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Manovra 2027, ipotesi aumenti Ires e Tobin Tax per banche e operazioni in Borsa

27 October 2026 at 11:41

Tra le ipotesi allo studio in vista della Legge di Bilancio 2027 spunta anche una nuova stretta fiscale su banche, assicurazioni e operazioni finanziarie. Il Governo starebbe pensando ad un aumento dell’addizionale Ires, al rialzo della Tobin Tax sulle transazioni di Borsa e ad ulteriori limitazioni all’utilizzo dei crediti d’imposta. Il pacchetto di interventi dovrebbe contribuire a garantire 5 miliardi di euro di maggiori entrate nel 2027, secondo quanto indicato nel Documento programmatico di bilancio.

Manovra 2027, ipotesi Ires verso il 30%

L’Ires, imposta diretta e proporzionale applicata sul reddito complessivo netto delle società di capitali, degli enti commerciali e delle cooperative, è attualmnete al 24%. Tra le ipotesi considerate dal Governo per la Manovra 2027 c’è l’idea di aumentare l’imposizione al 30%.

L’intervento consentirebbe di incrementare il gettito derivante dagli utili degli istituti di credito e rappresenterebbe una delle componenti del contributo richiesto al settore finanziario. La proposta dovrà però essere discussa con le associazioni di categoria, che hanno già manifestato perplessità sull’introduzione di nuovi oneri.

Le banche ricordano infatti l’accordo raggiunto in occasione della precedente Legge di Bilancio, che prevedeva un contributo complessivo di circa 10,5 miliardi di euro attraverso diversi interventi fiscali.

Tobin Tax, possibile aumento fino allo 0,60% sulle operazioni finanziarie

Un altro intervento riguarda la Tobin Tax, l’imposta applicata a determinate transazioni finanziarie, tra cui l’acquisto di azioni e alcuni strumenti partecipativi.

In questo il Governo starebbe valutando un aumento delle aliquote attualmente previste.  Per le operazioni soggette all’imposta effettuate sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, l’aliquota potrebbe passare dallo 0,20% allo 0,40%.

Per gli acquisti effettuati al di fuori di questi mercati, invece, il prelievo salirebbe dallo 0,40% allo 0,60%. Le proposte riguardano le operazioni su titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della tassa, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui quelli relativi alla capitalizzazione delle società.

Anche le operazioni di negoziazione ad alta frequenza potrebbero subire un aumento, con il passaggio dell’aliquota dallo 0,04% allo 0,06%.

Quanto potrebbe aumentare il costo degli investimenti in Borsa

L’eventuale rialzo della Tobin Tax avrebbe conseguenze anche per gli investitori che effettuano operazioni soggette all’imposta. Per esempio, su un acquisto di azioni del valore di 10mila euro effettuato su un mercato regolamentato, un’aliquota dello 0,20% corrisponde a un’imposta teorica di 20 euro.

Con il passaggio allo 0,40%, il prelievo salirebbe a 40 euro. Per la stessa operazione effettuata al di fuori di un mercato regolamentato, l’eventuale aumento dallo 0,40% allo 0,60% porterebbe l’imposta teorica da 40 a 60 euro.

Si tratta di esempi di calcolo riferiti a operazioni interamente imponibili, senza considerare eventuali esenzioni, esclusioni o particolari modalità di determinazione della base imponibile. Non tutte le compravendite di strumenti finanziari sono infatti soggette alla Tobin Tax.

Crediti d’imposta Dta, ipotesi di blocco per tutto il 2027

Il pacchetto fiscale potrebbe comprendere anche nuove limitazioni relative alle Dta, le imposte anticipate che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, possono essere trasformate in crediti d’imposta. Una delle proposte prevede di sospendere per tutto il 2027 la trasformazione di determinate quote di Dta in crediti utilizzabili in compensazione.

La misura potrebbe riguardare banche, assicurazioni e altre imprese interessate dalle disposizioni fiscali sulle imposte anticipate. Un secondo intervento allo studio riguarda la possibilità di cedere a terzi i crediti d’imposta derivanti dalle Dta, con l’introduzione di restrizioni finalizzate a contrastare operazioni irregolari.

Ho denunciato il sinistro in ritardo, l’assicurazione può non pagare?

