’Inps, con la circolare 107 del 20 ottobre, riepiloga e aggiorna le regole per far valere i contributi versati all’estero nella pensione in regime di cumulo. Sono tre i chiarimenti che riguardano i periodi all’estero:

  • quando contano per il diritto alla pensione;
  • come si considerano per la verifica dell’importo soglia;
  • quando danno accesso all’integrazione al trattamento minimo.

Chi ha una carriera divisa tra più gestioni italiane e uno o più Paesi esteri può ottenere un trattamento che con i soli contributi italiani non sarebbe raggiungibile.

Cos’è la pensione in regime di cumulo

Il cumulo, previsto dalla Legge di Stabilità 2013 e poi modificato con la Legge di Bilancio 2017, permette di sommare i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse per ottenere un’unica pensione.

Quando contano i periodi lavorati all’estero

I periodi esteri valgono per il diritto alla pensione in cumulo come se fossero periodi italiani, in base all’articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 e contano anche se hanno già prodotto una pensione estera.

Quando lo stesso periodo è coperto sia da contributi italiani sia da contributi esteri, per esempio per due lavori svolti in contemporanea in due Paesi, quei mesi valgono una volta sola e non si sommano.

Quali Paesi rientrano nel cumulo

Rilevano i contributi maturati:

  • negli Stati Ue;
  • nello Spazio economico europeo;
  • in Svizzera;
  • nel Regno Unito;
  • nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

Le condizioni da rispettare

La totalizzazione con l’estero è possibile se:

  1. risulta raggiunto il periodo minimo di contribuzione italiana, cioè 52 settimane (un anno) per la normativa europea o quello fissato dalla singola convenzione;
  2. almeno una delle gestioni italiane coinvolte è compatibile con il riconoscimento dei periodi esteri;
  3. i periodi esteri servono per maturare il diritto oppure danno una pensione più favorevole rispetto al solo cumulo nazionale.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali la totalizzazione non serve se il diritto si raggiunge già con i soli contributi italiani. Fanno eccezione Jersey e le altre Isole del Canale (che dipendono dal Regno Unito), gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e l’Uruguay.

Contributi esteri anteriori al 1996

L’importo della pensione si calcola solo sui contributi italiani. I periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996 servono però a stabilire l’anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi il sistema in cui rientra la pensione, con i relativi requisiti di accesso e istituti.

Significa che chi ha lavorato all’estero prima del 1996 e in Italia ha versato solo dopo quella data viene inquadrato nel sistema misto, anche se la quota italiana resta calcolata, di fatto, con il sistema contributivo.

Importo soglia e contributi esteri

Per la pensione di vecchiaia in cumulo valgono anche i requisiti diversi da età e contributi previsti dall’ultima gestione di iscrizione.

L’importo soglia è l’importo minimo che la pensione deve raggiungere per essere pagata, ed è quello previsto dalle regole della Gestione separata. Nel cumulo l’Inps controlla l’importo soglia solo quando ricorrono insieme tutte queste condizioni:

  • la pensione è calcolata con il sistema misto (in parte con il retributivo e in parte con il contributivo);
  • l’ultima iscrizione del lavoratore è alla Gestione separata dell’Inps;
  • l’interessato non ha ancora compiuto 71 anni, limite che dal 1° gennaio 2027 sarà adeguato alla speranza di vita.

Nel caso internazionale, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero e il totale non deve risultare inferiore alla soglia. Il requisito può maturare anche dopo, quando arriva la liquidazione estera. In quel caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La verifica non serve se, dopo l’ultimo contributo in Gestione separata, si hanno periodi esteri valorizzabili in una gestione dove la soglia non è prevista. Con i Fondi speciali conta la natura del lavoro svolto all’estero, che deve corrispondere alla stessa categoria.

Resta fermo che alla decorrenza il lavoro dipendente deve essere cessato, anche all’estero.

Integrazione al minimo

L’integrazione al trattamento minimo alza le pensioni più basse fino a 611,85 euro al mese – importo provvisorio per il 2026 fissato dalla circolare 153 del 19 dicembre 2025, che diventano 619,80 euro con l’incremento dell’1,3% riconosciuto alle pensioni pari o inferiori al minimo.

L’integrazione spetta a chi ha redditi entro i limiti di legge e solo alle pensioni nel sistema retributivo o misto. Nel cumulo spetta a condizione che almeno una delle quote sia a carico di una gestione che la prevede. Grazie ai periodi esteri anteriori al 1996, l’integrazione spetta anche a chi in Italia ha iniziato a versare dopo quella data.

Nell’esempio della circolare del 20 ottobre, un lavoratore con 15 anni di contributi all’estero prima del 1996 e poi iscritto in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dei dipendenti pubblici ottiene una pensione in cumulo nel sistema misto, integrabile al minimo, anche se le quote italiane sono calcolate con il contributivo. L’integrazione resta a carico delle gestioni italiane.

Per verificare i limiti di reddito, l’Inps conta anche le pensioni estere e gli eventuali redditi prodotti all’estero.

Come si presenta la domanda

L’ente istruttore si individua solo in base all’ultimo contributo italiano, anche se l’ultimo versamento è avvenuto all’estero.

