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Il governo tassa le banche, ma rischia di tassare la crescita (già molto scarsa)

Stangata sulle banche in Manovra: un rischio per il credito a famiglie e imprese

Le banche hanno guadagnato molto negli ultimi anni, questo è un fatto, ma trasformarlo nella giustificazione per colpirle ancora una volta rischia di essere uno di quegli esercizi di politica fiscale in cui, mentre si cerca un colpevole facile, si finisce per danneggiare se stessi. La manovra chiede a banche e assicurazioni un contributo aggiuntivo che porterà nelle casse dello Stato circa 5,8 miliardi nel 2027. Ci sono l’aumento di tre punti dell’Ires, interventi sulle DTA, una stretta sulla deducibilità ai fini Irap e l’aumento della Tobin Tax.

Naturalmente si può sostenere che chi guadagna molto debba pagare molto, allora però bisognerebbe almeno guardare la fotografia per intero perché le banche italiane non hanno sempre navigato nell’oro. Nel 2013 e nel 2014 il loro ROE era negativo; nel 2016 arrivò addirittura a -5,8%, nel 2019 era appena al 5%.

Solo negli ultimi anni, con il rialzo dei tassi e l’esplosione del margine d’interesse, la redditività delle banche italiane è tornata ai livelli più elevati con il ROE che è passato al 12,8% nel 2024 per salire ulteriormente al 13,8% nel 2025. Insomma, gli utili di oggi sono reali, ma raccontare la storia delle banche soltanto attraverso gli ultimi due o tre bilanci significa raccontarne una parte e, soprattutto, significa dimenticare che cosa sono le banche.

Non sono semplicemente aziende che producono utili, ma uno dei principali ingranaggi attraverso cui l’economia funziona. Come? Raccolgono risparmio, finanziano famiglie e imprese, partecipano al mercato dei titoli di Stato e costituiscono una parte essenziale della trasmissione della politica monetaria all’economia reale. In un Paese che cresce poco, con una produttività storicamente debole e un mercato del lavoro destinato a essere trasformato dall’intelligenza artificiale, la domanda dovrebbe essere un’altra: come facciamo a rendere più forte il circuito del credito, degli investimenti e della crescita? La risposta italiana, invece, sembra essere ancora una volta: troviamo qualcuno da tassare.

In questo modo si rischia di colpire proprio uno dei settori che dovrebbe accompagnare famiglie e imprese nella tormentata fase economica. Una banca più tassata non necessariamente assorbe il costo. Può infatti ridurre la remunerazione del capitale, gli investimenti, la propensione al rischio e, soprattutto, diventare più selettiva nel concedere credito.

Non è detto che accada domani, ma è un rischio che un governo dovrebbe considerare prima di festeggiare il gettito. Se poi si decide di tassare chi fa profitti, tanti profitti, allora si faccia un’analisi completa su tutti i settori e non si colpisca solo il facile bersaglio delle banche “malefiche” (secondo un adagio che risuona nei palazzi della politica). Altrimenti non è politica economica ma semplicemente il vecchio sport italiano della caccia al ricco di turno.

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Registrazione di un contratto d’affitto, chi deve pagare le imposte previste

La stipula di un contratto d’affitto (tecnicamente definito contratto di locazione) rappresenta un momento centrale sia per chi concede un immobile in godimento sia per chi lo conduce. Intorno alla fase della registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate sorgono spesso dubbi e contenziosi: chi deve provvedere fisicamente all’adempimento? Chi deve sostenere i costi dell’imposta di registro e di bollo? E cosa accade se il contratto non viene registrato nei termini di legge?

Per rispondere a queste domande è necessario analizzare il quadro normativo italiano, coordinando le disposizioni del Codice Civile, le leggi speciali sulle locazioni abitative e il Testo Unico dell’Imposta di Registro.

Contratto d’affitto e obbligo di registrazione

Nel nostro ordinamento giuridico, la registrazione del contratto d’affitto non costituisce una semplice formalità amministrativa, bensì un obbligo fiscale e civile inderogabile per tutte le locazioni di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.

L’adempimento del locatore

Dal punto di vista procedurale, la norma di riferimento primaria per le locazioni ad uso abitativo è l’articolo 13 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998. Tale articolo stabilisce che l’obbligo materiale di provvedere alla registrazione del contratto spetta al locatore (il proprietario dell’immobile).

Il proprietario deve perfezionare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di stipula del contratto o dalla sua data di decorrenza, qualora questa sia anteriore. Entro i successivi 60 giorni, il locatore ha altresì il dovere di dare documentata comunicazione dell’avvenuta registrazione sia al conduttore (l’inquilino) sia all’amministratore di condominio (per l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale).

Conseguenze civili della mancata registrazione

Il contrasto agli affitti non dichiarati (in nero) passa innanzitutto dalla sanzione civile della nullità: la legge n. 311 del 2004 (art. 1, comma 346) stabilisce che i contratti di locazione non registrati, ricorrendone i presupposti, sono nulli. La nullità, però, non è insanabile: con la sentenza n. 23601 del 2017 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la registrazione tardiva sana il contratto con effetto retroattivo. Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) hanno poi rafforzato questo impianto.