27 October 2026 at 11:17

Venti mesi per denunciare un incendio all’assicurazione. Per la Corte d’appello, quel ritardo consapevole bastava a far perdere la garanzia. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20447/2026, ha ribaltato il ragionamento: la decadenza legale dall’indennizzo, prevista dall’art. 1915 c.c., richiede che l’assicurato abbia omesso l’avviso per ingannare la compagnia, a vantaggio proprio o di altri. Se il ritardo è colposo, l’assicurazione può ridurre l’indennizzo, persino azzerarlo, ma deve provare il pregiudizio causato dall’omissione. Se il rifiuto richiama una clausola della polizza, occorre verificarne anche la validità.

Cosa rischio se denuncio il sinistro dopo tre giorni?

“I tre giorni previsti dall’art. 1913 c.c. decorrono dal sinistro o dal momento in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.

Una perdita d’acqua, ad esempio, può essere scoperta soltanto quando compaiono le prime infiltrazioni. Per stabilire se la denuncia sia tardiva rileva quando l’assicurato ha conosciuto il sinistro, circostanza che può essere ricostruita attraverso le prime segnalazioni, le fotografie e gli interventi effettuati. La legge esclude inoltre la necessità dell’avviso se l’assicuratore o un agente autorizzato è intervenuto entro i tre giorni nelle operazioni di salvataggio o constatazione.

“Chi si accorge di aver superato il termine deve comunque denunciare l’evento subito e conservare la prova dell’invio”.

Nella vicenda dell’incendio esaminata dalla Cassazione, i giudici d’appello avevano posto a carico dell’assicurato il compito di spiegare perché avesse aspettato venti mesi per denunciare il sinistro.
La Cassazione ha distinto il silenzio volontario dalla finalità fraudolenta: anche un’omissione consapevole, senza l’intento di ingannare la compagnia, ricade nel regime della colpa. La Corte ha disposto un nuovo esame della controversia, senza riconoscere in automatico il pagamento dell’indennizzo.

“La riduzione dell’indennizzo dipende allora dal pregiudizio effettivamente subito dall’assicuratore”.

Se la compagnia sostiene di non aver potuto effettuare un sopralluogo, deve dimostrare quali accertamenti siano stati compromessi proprio dalla denuncia tardiva. Lo stesso vale per le prove ormai disperse o per la possibilità perduta di agire contro il responsabile del danno. La riduzione dell’indennizzo deve essere commisurata al pregiudizio concretamente dimostrato, non alla durata del ritardo. Per azzerare il pagamento, quel pregiudizio deve equivalere all’intero indennizzo.

La polizza dice che perdo l’indennizzo: quella clausola è valida?

La compagnia può richiamare anche una clausola contrattuale di decadenza, distinta dal regime legale dell’omesso avviso. In questo caso, occorre verificare se sia stata approvata specificamente per iscritto.

“L’art. 1341, comma 2, c.c. lo richiede per le clausole di decadenza contenute nelle condizioni generali predisposte dall’assicuratore: è la cosiddetta doppia firma”.

Nell’ordinanza n. 23093/2026, la Cassazione ha esaminato il rifiuto di rimborsare oltre 176.000 euro di spese per un intervento chirurgico eseguito durante il periodo di copertura. La compagnia aveva opposto una clausola che imponeva di denunciare il sinistro entro trenta giorni dalla scadenza del contratto; l’avviso era arrivato circa tre mesi dopo. La Cassazione ha chiarito che il termine non definiva quando l’evento dovesse verificarsi per essere coperto. Faceva invece decadere l’assicurato da un diritto collegato a un sinistro verificatosi durante la garanzia: perciò occorreva l’approvazione specifica dell’art. 1341 c.c.

Il termine contrattuale decorrente dalla scadenza della polizza non va confuso con i tre giorni dell’art. 1913 c.c.

Chi riceve un rifiuto deve individuare la clausola richiamata e controllare se l’eventuale seconda sottoscrizione la identifichi in modo sufficientemente specifico: la sola presenza di un’altra firma non chiude la verifica. Se quell’approvazione era necessaria e manca, la compagnia non può opporre la decadenza prevista dalla clausola.

La Cassazione n. 23093/2026 precisa che la clausola dei trenta giorni non è vietata in sé dall’art. 1932 c.c.; questa norma, però, impedisce di imporre all’assicurato conseguenze contrattuali peggiori di quelle previste dall’art. 1915, secondo comma, per l’omissione colposa. Nelle polizze stipulate da consumatori può inoltre operare il controllo sulle clausole abusive degli artt. 33-36 del Codice del consumo, senza che la sottoscrizione specifica lo escluda automaticamente. Sono verifiche diverse, da applicare in base al contratto concreto.