C’è poi un distinguo in base a dove si ha la residenza:

  • chi risiede in Italia presenta la domanda per via telematica e sceglie il tipo di pensione;
  • chi risiede all’estero si rivolge all’istituzione previdenziale del Paese di residenza, che inoltra la pratica alla sede Polo dell’Inps.

Se la domanda arriva dall’estero con la generica dicitura vecchiaia o anticipata, l’Inps deve comunque esaminare l’intera posizione, cercare il trattamento più favorevole e informare l’interessato sulle alternative prima di liquidare. Anche per questo motivo è sempre meglio indicare esplicitamente il cumulo nell’istanza.

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Pensioni 2027, con i nuovi coefficienti gli assegni sono più bassi del 2026

Chi deciderà di andare in pensione a partire dal 1° gennaio 2027 rischia di percepire un trattamento mensile più leggero rispetto a chi lascia l’attività entro la fine del 2026, a parità di età anagrafica e di anzianità contributiva.

A determinare la contrazione dei futuri cedolini è l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione pubblicato dal Ministero del Lavoro, che ricalcola il rendimento del capitale accumulato sulla base del nuovo incremento dell’aspettativa di vita.

Cosa sono i coefficienti di trasformazione e perché cambiano

Nel sistema contributivo, ormai applicato alla quasi totalità dei lavoratori prossimi al riposo, l’importo della prestazione si ottiene moltiplicando le somme accantonate durante la carriera (il cosiddetto montante contributivo) per una percentuale denominata coefficiente di trasformazione.

Il valore di questo moltiplicatore cresce con l’avanzare dell’età di uscita, garantendo un rendimento annuo più elevato a chi lavora più a lungo. Tuttavia, i parametri vengono aggiornati a cadenza biennale per adeguarsi all’evoluzione demografica. Poiché la speranza di vita media continua a salire, le tabelle per il biennio 2027-2028 subiranno una revisione al ribasso: la medesima riserva finanziaria dovrà infatti garantire la copertura di un periodo di erogazione stimato più esteso.

Le simulazioni sugli assegni

Dalle stime elaborate, la riduzione lorda varia in proporzione diretta all’età del pensionato e all’entità del capitale maturato. Di seguito la comparazione omogenea dell’impatto atteso per diverse fasce di contribuenti nel 2027 rispetto al 2026:

Profilo di uscita Capitale accumulato Assegno mensile lordo stima (2027) Taglio mensile lordo Taglio annuale lordo (13 mensilità)
Pensione di vecchiaia (63 anni) 250.000 euro ~ 935 euro al mese -19 euro al mese -247 euro l’anno
Pensione di vecchiaia (67 anni) 250.000 euro ~ 1.060 euro al mese -18 euro al mese -234 euro l’anno
Pensione di vecchiaia (67 anni) 300.000 euro ~ 1.272 euro al mese -22 euro al mese -286 euro l’anno
Pensione di vecchiaia (67 anni) 500.000 euro ~ 2.120 euro al mese -36 euro al mese -468 euro l’anno

Perché un mese di lavoro in più non basta a evitare il taglio

L’aggiornamento dei parametri si inserisce in un contesto segnato dal riavvio degli automatismi di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Dal 1° gennaio 2027, la soglia minima per accedere alla pensione di vecchiaia salirà di 30 giorni, attestandosi a 67 anni e 1 mese, mentre per la prestazione anticipata contributiva occorreranno 64 anni e 1 mese.

Tuttavia, un’ulteriore contribuzione versata in un solo mese apporterebbe un beneficio marginale al capitale complessivo: per neutralizzare l’effetto delle nuove tabelle occorrerebbero tra i 5 e i 7 mesi di attività in più. Di conseguenza, chi maturerà i requisiti nel 2027 percepirà dall’Inps un importo strutturalmente inferiore rispetto a chi ha lasciato la professione l’anno precedente a parità di percorso.

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Se i gestori dei fondi pensione giocano troppo in difesa

I fondi pensione negoziali italiani affidano gran parte delle loro risorse a gestori professionali, per ottenere rendimenti superiori a quelli del benchmark. Ma il comportamento dei professionisti è guidato anche dal rischio di perdere il mandato.

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Pensione a 64 anni: strumenti sbagliati per scopi giusti

Le regole di pensionamento devono essere uguali per tutti i lavoratori, comunque sia calcolata la loro pensione. Ben vengano provvedimenti per rimuovere le differenze fra “misti” e “puri”, purché demagogia e improvvisazione restino fuori dal gioco.

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Non si diventa anziani a 65 anni *

Quando inizia l’età anziana? Una soglia anagrafica rigida non descrive bene la realtà. Meglio adottarne una prospettica, legata alla speranza di vita residua. Permette una migliore pianificazione dei sistemi pensionistici, sanitari e del mercato del lavoro.

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Non è mai troppo tardi per la previdenza complementare

Aderire alla previdenza complementare conviene anche se si è a fine carriera. Le prime coorti di iscritti al Fondo Espero hanno maturato risorse superiori rispetto a chi non ha aderito, pur con un orizzonte di accumulazione limitato. Lo dicono i dati Inps.

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Una pensione alla svedese per la Germania

In Germania, una riforma organica del sistema pensionistico prevede l’introduzione di una componente obbligatoria a capitalizzazione, ispirata al modello svedese. Il suo successo dipende da costi contenuti e indipendenza dalle ingerenze politiche.

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