Tuttavia, per proteggere la parte debole del rapporto, la legge attribuisce al solo conduttore la facoltà di adire le vie giudiziarie: l’inquilino può ricorrere al giudice affinché venga accertata l’esistenza del rapporto di locazione e ne vengano determinati il canone (pari al valore minimo degli accordi territoriali) e le condizioni, sanando retroattivamente la posizione.

La ripartizione economica delle spese tra proprietario e inquilino

Anche se la pratica di registrazione deve essere svolta dal proprietario, il pagamento delle relative tasse viene diviso in modo diverso a seconda che si tratti di imposta di registro, di bollo o di cedolare secca.

L’imposta di registro

Per quanto riguarda la divisione dell’imposta di registro, la norma fondamentale è l’articolo 8 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978 (Legge sull’Equo Canone), il quale stabilisce inderogabilmente che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali (50% ciascuno).

Le parti possono concordare clausole contrattuali più favorevoli all’inquilino (ad esempio prevedendo che l’imposta di registro sia pagata al 100% dal proprietario). Al contrario, è radicalmente nulla qualsiasi clausola che ponga a carico del conduttore una quota superiore al 50% delle spese di registrazione.

L’imposta di bollo

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972. Di prassi contrattuale, la spesa dei bolli (pari a 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe di contratto, per ciascuna copia da registrare) viene interamente sostenuta dall’inquilino, salvo diversa pattuizione espressa inserita nel testo del contratto.

Calcolo delle aliquote e tipologie d’immobile

L’importo dell’imposta di registro dovuta per la prima annualità varia in funzione della destinazione d’uso dell’immobile e della tipologia contrattuale, come stabilito dal Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986).

Tipologia di immobile/contratto Aliquota dell’imposta di registro Note e agevolazioni
Fabbricati ad uso abitativo (4+4 o libero) 2,00% sul canone annuo Calcolato moltiplicando il canone annuo per la percentuale. Soglia minima iniziale: 67 €
Contratti a canone concordato (3+2/studenti) 2,00% calcolato sul 70% del canone Riduzione del 30% della base imponibile ex art. 8 Legge 431/1998 nei Comuni ad alta tensione abitativa
Fabbricati strumentali (negozi, uffici, magazzini) 1,00% o 2,00% 1% se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA; 2% in assenza di Iva
Fondi rustici e terreni agricoli 0,50% del corrispettivo annuo Calcolato moltiplicando l’importo annuo per le annualità previste
Altri immobili e garage non pertinenziali 2,00% sul canone annuo Regime ordinario standard

Pagamento pluriennale o annuale

L’imposta di registro può essere versata anno per anno (entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità) oppure in un’unica soluzione per l’intera durata del contratto. In caso di pagamento unico anticipato, il contribuente ha diritto a uno sconto pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.

L’opzione della cedolare secca

L’intero impianto relativo all’imposta di registro e di bollo viene completamente azzerato qualora il locatore decida di avvalersi del regime fiscale sostitutivo della cedolare secca, introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Quando il proprietario opta per la cedolare secca:

  • non è dovuta l’imposta di registro né per la prima registrazione né per le annualità successive, proroghe o risoluzioni;
  • non è dovuta l’imposta di bollo sul contratto e sui relativi allegati;
  • l’inquilino viene sollevato da qualsiasi costo di registrazione e, per tutta la durata dell’opzione, il proprietario rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento Istat del canone di locazione.

La responsabilità solidale verso il fisco e la rivalsa

Un aspetto critico risiede nella distinzione tra la responsabilità civile contrattuale e la responsabilità tributaria di fronte all’Erario.

Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate il locatore e il conduttore sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta di registro. Ciò significa che, in caso di mancata registrazione o di ritardato versamento del tributo, il Fisco non è tenuto a verificare di chi sia la colpa materiale dell’omissione: l’amministrazione finanziaria può notificare l’avviso di liquidazione e richiedere il saldo dell’intera imposta, unitamente agli interessi e alle sanzioni amministrative, a, indifferentemente, ciascuna delle due parti.

Il diritto di rivalsa dell’inquilino

Mentre sul piano fiscale la responsabilità solidale protegge il credito dello Stato, sul piano civile della rivalsa interna la Legge di Stabilità 2016 ha chiarito l’imputabilità dell’inadempimento.

Poiché la legge stabilisce che l’obbligo di registrare l’atto grava primariamente sul proprietario, la tardiva o omessa registrazione costituisce una violazione di legge da parte di quest’ultimo. Conseguentemente:

  • se l’Agenzia delle Entrate richiede e riscuote il pagamento dall’inquilino, quest’ultimo ha il pieno diritto di esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del proprietario;
  • l’inquilino ha diritto a farsi rimborsare dal proprietario il 100% delle sanzioni e degli interessi irrogati dal Fisco, oltre alla quota del 50% dell’imposta di registro che per legge spettava al locatore.

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