L’assicurazione non paga per il ritardo: come posso contestare il rifiuto?

Nella vicenda dell’incendio esaminata dalla Cassazione erano coinvolte due compagnie. Una aveva negato l’indennizzo per la denuncia tardiva; l’altra perché il rischio incendio non rientrava nelle garanzie acquistate. La Cassazione ha rimesso in discussione il primo diniego, non il secondo. Superare l’eccezione sul ritardo non significa avere già dimostrato che il sinistro fosse coperto dalla polizza.

La motivazione del diniego determina anche il contenuto della contestazione. Se la compagnia invoca l’impossibilità di accertare il danno, occorre ricostruire che cosa sia cambiato fra l’evento e la denuncia. I locali erano stati ripristinati? I beni danneggiati erano ancora esaminabili? Fotografie datate, verbali e rilievi precedenti alle riparazioni possono conservare informazioni utili, anche quando il sopralluogo non è più possibile. Non escludono di per sè il pregiudizio dell’assicuratore, ma consentono di verificare quali accertamenti un avviso tempestivo avrebbe consentito e quali siano andati effettivamente perduti.

“Nel reclamo scritto conviene ricostruire le date del sinistro, della sua conoscenza e della denuncia, indicare gli interventi successivi e allegare i documenti disponibili”.

Se la compagnia lamenta un pregiudizio, si può chiederle di individuare le verifiche impedite dal ritardo e di motivare la quantificazione della riduzione. La perdita di una possibilità di accertamento non dimostra, da sola, un pregiudizio pari all’intero indennizzo. Se viene invece invocata una clausola, la contestazione deve identificare quella disposizione e spiegare perché la decadenza non sarebbe applicabile o efficace.

Se il reclamo non risolve la controversia, è possibile valutare l’Arbitro Assicurativo, operativo dal 15 gennaio 2026. Dopo una risposta insoddisfacente o 45 giorni senza risposta, il ricorso si presenta online, senza obbligo di avvocato e con un contributo di 20 euro, restituito in caso di accoglimento anche parziale. Il termine ordinario è di dodici mesi dal primo reclamo: presentarne un altro sulla stessa questione non lo riapre. I fatti contestati devono inoltre essere verificati, o essere stati conosciuti nei tre anni precedenti il reclamo. Nel primo anno di operatività, fino al 15 gennaio 2027, si applica la disciplina transitoria ai reclami presentati dal 15 gennaio 2025.

Per le richieste di pagamento relative alle polizze danni, il limite di valore è di 25.000 euro; per il terzo danneggiato che agisce direttamente contro la compagnia, come nella RC auto è di 2.500 euro. In quest’ultimo caso, il diritto al risarcimento del danneggiato resta distinto dall’obbligo di denuncia dell’assicurato.

L’Arbitro decide sui documenti e non può disporre nuove perizie o ascoltare testimoni. Se la controversia dipende proprio da una prova tecnica ancora da acquisire, occorre valutare la via giudiziaria, che resta accessibile anche dopo la decisione dell’Arbitro.

RC auto, bugie al volante. 1,4 milioni di italiani hanno ingannato le compagnie

26 October 2026 at 07:25

Circa 1,4 milioni di automobilisti hanno mentito alla propria compagnia assicurativa: il dato emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG, che ha acceso un faro sul fenomeno delle frodi nel settore assicurativo. Guardando alle tendenze emerse dalla ricerca, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione italiana, si scopre che la principale ragione di frode è stata evitare che crescesse il premio RC auto.

Secondo le stime, circa 770.000 automobilisti (53,5%) hanno ammesso di aver mentito sulla dinamica di un sinistro proprio per evitare il peggioramento della classe di merito. Un’altra casistica evidenziata è quella dichiarata dal 43% del campione intervistato, pari a circa 586.000 assicurati, che ha mentito sull’identità di chi fosse al volante del veicolo coinvolto nel sinistro perché, magari, alla guida c’era un driver non coperto dalla polizza RC auto. Infine, circa 33.000 (2,3%) hanno ammesso di aver mentito sulla dinamica dell’incidente per ottenere un rimborso che in realtà non spettava, poiché il danno non era coperto dalla polizza.

Giova ricordare che mentire alla propria compagnia assicurativa può configurare un reato penale punito con la reclusione fino a cinque anni, ma è anche un danno che ha un impatto diretto sui premi di tutti gli automobilisti.

Se questa indagine ha messo in luce come ad essere truffate possano essere anche le compagnie, un’altra, commissionata all’istituto di ricerca mUp Research, aveva quantificato in 890 mila gli automobilisti vittime di truffa o tentativo di frode. In quel caso, il danno complessivo era stato individuato in oltre 390 milioni di euro e i canali più utilizzati dai truffatori erano risultati essere le email di phishing (35%), gli SMS (17%), le App di messaggistica istantanea (12%) e il porta a porta (23%).

Proprio per arginare il fenomeno ed insegnare ai consumatori a riconoscere i raggiri e a difendersi, Facile.it, in collaborazione con Consumerismo No Profit, ha creato il sito www.stopalletruffe.it in cui sono raccolti video che spiegano non solo come funzionano le frodi e come si possono disinnescare, ma anche come comportarsi se si è finiti in trappola.

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Sofia Goggia, velocità e coraggio: una nuova sfida con Prima Assicurazioni

23 October 2026 at 09:04

Velocità, istinto e capacità di spingersi oltre i propri limiti. Sofia Goggia ha costruito la propria identità sportiva attorno a queste caratteristiche, diventando negli anni uno dei volti più riconoscibili dello sci alpino internazionale. Una carriera fatta di vittorie e traguardi importanti, ma anche di cadute, infortuni e ritorni che ne hanno messo alla prova la determinazione.

È in questo percorso che si inserisce la nuova collaborazione con Prima Assicurazioni, che ha scelto la campionessa bergamasca come brand ambassador per le prossime due stagioni, fino a maggio 2028. Il logo dell’azienda comparirà sulla giacca termica dell’atleta durante le gare di Coppa del Mondo e dei Mondiali, mentre l’accordo prevede anche iniziative di comunicazione e contenuti dedicati.

Nata a Bergamo nel 1992, Goggia è stata la prima italiana a conquistare l’oro olimpico nella discesa libera, ai Giochi di Pyeongchang del 2018. Quattro anni più tardi, a Pechino, ha conquistato l’argento nella stessa disciplina a soli 23 giorni da un grave infortunio. Ai Giochi di Milano Cortina 2026 è arrivato poi il bronzo, risultato che le ha permesso di diventare la prima atleta a salire sul podio olimpico della discesa libera in tre edizioni consecutive. Il suo palmarès comprende quattro Coppe del Mondo di discesa libera, una di supergigante, 29 vittorie e 69 podi nel circuito mondiale. Numeri che raccontano solo una parte del suo percorso: a caratterizzare Goggia è anche uno stile di gara aggressivo e audace, nel quale il margine tra rischio e prestazione si misura spesso in frazioni di secondo.

È una dimensione in cui la preparazione tecnica deve convivere con la capacità di gestire la pressione e affrontare ogni volta nuove sfide. Aspetti che contribuiscono a rendere la sciatrice un riferimento non soltanto per i risultati ottenuti, ma anche per il modo in cui ha saputo costruire la propria carriera. La collaborazione con Prima Assicurazioni nasce proprio dalla vicinanza dichiarata tra l’approccio della campionessa e quello dell’azienda, che ha fatto dell’innovazione e della volontà di mettere in discussione i modelli tradizionali alcuni dei tratti distintivi del proprio percorso.

«Nella velocità, ogni dettaglio conta: per dare il massimo serve fiducia totale nei propri mezzi e in chi ti supporta», ha commentato Goggia, che vede nel nuovo accordo uno stimolo per affrontare le prossime sfide. «In Prima ho trovato la mia stessa determinazione ad alzare l’asticella, la voglia di innovare e una forte dose di coraggio».

Per l’azienda, come ha spiegato il CEO George Ottathycal, la scelta è legata alla capacità dell’atleta di coniugare talento, preparazione e volontà di migliorarsi continuamente. La partnership si inserisce inoltre nella strategia di rafforzamento della presenza del brand nello sport di alto livello, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio attraverso figure capaci di parlare a generazioni e interessi diversi. Il nuovo sodalizio accompagnerà Goggia nelle competizioni internazionali delle prossime due stagioni, trasformando la presenza del marchio sulla sua giacca in un elemento visibile di una collaborazione più ampia. Per la campionessa, intanto, il centro resta la neve: le curve da affrontare, i centesimi da guadagnare e quella ricerca continua del limite che, negli anni, è diventata la sua cifra distintiva.

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